32002R2150

Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 09/12/2002 pag. 0001 - 0036


Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 25 novembre 2002

relativo alle statistiche sui rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

viste le proposte della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l'applicazione della politica dei rifiuti. Ciò pone le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati. È tuttavia necessario sviluppare strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell'impiego delle risorse.

(2) Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi.

(3) La politica comunitaria relativa ai rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e nella gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena di produzione, raccolta, recupero e smaltimento degli stessi.

(4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(4) costituisce l'ambito di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.

(5) Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento.

(6) Poiché lo scopo della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di definire termini per la descrizione dei rifiuti e la loro gestione in modo da assicurare la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo scopo della misura proposta in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7) Gli Stati membri possono necessitare di un periodo transitorio per l'elaborazione delle loro statistiche sui rifiuti relative a tutte o ad alcune delle attività economiche A, B e da G a Q della NACE REV 1 istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee(5), per le quali i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti di rilievo.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(9) Il Comitato del programma statistico è stato consultato dalla Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1. Obiettivo del presente regolamento è fissare un ambito per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa.

3. Le statistiche riguardano i seguenti settori:

a) produzione dei rifiuti conformemente all'allegato I;

b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II;

c) dopo gli studi pilota di cui all'articolo 5: importazione ed esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(7), in conformità dell'allegato III.

4. Nell'elaborazione delle statistiche, gli Stati membri e la Commissione osservano la nomenclatura statistica stabilita principalmente in base alle sostanze, che figura all'allegato III.

5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III e l'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione(8).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini e nell'ambito del presente regolamento s'intende per:

a) "rifiuto", qualsiasi sostanza o oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(9);

b) "frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata", i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti;

c) "riciclaggio", l'operazione descritta nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(10);

d) "recupero", ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 75/442/CEE;

e) "smaltimento" ciasuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A, della direttiva 75/442/CEE;

f) "struttura di recupero o smaltimento", una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 75/442/CE;

g) "rifiuto pericoloso", qualsiasi rifiuto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(11);

h) "rifiuto non pericoloso" qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g);

i) "incenerimento", trattamento termico dei rifiuti effettuato in un impianto di incenerimento o in un impianto di coincenerimento, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, punto 4 e dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(12);

j) "discarica", un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(13);

k) "capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti", la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule;

l) "capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti", la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue;

m) "capacità delle discariche", la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi;

n) "capacità di altre strutture di smaltimento", la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue.

Articolo 3

Raccolta dei dati

1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:

- indagini,

- fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti,

- procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o

- una combinazione di questi metodi.

Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti.

3. Gli Stati membri producono i risultati statistici conformemente alla disaggregazione di cui agli allegati I e II.

4. L'esclusione di cui al paragrafo 2 deve essere compatibile con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, punto 1, degli allegati I e II.

5. Gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato appropriato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II.

6. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione ai sensi del paragrafo 5 sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche.

Articolo 4

Periodo transitorio

1. Durante un periodo transitorio la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, concedere deroghe alle disposizioni contenute nella sezione 5 degli allegati I e II. Tale periodo transitorio non può superare:

a) i due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene alla produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voce 16 (Attività di servizi) e all'allegato II, sezione 8, punto 2;

b) i tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per la produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura) e 2 (Pesca).

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere concesse a singoli Stati membri soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento.

3. La Commissione elabora un programma concernente studi pilota sui rifiuti derivanti dalle attività economiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la cui esecuzione è affidata agli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi, essa adotta le necessarie misure di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Importazione ed esportazione di rifiuti

1. La Commissione elabora un programma di studi pilota sull'importazione e l'esportazione di rifiuti che devono essere eseguiti dagli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

2. Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con il contenuto degli allegati I e II, in particolare con gli aspetti riguardanti il campo di applicazione e la copertura dei rifiuti, le categorie di rifiuti ai fini della loro classificazione, gli anni di riferimento e la periodicità, tenendo conto degli obblighi in materia di compilazione delle relazioni a norma del regolamento (CEE) n. 259/93.

3. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare.

4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

5. Gli studi pilota sono eseguiti al più tardi entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Misure di attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Tali misure includono:

a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;

b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;

c) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri; tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;

d) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;

e) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

f) la compilazione dell'elenco in base al quale vengono concessi periodi transitori e deroghe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4;

g) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(14).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE, il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico.

Articolo 8

Relazione

1. La Commissione, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e poi con periodicità triennale, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese.

2. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui agli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 1. Se necessario, essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il presidente

B. Bendtsen

(1) GU C 87 del 29.3.1999, pag. 22; GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 202, e proposta modificata del 10 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 329 del 17.11.1999, pag. 17.

(3) Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 32), posizione comune del Consiglio del 15 aprile 2002 (GU C 145 E del 18.6.2002, pag. 85) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 novembre 2002.

(4) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(5) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

(8) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

(9) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135, del 6.6.1996, pag. 32).

(10) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(11) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(12) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(13) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(14) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO I

PRODUZIONE DI RIFIUTI

SEZIONE 1

Campo di applicazione

Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da A a Q della NACE REV 1. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche.

Il presente allegato riguarda anche:

a) i rifiuti prodotti dalle famiglie;

b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

1. Sono elaborate statistiche per le seguenti categorie di rifiuti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 2). La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

SEZIONE 3

Caratteristiche

1. Caratteristiche delle categorie di rifiuti:

per ciascuna delle categorie elencate nella sezione 2, punto 1, sarà riportato il quantitativo di rifiuti prodotti.

2. Caratteristiche regionali:

popolazione o abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili (livello NUTS 2).

SEZIONE 4

Unità di misura

1. L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie "fanghi" si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.

2. Per le caratteristiche regionali, l'unità di misura dovrebbe essere la percentuale della popolazione o delle abitazioni.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento.

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati ad Eurostat

I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi forniranno una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8.

3. La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

SEZIONE 8

Produzione dei risultati

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1, devono essere elaborati per:

1.1. le sezioni, le divisioni, i gruppi e le classi seguenti della NACE REV. 1:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2. famiglie

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità(1) conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE REV 1.

(1) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO II

RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SEZIONE 1

Campo di applicazione

1. Le statistiche devono essere elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE REV 1, di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1.

2. Gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato.

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

L'elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE 3

Caratteristiche

Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche relative alle operazioni di recupero e smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, figurano nella tabella che segue.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE 4

Unità di misura

L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie "fanghi" si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento per gli impianti di cui alla sezione 8, punto 2.

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati ad Eurostat

I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti.

3. La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

SEZIONE 8

Produzione dei risultati

1. I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione 3.

2. Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati della direttiva 75/442/CEE:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. La Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota avranno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 75/442/CEE. La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

4. Le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE REV 1.

ALLEGATO III

NOMENCLATURA STATISTICA DEI RIFIUTI

di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e all'allegato II, sezione 2

Stat.- CER REV 2 (nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze)

01 Rifiuti chimici dei composti

01.1 Solventi usati

01.11 Solventi spesi alogenati

1 Pericolosi

miscele acquose contenenti solventi alogenati

clorofluorocarburi

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

solventi alogenati e miscele di solventi

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

altri solventi alogenati

altri solventi alogenati e miscele di solventi

fanghi contenenti solventi alogenati

fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

01.12 Solventi spesi non alogenati

0 Non pericolosi

rifiuti da separazione con solventi

1 Pericolosi

miscele acquose non contenenti solventi alogenati

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

altri solventi e miscele di solventi

fanghi contenenti altri solventi

fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati

miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati

solventi

solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati

01.2 Rifiuti acidi, alcalini o salini

01.21 Rifiuti acidi

0 Non pericolosi

rifiuti non contenenti cromo e cianuri

acidi

1 Pericolosi

soluzioni acide di decapaggio

acidi non specificati altrimenti

soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

rifiuti contenenti cromo da non cianuri

elettroliti da pile e accumulatori

soluzioni di fissaggio

acido cloridrico

acido nitroso e nitrico

acido fosforoso e fosforico

acido solforico

acido solforoso e solforico

rifiuti non specificati altrimenti

01.22 Rifiuti alcalini

0 Non pericolosi

rifiuti alcalini

1 Pericolosi

alcali non specificati altrimenti

ammoniaca

idrossido di calcio

soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo

soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti

fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli

soda (idrossido di sodio)

soluzioni di sviluppo a base solvente

rifiuti contenenti cianuri

rifiuti non specificati altrimenti

soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

01.23 Soluzioni saline

0 Non pericolosi

soluzioni saline contenenti solfati, solfiti o solfuri

soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri e altri alogenuri

soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati

soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati

1 Pericolosi

rifiuti della raffinazione elettrolitica

01.24 Altri rifiuti salini

0 Non pericolosi

fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite

carbonati

fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri

ossidi metallici

fosfati e sali solidi collegati

sali e soluzioni contenenti composti organici

rifiuti da processi idrometallurgici del rame

sali solidi contenenti ammonio

sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati

sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)

sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri

rifiuti contenenti zolfo

rifiuti della produzione di potassa e salgemma

rifiuti non specificati altrimenti

1 Pericolosi

sali metallici

altri rifiuti

fanghi di fosfatazione

scorie saline di seconda fusione

sali e soluzioni contenenti cianuri

rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)

rifiuti dal trattamento di scorie saline e scorie nere

rifiuti contenenti arsenico

rifiuti contenenti mercurio

rifiuti contenenti altri metalli pesanti

01.3 Oli usati

01.31 Oli da motore usati

1 Pericolosi

oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati

oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati

altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi

01.32 Altri oli usati

0 Non pericolosi

fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

fanghi da processi di dissalazione

fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione

fanghi da rettifica, affilatura e lappatura

fanghi da lucidatura

rifiuti non specificati altrimenti

1 Pericolosi

fanghi acidi da processi di alchilazione

oli per freni

emulsioni contenenti composti organici clorurati

oli per circuiti idraulici a formulazione minerale

oli per circuiti idraulici contenenti PCB o PCT

oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB o PCT

fanghi di lavorazione

oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

emulsioni non contenenti composti organici clorurati

oli (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati

oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati

rifiuti oleosi non specificati altrimenti

altri oli (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati

altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati

altri oli per circuiti idraulici

grassi e cere esauriti

oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica

oli sintetici per macchinari

morchie e fondi di serbatoi

emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni

emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni

oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)

oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)

01.4 Catalizzatori chimici esauriti

01.41 Catalizzatori chimici esauriti

0 Non pericolosi

altri catalizzatori esauriti

catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli NOx

catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione

02 Rifiuti di preparazioni chimiche

02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche)

02.11 Rifiuti di prodotti agrochimici

1 Pericolosi

rifiuti agrochimici

pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica

pesticidi

02.12 Medicine non utilizzate

0 Non pericolosi

sostanze chimiche e medicinali di scarto

medicinali

02.13 Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi

0 Non pericolosi

soluzioni acquose contenenti inchiostro

soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti

fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa

fanghi acquosi contenenti inchiostro

fanghi di pitture o vernici a base acquosa

sospensioni acquose contenenti pitture o vernici

inchiostro essiccato

tinture e pigmenti

adesivi e sigillanti induriti

pitture e vernici indurite

pitture in polvere

polveri di scarto di rivestimenti

rifiuti di scrostatura e sverniciatura

inchiostri di scarto a base acquosa

pitture e vernici di scarto a base acquosa

toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)

adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa

rifiuti non specificati altrimenti

1 Pericolosi

fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati

fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati

fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati

fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati

vernici, inchiostri, adesivi e resine

fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati

fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati

adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati

adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati

inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati

inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati

pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati

pitture e vernici di scarto non contenenti solventi organici alogenati

02.14 Altri rifiuti di preparazioni chimiche

0 Non pericolosi

aerosol

fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro

fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca

detergenti

gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)

carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

rifiuti da trattamenti chimici

rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti

rifiuti dall'impiego di conservanti

rifiuti della produzione di silicio e di derivati del silicio

rifiuti non specificati altrimenti

1 Pericolosi

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

fanghi contenenti mercurio

sostanze chimiche di scarto

prodotti fotochimici

02.2 Esplosivi non utilizzati

02.21 Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici

1 Pericolosi

fuochi artificiali di scarto

altri rifiuti esplosivi di scarto

02.22 Munizioni di scarto

1 Pericolosi

munizioni di scarto

02.3 Rifiuti chimici misti

02.31 Rifiuti chimici misti in piccole quantità

0 Non pericolosi

altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, ad es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti

altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, ad es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti

02.32 Rifiuti chimici misti da trattamento

0 Non pericolosi

miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale

02.33 Imballaggi inquinati da sostanze pericolose

03 Altri rifiuti chimici

03.1 Depositi e residui chimici

03.11 Catrami e rifiuti carbonacei

0 Non pericolosi

asfalto

rifiuti non specificati altrimenti

nerofumo di gas

frammenti di anodi

rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

1 Pericolosi

catrami acidi

altri catrami

catrami ed altri rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi

03.12 Fanghi di emulsioni oli/acqua

1 Pericolosi

oli di cala da navigazione interna

oli di cala derivanti dalle fognature dei moli

fanghi o emulsioni da dissalatori

fanghi da collettori

fanghi di separazione olio/acqua

solidi di separazione olio/acqua

altre emulsioni

rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici

rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici

rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici

03.13 Scorie di reazioni chimiche

0 Non pericolosi

fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)

liquido di concia contenente cromo

liquido di concia non contenente cromo

rifiuti non specificati altrimenti

1 Pericolosi

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

fase solida non vetrificata

altri fondi di distillazione e residui di reazione

03.14 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti

0 Non pericolosi

fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque

carbone attivo esaurito

resine di scambio ionico sature od esauste

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

1 Pericolosi

carbone attivo dalla produzione di cloro

residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

resine di scambio ionico sature od esauste

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

carbone attivo esaurito

filtri di argilla esauriti

03.2 Fanghi derivanti da acque reflue industriali

03.21 Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue

0 Non pericolosi

fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali

fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili

fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

percolato di discariche

fanghi contenenti cromo

fanghi non contenenti cromo

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

fanghi non specificati altrimenti

rifiuti non specificati altrimenti

03.22 Fanghi che contengono idrocarburi

0 Non pericolosi

rifiuti non specificati altrimenti

1 Pericolosi

rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio

soluzioni acquose di lavaggio

rifiuti di sgrassatura a vapore

rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli

rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli

rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli

grassi ed oli da separatori olio/acqua

04 Rifiuti radioattivi

04.1 Scorie nucleari

04.11 Scorie nucleari

04.2 Fonti ionizzanti esaurite

04.21 Fonti ionizzanti esaurite

04.3 Apparecchiature e prodotti contaminati dalla radioattività

04.31 Apparecchiature e prodotti contaminati dalla radioattività

04.4 Terreni contaminati dalla radioattività

04.41 Terreni contaminati dalla radioattività

05 Rifiuti della sanità e biologici

05.1 Rifiuti infettivi della sanità

05.11 Rifiuti umani infettivi della sanità

0 Non pericolosi

parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue

1 Pericolosi

altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

05.12 Rifiuti animali infettivi della sanità

0 Non pericolosi

oggetti da taglio (bisturi, rasoi)

05.2 Rifiuti non infettivi della sanità

05.21 rifiuti umani non infettivi della sanità

05.22 rifiuti animali non infettivi della sanità

05.3 Rifiuti dell'ingegneria genetica

05.31 Rifiuti dell'ingegneria genetica

1 Pericolosi

altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

06 Rifiuti metallici

06.1 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso

06.11 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso

0 Non pericolosi

stampi inutilizzabili

limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi

altre particelle di metalli ferrosi

ferro e acciaio

materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti

06.2 Rifiuti e frammenti di metallo non ferroso

06.21 Rifiuti di metalli preziosi

1 Pericolosi

rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici

06.22 Rifiuti di imballaggio di alluminio

06.23 Altri rifiuti di alluminio

0 Non pericolosi

alluminio

06.24 Rifiuti di rame

0 Non pericolosi

rame, bronzo, ottone

cavi

06.25 Rifiuti di piombo

0 Non pericolosi

piombo

06.26 Altri rifiuti di metallo

0 Non pericolosi

limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

altre particelle di metalli non ferrosi

zinco

stagno

06.3 Rifiuti metallici misti

06.31 Imballaggi di metalli misti

0 Non pericolosi

imballaggi in metallo

metallo (piccole dimensioni, ad es. lattine)

altri tipi di metallo

06.32 Altri rifiuti di metalli misti

0 Non pericolosi

rifiuti non specificati altrimenti

metalli misti

07 Rifiuti non metallici

07.1 Rifiuti in vetro

07.11 Imballaggi di vetro

0 Non pericolosi

vetro

07.12 Altri rifiuti di vetro

0 Non pericolosi

vetro di scarto

vetro

07.2 Rifiuti di carta e cartone

07.21 Rifiuti di imballaggi di carta e cartone

0 Non pericolosi

carta e cartone

07.22 Rifiuti di imballaggi compositi di cartone

07.23 Altri rifiuti di carta e cartone

0 Non pericolosi

fibra e fanghi di carta

rifiuti non specificati altrimenti

carta e cartone

07.3 Rifiuti di gomma

07.31 Pneumatici usati

0 Non pericolosi

pneumatici usati

07.32 Altri rifiuti di gomma

07.4 Rifiuti in plastica

07.41 Residui di imballaggi in plastica

0 Non pericolosi

imballaggi in plastica

07.42 Altri rifiuti in plastica

0 Non pericolosi

rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)

particelle di plastica

rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica

imballaggi in plastica

plastica (piccole dimensioni)

altri tipi di plastica

07.5 Rifiuti in legno

07.51 Imballaggi in legno

0 Non pericolosi

imballaggi in legno

07.52 Segatura e trucioli

0 Non pericolosi

segatura

scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato

07.53 Altri rifiuti in legno

0 Non pericolosi

scarti di corteccia e sughero

corteccia

legno

07.6 Rifiuti tessili

07.61 Capi di abbigliamento usati

07.62 Rifiuti tessili vari

0 Non pericolosi

assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

abiti

rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

prodotti tessili

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

rifiuti da fibre tessili lavorate miste

rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale

rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche

rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale

rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura

rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale

rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche

rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale

1 Pericolosi

rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

07.63 Rifiuti di cuoio

0 Non pericolosi

cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo

cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura

rifiuti non specificati altrimenti

08 Apparecchiature scartate

08.1 Veicoli fuori uso

08.11 Veicoli privati inutilizzabili

0 Non pericolosi

veicoli fuori uso

08.12 Altri veicoli inutilizzabili

0 Non pericolosi

veicoli inutilizzabili

08.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

08.21 Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni

08.22 Apparecchi domestici fuori uso di piccole dimensioni

08.23 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

0 Non pericolosi

macchine fotografiche usa e getta con batterie

macchine fotografiche usa e getta senza batterie

altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)

apparecchiature elettroniche (ad es. circuiti stampati)

08.3 Apparecchiature domestiche ingombranti

08.31 Apparecchiature domestiche ingombranti

08.4 Componenti scartate di macchine e di apparecchiature

08.41 Batterie ed accumulatori

0 Non pericolosi

pile alcaline

altre pile ed accumulatori

batterie e pile

1 Pericolosi

trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT

accumulatori al piombo

accumulatori al nichel-cadmio

pile a secco al mercurio

08.42 Apparecchiature catalitiche consumate

0 Non pericolosi

catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli

altri catalizzatori sostituiti in veicoli

08.43 Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature

0 Non pericolosi

rifiuti non specificati altrimenti

apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

altre apparecchiature fuori uso

apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

1 Pericolosi

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

09 Cascami animali e residui vegetali

09.1 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari

09.11 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

0 Non pericolosi

scarti animali

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

camiccio e frammenti di calce

rifiuti di calcinazione

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

09.12 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale

0 Non pericolosi

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

scarti vegetali

fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

rifiuti non specificati altrimenti

rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

09.13 Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari

0 Non pericolosi

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

oli e grassi

rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

rifiuti non specificati altrimenti

09.2 Rifiuti verdi

09.21 Rifiuti verdi

0 Non pericolosi

rifiuti derivanti dalla silvicoltura

rifiuti compostabili

09.3 Feci animali, urine e letame

09.31 Letame e fanghiglia

0 Non pericolosi

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

10 Rifiuti ordinari misti

10.1 Rifiuti domestici e simili

10.11 Rifiuti domestici

0 Non pericolosi

rifiuti urbani misti

10.12 Rifiuti della pulizia delle strade

0 Non pericolosi

rifiuti di mercati

residui di pulizia delle strade

10.2 Materiali misti e indifferenziati

10.21 Imballaggi compositi

0 Non pericolosi

imballaggi compositi

10.22 Altri materiali misti e indifferenziati

0 Non pericolosi

rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati

imballaggi compositi

prodotti fuori specifica inorganici

prodotti fuori specifica organici

altri rifiuti organici contenenti metalli non specificati altrimenti

carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento

rifiuti solidi della pulizia di stive di navi

polvere per sabbiatura esausta

rifiuti non specificati altrimenti

rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (ad es. fasciature, fasciature in gesso, biancheria, abbigliamenti monouso, pannolini)

rifiuti di saldatura

10.3 Residui di cernita

10.31 Rifiuti di demolizione dei veicoli

0 Non pericolosi

parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli

10.32 Altri residui di cernita

0 Non pericolosi

scarti del riciclaggio della carta e del cartone

rifiuti della demolizione dei veicoli

frazione non composta di rifiuti urbani e simili

frazione non composta di rifiuti animali e vegetali

compost fuori specifica

rifiuti non specificati altrimenti

mondiglia

11 Fanghi comuni

11.1 Fanghi da trattamento di acque residue

11.11 Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche

0 Non pericolosi

fanghi di trattamento delle acque reflue urbane

11.12 Fanghi biodegradabili da trattamento di acque residue

0 Non pericolosi

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

rifiuti da torri di raffreddamento

rifiuti non specificati altrimenti

fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali

rifiuti non specificati altrimenti

11.2 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

11.21 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

0 Non pericolosi

fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie

fanghi di impianti di chiarificazione delle acque

rifiuti non specificati altrimenti

11.3 Residui di dragaggio non inquinati

11.31 Residui di dragaggio non inquinati

0 Non pericolosi

terra di dragaggio

11.4 Materiali da pozzi neri

11.41 Materiali da pozzi neri

0 Non pericolosi

fanghi di serbatoi settici

12 Rifiuti minerali

12.1 Rifiuti della costruzione e della demolizione

12.11 Rifiuti di cemento, mattoni e gesso

0 Non pericolosi

rifiuti non specificati altrimenti

rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento

cemento

mattoni

materiali da costruzione a base di gesso

12.12 Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi

0 Non pericolosi

asfalto contenente catrame

asfalto (non contenente catrame)

catrame e prodotti catramosi

1 Pericolosi

materiali isolanti contenenti amianto

12.13 Rifiuti misti della costruzione

0 Non pericolosi

altri materiali isolanti

rifiuti misti di costruzioni e demolizioni

12.2 Rifiuti di amianto

12.21 Rifiuti di amianto

0 Non pericolosi

rifiuti della fabbricazione di amianto cemento

apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre

rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

materiali da costruzione a base di amianto

1 Pericolosi

rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici

12.3 Rifiuti di minerali naturali

12.31 Rifiuti di minerali naturali

0 Non pericolosi

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

polveri e rifiuti polverosi

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

altri rifiuti non compostabili

fanghi rossi dalla produzione di allumina

terra e rocce

terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

rifiuti solidi di filtrazioni primarie e screenings

colle

rifiuti di estrazione di minerali metalliferi

rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi

rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra

rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi

rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi

rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali

ghiaia e rocce triturate di scarto

miscela di preparazione scartata prima del processo termico

sabbia e argilla di scarto

rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)

rifiuti non specificati altrimenti

12.4 Residui di combustione

12.41 Residui della depurazione dei fumi

0 Non pericolosi

fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

polveri dai gas effluenti da camino

altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

1 Pericolosi

acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue

polveri dai gas effluenti da camino

ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi

fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

12.42 Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione

0 Non pericolosi

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia

ceneri pesanti

ceneri pesanti e scorie

incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

polveri di fornace

scorie di fusione

altre polveri e particolato

altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)

altri fanghi

ceneri leggere e torba

scorie contenenti fosforo

rifiuti di pirolisi

scorie (prima e seconda fusione)

rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

scorie non trasformate

rifiuti della trasformazione delle scorie

rifiuti non specificati altrimenti

1 Pericolosi

scorie nere di seconda fusione

polveri di caldaia

arsenato di calcio

incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

ceneri leggere

ceneri leggere di olio

altre polveri e particolato

scorie bianche e incrostazioni di prima fusione

scorie

scorie (prima e seconda fusione)

12.5 Resti di minerali diversi

12.51 Resti di minerali artificiali

0 Non pericolosi

polvere di allumina

sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

gesso dalla produzione biossido di titanio

carbonato di calcio fuori specifica

altre polveri e particolato

fosfogesso

mattonelle e ceramica

rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare

materiali di scarto a base di vetro

rifiuti della distillazione di bevande alcoliche

rifiuti non specificati altrimenti

12.52 Resti di materiali refrattari

0 Non pericolosi

forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate

forme contenenti leganti organici utilizzate

polveri di fornace

rivestimenti e refrattari inutilizzabili

suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi

rifiuti non specificati altrimenti

1 Pericolosi

rivestimenti di carbone usati

carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi

12.6 Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati

12.61 Terra e detriti inquinati

1 Pericolosi

perdite di olio

12.62 Residui di dragaggio inquinati

13 Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati

13.1 Rifiuti solidificati o stabilizzati

13.11 Rifiuti solidificati o stabilizzati

0 Non pericolosi

rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici

rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici

rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici

13.2 Rifiuti vetrificati

13.21 Rifiuti vetrificati

0 Non pericolosi

rifiuti vetrificati