32002R2103

Regolamento (CE) n. 2103/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Sudafrica prima dell'importazione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 29/11/2002 pag. 0011 - 0013


Regolamento (CE) n. 2103/2002 della Commissione

del 28 novembre 2002

recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Sudafrica prima dell'importazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2590/2001(4), stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità da essi compiute prima dell'importazione nella Comunità.

(2) L'11 marzo 2002, le autorità sudafricane hanno trasmesso alla Commissione la domanda di concessione del riconoscimento delle operazioni di controllo realizzate dall'ufficio di controllo dell'esportazione dei prodotti deperibili (PPECB), sotto la responsabilità del ministero dell'Agricoltura. Nella domanda si afferma che detto servizio dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei controlli, che esso applica metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dal Sudafrica verso la Comunità devono essere conformi a norme equivalenti a quelle comunitarie di commercializzazione.

(3) I dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione indicano che, nel periodo 1997-2002, le importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dal Sudafrica presentano un'incidenza relativamente bassa di non conformità alle norme di commercializzazione.

(4) I rappresentanti dei servizi di controllo sudafricani partecipano regolarmente a iniziative internazionali di normalizzazione commerciale degli ortofrutticoli nel quadro del Gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Inoltre, il Sudafrica aderisce al regime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per l'applicazione di norme internazionali per gli ortofrutticoli. Infine, i servizi di controllo sudafricani partecipano da molti anni ad attività di formazione e seminari organizzati da diversi Stati membri.

(5) Occorre di conseguenza riconoscere le operazioni di controllo di conformità compiute dal Sudafrica con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di controllo di conformità, eseguite dal Sudafrica, alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi prima dell'importazione nella Comunità sono riconosciute, a condizione di essere conformi al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

Le coordinate del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Sudafrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello riportato all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il Sudafrica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

(3) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

(4) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 20.

ALLEGATO I

Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ministero dell'Agricoltura (National Department of Agriculture) DPHQ

Private Bag X258

Pretoria 0001 Sudafrica Tel. (27-12) 319 65 02 Fax (27-12) 326 56 06 Email: smph@nda.agric.za

Servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ufficio di controllo dell'esportazione dei prodotti deperibili PPECB (Perishable Products Export Control Board) PO Box 15289 7500 Panorama, Parow Sudafrica Tel. (27-21) 930 11 34 Fax (27-21) 930 60 46 Email: ho@ppecb.com

ALLEGATO II

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