Regolamento (CE) n. 2336/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1367/2002 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/2002 pag. 0028 - 0028
Regolamento (CE) n. 2336/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 1367/2002 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare l'articolo 33, considerando quanto segue: (1) Nell'ambito della distillazione di crisi aperta in Portogallo è previsto l'obbligo per i produttori di consegnare alla distillazione il vino prodotto e l'obbligo per i distillatori di consegnare l'alcole ottenuto all'organismo d'intervento entro una data stabilita. (2) Tuttavia, la capacità dei locali pubblici di magazzinaggio in Portogallo è esaurita e gli enti pubblici non hanno potuto accettare ulteriori consegne di alcole da parte dei distillatori, con la conseguenza di saturare nel frattempo anche i locali di magazzinaggio di alcuni distillatori. Pertanto questi non possono accettare altro vino ammesso alla distillazione prima della scadenza prevista dalla regolamentazione. (3) Per ovviare a tale situazione, è opportuno differire di un mese la data di consegna del vino alla distillazione nonché la data di consegna dell'alcole all'intervento pubblico. (4) Poiché il termine per la consegna alla distillazione è scaduto il 30 novembre 2002, occorre precisare che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o dicembre 2002. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1367/2002(3), il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le consegne dei vini alle distillerie devono aver luogo entro il 31 dicembre 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 28 febbraio 2003." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10. (3) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 30.