Regolamento (CE) n. 2172/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 06/12/2002 pag. 0023 - 0027
Regolamento (CE) n. 2172/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, ultimo comma, considerando quanto segue: (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2110/2002 della Commissione(3). (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2110/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CE) n. 2110/2002, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15. (3) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 30. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda. L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America. L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America. 970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.