32002R2258

Regolamento (CE) n. 2258/2002 della Commissione, del 18 dicembre 2002, che modifica i regolamenti (CE) n. 1868/2002 e (CE) n. 1870/2002 per quanto riguarda le domande di titoli per l'importazione di aglio originario di paesi terzi diversi dalla Cina per il periodo dal 6 gennaio al 28 febbraio 2003

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 19/12/2002 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 2258/2002 della Commissione

del 18 dicembre 2002

che modifica i regolamenti (CE) n. 1868/2002 e (CE) n. 1870/2002 per quanto riguarda le domande di titoli per l'importazione di aglio originario di paesi terzi diversi dalla Cina per il periodo dal 6 gennaio al 28 febbraio 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002(2),

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi(3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002 prevede che per ciascuna delle origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I del regolamento citato la quantità massima disponibile sia suddivisa tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Tuttavia, per ciascun trimestre e per ciascuna origine, le quantità disponibili sono assegnate indifferentemente alle due categorie di importatori, tradizionali e nuovi, a partire dal primo lunedì del secondo mese di ogni trimestre.

(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/2002 della Commissione(4) e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1870/2002 della Commissione(5), relativi al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio, le domande di titoli d'importazione da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari, rispettivamente, dell'Argentina e di paesi terzi diversi da Cina e Argentina, relative al trimestre dal 1o dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002, sono respinte.

(3) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione alla data del presente regolamento, i titoli d'importazione rilasciati a tale data, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 565/2002, agli importatori tradizionali per i prodotti originari dell'Argentina e di paesi terzi diversi da Cina e Argentina per il trimestre dal 1o dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 sono stati inferiori alle quantità massime disponibili per la consegna.

(4) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, le quantità disponibili devono essere assegnate anche ai nuovi importatori a partire dal 6 gennaio 2003. Occorre pertanto dare ai nuovi importatori la possibilità di presentare domande di titoli d'importazione a partire dalla suddetta data.

(5) I regolamenti (CE) n. 1868/2002 e (CE) n. 1870/2002 devono di conseguenza essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/2002 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina relative al trimestre dal 1o dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 e prima del 6 gennaio 2003 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1o marzo 2003 al 31 maggio 2003."

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1870/2002 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari dell'Argentina relative al trimestre dal 1o dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 e prima del 6 gennaio 2003 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1o marzo 2003 al 31 maggio 2003."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

(3) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

(4) GU L 281 del 19.10.2002, pag. 4.

(5) GU L 281 del 19.10.2002, pag. 6.