Regolamento (CE) n. 2333/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che rettifica la versione olandese del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/2002 pag. 0024 - 0024
Regolamento (CE) n. 2333/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 che rettifica la versione olandese del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 11, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 15, considerando quanto segue: (1) La versione in lingua olandese dell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002(6), differisce dalle versioni nelle altre lingue ufficiali della Comunità. Occorre pertanto apportare a questa versione linguistica le rettifiche necessarie. (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cerali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Viene apportata una rettifica all'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1162/95. Tale rettifica riguarda soltanto la versione olandese del suddetto regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (4) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (5) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (6) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.