32002R2333

Regolamento (CE) n. 2333/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che rettifica la versione olandese del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/2002 pag. 0024 - 0024


Regolamento (CE) n. 2333/2002 della Commissione

del 23 dicembre 2002

che rettifica la versione olandese del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) La versione in lingua olandese dell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002(6), differisce dalle versioni nelle altre lingue ufficiali della Comunità. Occorre pertanto apportare a questa versione linguistica le rettifiche necessarie.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cerali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene apportata una rettifica all'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1162/95.

Tale rettifica riguarda soltanto la versione olandese del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(4) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(5) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(6) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.