32002R2292

Regolamento (CE) n. 2292/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0060 - 0061


Regolamento (CE) n. 2292/2002 della Commissione

del 20 dicembre 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/2002(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2003 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2003 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2003 possono essere presentate, ai sensi de regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

(2) GU L 284 del 22.10.2002, pag. 9.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>