Regolamento (CE) n. 2213/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 13/12/2002 pag. 0035 - 0035
Regolamento (CE) n. 2213/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002(5), e in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione(6), modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002(7). (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le offerte comunicate dal 6 al 12 dicembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 4,99 EUR/t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46. (5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26. (6) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 17. (7) GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.