32002R2153

Regolamento (CE) n. 2153/2002 della Commissione, del 3 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 04/12/2002 pag. 0004 - 0007


Regolamento (CE) n. 2153/2002 della Commissione

del 3 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio concernenti i paesi baltici e gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale interessati,

considerando quanto segue:

(1) In esito ai recenti negoziati commerciali condotti tra la Comunità, da un lato, e la Lettonia e la Lituania, dall'altro, è stato modificato il regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione nella Comunità di alcuni frutti in bacche provenienti da tali paesi terzi e destinati alla trasformazione. Le nuove disposizioni di tale regime sono esposte nell'allegato all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio(2), per la Lituania, e nell'appendice all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio(3), per la Lettonia.

(2) Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, è opportuno che l'allegato del regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 538/2000(5), non riporti più i prezzi minimi che attualmente vi figurano. È invece necessario indicare la regolamentazione comunitaria che ha stabilito tali prezzi minimi. A seconda del paese terzo, può trattarsi di un regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo concluso con il paese terzo di cui trattasi, oppure delle disposizioni pertinenti dell'accordo europeo concluso con detto paese terzo.

(3) È opportuno quindi modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1599/97.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1599/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:"Ogni dichiarazione in dogana deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata nonché, per i prodotti congelati, sotto un solo codice Taric fra quelli indicati nell'allegato I."

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Per ogni partita e per ogni origine, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità competenti confrontano il valore indicato nella dichiarazione in dogana con il prezzo minimo all'importazione indicato, per il prodotto in questione, nella regolamentazione comunitaria, di cui all'allegato II, applicabile alle importazioni in oggetto.

2. Se il valore indicato nella dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo applicabile di cui al paragrafo 1, si applica una tassa di compensazione pari alla differenza tra detto valore e il prezzo minimo."

3) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i prodotti indicati nell'allegato I, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi immessi in libera pratica e i rispettivi valori, ripartiti in base all'origine, al codice NC e, nel caso dei prodotti congelati, al codice Taric."

4) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

(2) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

(3) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

(4) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 63.

(5) GU L 65 del 14.3.2000, pag. 11.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Elenco dei prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'importazione

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Regolamentazione comunitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1

>SPAZIO PER TABELLA>"