Regolamento (CE) n. 2137/2002 della Commissione, del 29 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 30/11/2002 pag. 0030 - 0032
Regolamento (CE) n. 2137/2002 della Commissione del 29 novembre 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 716/2001(4), ha stabilito disposizioni concernenti la qualità, la calibrazione e le tolleranze dell'uva da tavola. (2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno tener conto della norma raccomandata per l'uva da tavola dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Poiché tale norma è stata modificata più volte nel corso degli ultimi due anni, occorre aggiornare la norma comunitaria. (3) Il grado di maturazione e, di conseguenza, la qualità gustativa dell'uva da tavola sono direttamente correlati al tenore di zucchero rilevato nel prodotto di cui trattasi nonché al rapporto tra l'acidità e il tenore di zucchero. Per evitare che sia commercializzata uva di qualità insufficiente, è opportuno fissare valori minimi di tenore di zucchero nonché un requisito generale relativo al rapporto zucchero-acidità. (4) Le disposizioni concernenti la calibrazione dell'uva da tavola sono rese complesse dall'esistenza di tre elenchi di varietà che figurano in appendice alla norma. Ai fini della semplificazione del testo, due dei tre elenchi di varietà devono essere soppressi. (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2789/1999. (6) Per applicare le disposizioni del presente regolamento gli operatori devono effettuare alcuni adeguamenti tecnici, in particolare dei loro impianti di condizionamento. L'attuazione del presente regolamento deve quindi avvenire al termine di un periodo di durata sufficiente dalla data della sua entrata in vigore. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1. (3) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 13. (4) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 9. ALLEGATO L'allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999 è modificato come segue: 1) Al titolo II (Disposizioni relative alla qualità), punto A (Caratteristiche minime), il testo del quinto comma è sostituito dal seguente: Il succo degli acini deve presentare un indice di rifrazione corrispondente almeno a: - 12o Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria, - 13o Brix per tutte le altre varietà con semi, - 14o Brix per tutte le varietà senza semi. Tutte le varietà devono inoltre presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente. Lo sviluppo e lo stato dell'uva da tavola devono essere tali da consentire: - il trasporto e le operazioni connesse, e - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 2) Il titolo III (Disposizioni relative alla calibrazione) è modificato come segue: a) al secondo comma la tabella è sostituita dalla tabella seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" b) il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi. 3) Al titolo IV (Disposizioni relative alle tolleranze), parte B (Tolleranze di calibro),è aggiunto il seguente punto: iii) Categorie Extra, I e II: in ciascun imballaggio destinato alla vendita diretta ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, è autorizzato un grappolo di peso inferiore a 75 g per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata. 4) L'appendice è sostituita dal testo seguente: "Appendice Elenchi non limitativi delle varietà ad acino piccolo >SPAZIO PER TABELLA>"