Regolamento (CE) n. 2093/2002 del Consiglio, del 26 novembre 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri ("FTP") originari dell'India
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 28/11/2002 pag. 0001 - 0020
Regolamento (CE) n. 2093/2002 del Consiglio del 26 novembre 2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri ("FTP") originari dell'India IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue: A. MISURE PROVVISORIE (1) Con regolamento (CE) n. 1412/2002(2) (di seguito: "il regolamento provvisorio"), la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri (di seguito denominati "FTP") originari dell'India. (2) Contemporaneamente, la Commissione ha istituito anche, con regolamento (CE) n. 1411/2002(3), un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di FTP originari dell'India. (3) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o ottobre 2000 e il 30 settembre 2001 (di seguito: "periodo dell'inchiesta" o "PI"). Un errore è stato riscontrato nel testo del regolamento provvisorio, e pertanto viene confermato che, come risulta dalle diverse tabelle presentate di seguito, l'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 (e non il 1o ottobre 1997 come invece figura nel regolamento provvisorio) e la fine del PI (di seguito denominato "il periodo in esame"). Si è scelto tale periodo perché offre la possibilità di esaminare l'evoluzione complessiva della situazione economica dell'industria comunitaria, tenendo quindi conto anche degli effetti dell'istituzione delle misure antidumping nel 1996 nei confronti di Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia. B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO (4) A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FTP originari dell'India, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni in merito. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. (6) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. (7) Oltre alle visite di verifica già svolte dalla Commissione nella fase provvisoria dell'inchiesta, dopo l'imposizione del dazio provvisorio è stata effettuata una visita in loco anche presso la società Unifi Textured yarns Ltd, un produttore comunitario di FTP con sede in Irlanda. (8) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze provvisorie sono state debitamente modificate. C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (9) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la Commissione, nella sua analisi, non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di tre diversi segmenti di mercato per i FTP nella Comunità, esistenza che sarebbe evidenziata dai livelli notevolmente differenti dei prezzi medi di vendita dei FTP originari dell'India, quelli di altri paesi terzi e quelli prodotti dall'industria comunitaria. Sempre secondo tali produttori esportatori, prova ne sarebbe il fatto che il prezzo medio dell'industria comunitaria durante il PI era superiore di oltre il 50 % al prezzo all'importazione del prodotto indiano, il che starebbe a indicare che i FTP prodotti nella Comunità non sono in tutto simili a quelli originari dell'India. (10) Va ricordato che è già stato accertato in via provvisoria che non si riscontravano differenze significative in termini di caratteristiche fisiche di base e di applicazioni tra i diversi tipi e qualità di FTP, e che pertanto ai fini del presente procedimento tutti i tipi di FTP venivano considerati come un unico prodotto. Si è inoltre concluso in via provvisoria che i FTP fabbricati in India ed esportati nella Comunità presentavano caratteristiche fisiche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame fabbricato dai produttori comunitari, il quale deve pertanto essere considerato un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito: "il regolamento di base"). A tale proposito va detto che le differenze osservate nei prezzi di vendita non possono, di per sé, essere considerate un criterio valido per la determinazione del prodotto simile. (11) Inoltre, per quel che riguarda l'argomento della segmentazione del mercato, non sono stati forniti né riscontrati elementi di prova dell'esistenza di una netta linea di demarcazione, sulla base di criteri oggettivi che potrebbero suffragare l'affermazione secondo cui i prodotti importati dall'India e quelli fabbricati dall'industria comunitaria sono due tipi di prodotto diversi. I prezzi di vendita non sono considerati, di per sé, un elemento sufficiente per distinguere diversi segmenti di mercato, in particolare se si considerano le pratiche di dumping e di sovvenzionamento. Quanto invece alle differenze riscontrate per i diversi tipi di prodotto, che effettivamente influiscono in vario modo sulla determinazione dei prezzi, di esse si è tenuto conto nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del livello di eliminazione del pregiudizio, come viene illustrato al considerando 48 del presente regolamento. (12) Per i motivi suesposti, l'affermazione dei produttori esportatori è stata respinta e, di conseguenza, vengono confermate le conclusioni secondo cui i FTP devono essere considerati un unico prodotto e l'analisi complessiva della situazione deve essere effettuata sulla base di tale presupposto. (13) In mancanza di nuove argomentazioni e osservazioni, vengono confermate le definizioni del prodotto in esame e del prodotto simile di cui ai considerando da 11 a 13 del regolamento provvisorio. D. CAMPIONAMENTO (14) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori indiani: vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando 14-23 del regolamento provvisorio. E. DUMPING 1. Valore normale (15) In seguito all'adozione delle misure provvisorie, i tre produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta hanno contestato, per ragioni diverse, le risultanze relative alla determinazione dei costi di produzione e delle spese generali, amministrative e di vendita (di seguito: "le SGAV") utilizzati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e per il calcolo del valore normale. (16) Secondo quanto affermato da un produttore esportatore, sarebbero stati compiuti taluni errori di trascrizione relativamente alla percentuale di consumo, e occasionalmente il conteggio ripetuto di singoli quantitativi di materie prime, il che avrebbe erroneamente modificato le cifre dei costi di produzione del prodotto in esame. (17) L'affermazione è stata in parte respinta, tenuto conto del fatto che il produttore esportatore in questione non aveva provveduto a fornire a tempo debito, affinché potessero essere verificati, i dati pertinenti relativi a talune materie prime. La Commissione aveva ricevuto alcune informazioni soltanto in seguito allo svolgimento della visita di verifica. Inoltre, e in ogni caso, la Commissione ha basato i suoi calcoli sulle informazioni presentate prima della visita di verifica in loco. (18) Il medesimo produttore esportatore ha sostenuto di aver debitamente fornito i dati sulle SGAV relative al prodotto in esame, ma che la Commissione aveva calcolato in eccesso tali spese in quanto talune "spese di stabilimento" (cioè spese amministrative) menzionate nella relazione annuale della società, e incluse nelle SGAV, si riferivano in realtà alle spese generali di fabbricazione. Ha inoltre affermato che nel calcolo delle SGAV non si sarebbe tenuto conto dei proventi delle operazioni di cambio. (19) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base stabilisce che "(...) Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati". Per il calcolo delle SGAV, la Commissione si è basata sui dati, sottoposti a revisione contabile, figuranti nella relazione annuale della società, in quanto quest'ultima non aveva compilato per intero le parti del questionario corrispondenti. Pertanto, non disponeva di alcuna informazione che permettesse di tener conto di una diversa ripartizione dei costi. Le "spese di stabilimento" menzionate nella relazione annuale facevano parte di un gruppo contabile distinto e separato da quello delle spese generali di fabbricazione. Si è quindi concluso che tutte queste spese di stabilimento non erano state incluse nei costi di fabbricazione indicati dalla società e che dovevano essere incluse nelle spese SGAV. Quanto ai proventi ricavati dalle operazioni di cambio, il relativo importo figurava nella relazione annuale della società alla voce "spese generali di fabbricazione". Di conseguenza, si è concluso che tale importo era già stato incluso tra i costi di fabbricazione indicati dalla società stessa. Pertanto, l'affermazione di cui sopra è respinta e viene confermato il calcolo del regolamento provvisorio relativo a questo punto. (20) Un altro produttore esportatore ha chiesto che venisse applicato un diverso metodo di ripartizione per gli oneri finanziari inclusi nelle SGAV. Il produttore esportatore ha affermato che mentre per l'indice di rotazione del capitale circolante si trattava del metodo di ripartizione corretto, nel caso di prestiti a termine sottoscritti quali investimenti in impianti di produzione il metodo di ripartizione dei costi più appropriato avrebbe dovuto basarsi sulla produzione dei prodotti corrispondenti. Sosteneva inoltre che per evitare il doppio conteggio si sarebbe dovuto tener conto della catena di produzione di tutta una serie di prodotti fabbricati negli stessi impianti. (21) La prima richiesta riguardante il metodo di calcolo è stata accolta, in quanto è stato dimostrato che tale metodo era effettivamente il più appropriato per questi costi. Le SGAV sono quindi state riviste prima di essere utilizzate per la costruzione del valore normale e per determinare se le vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Quanto alla seconda affermazione, è stata invece respinta in quanto dai dati verificati durante l'ispezione in loco non sono emersi casi di conteggi ripetuti, e dunque la richiesta non è apparsa fondata. (22) Tutti i produttori esportatori hanno affermato che non era corretto includere nelle spese di vendita sul mercato interno un importo per il nolo marittimo, in quanto non avevano sostenuto tali costi. (23) La richiesta è stata accolta, e le SGAV sono quindi state riviste prima di essere utilizzate per la costruzione del valore normale e per determinare se le vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. (24) Un altro produttore esportatore ha affermato quanto segue: 1) la Commissione ha conteggiato ripetutamente e dunque aumentato in misura proporzionale gli oneri finanziari inclusi nelle SGAV; 2) la Commissione si è discostata dal metodo di ripartizione delle SGAV relative al singolo prodotto o all'insieme del mercato interno e ha preferito utilizzare le SGAV relative a un'intera divisione commerciale, includendo quindi anche prodotti diversi da quello in esame; 3) la Commissione si è discostata dal PI ed è ricorsa invece all'ultimo esercizio finanziario conclusosi all'interno di tale PI per calcolare sia i costi di fabbricazione che le SGAV; e 4) la Commissione ha raggruppato alcuni tipi di prodotto discostandosi così dai numeri di controllo del prodotto (NCP) cui ricorre di solito ai fini di un equo confronto. (25) Per quel che riguarda il primo punto, la richiesta è stata accolta e quindi le SGAV relative agli oneri in questione sono state rivedute. Quanto al secondo punto, si rimanda ancora una volta alla disposizione dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base già citata al considerando 19 sopra. Durante l'ispezione in loco non sono stati portati all'attenzione della Commissione documenti contabili che dimostrassero che la società aveva tradizionalmente utilizzato un metodo di ripartizione dei costi per singolo prodotto o per l'insieme del mercato. Pertanto la richiesta è stata respinta e viene confermata la ripartizione delle SGAV per divisione commerciale. Per quel che riguarda il terzo punto e le SGAV, la richiesta è stata accolta in parte e la Commissione, dopo aver ricevuto una serie di dati sottoposti a revisione contabile relativi all'ultimo esercizio finanziario che comprendeva la seconda metà del PI, ha proceduto a un nuovo calcolo di tali spese che tenesse conto delle più recenti informazioni pertinenti a sua disposizione. Per quanto riguarda invece i costi di fabbricazione, la richiesta è stata respinta in quanto il calcolo della Commissione era basato sulla produzione totale del prodotto intermedio, mentre i dati forniti dal produttore esportatore riguardavano soltanto una parte di tale produzione totale. Di conseguenza, si è ritenuto che il calcolo effettuato dalla Commissione si fondasse su una base più rappresentativa e tale da includere l'intera produzione. Quanto infine al quarto punto, la richiesta è stata respinta in quanto la Commissione non ha raggruppato differenti tipi di prodotto sulla base di una codificazione diversa da quella dei numeri di controllo del prodotto utilizzati ai fini di un equo confronto. Ha solo formato raggruppamenti di determinati tipi di un prodotto intermedio utilizzato per fabbricare il prodotto in esame sulla base di una tabella fornita dallo stesso produttore esportatore, allo scopo di calcolare i costi di produzione utilizzati per la costruzione del valore normale e per determinare se le vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. 2. Prezzo all'esportazione (26) Non sono state presentate osservazioni riguardo alla determinazione del prezzo all'esportazione. Le conclusioni di cui al considerando 32 del regolamento provvisorio vengono quindi confermate. 3. Confronto i) Restituzione dei dazi nel quadro del sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB) (27) Tutti i produttori esportatori indiani hanno ribadito che l'adeguamento richiesto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), o, in alternativa, dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base quanto al valore normale per i vantaggi ricevuti a titolo del sistema DEPB post-esportazione avrebbe dovuto essere accordato (cfr. il considerando 34 del regolamento provvisorio). (28) Va ricordato che nel paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 10, si fa riferimento al fatto di tenere "(...) debitamente conto (...) valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità". Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, un adeguamento viene concesso soltanto quando siano soddisfatte contemporaneamente due condizioni: in primo luogo, sul prodotto simile e sulle materie prime in esso incorporate destinati al consumo nel paese esportatore gravano degli oneri all'importazione, e in secondo luogo detti oneri all'importazione sono rimborsati o non vengono riscossi quando il prodotto viene esportato nella Comunità. Sulla base di queste condizioni possono essere determinate le eventuali differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi per i fattori in questione. Come nella fase provvisoria, non sono emersi elementi di prova conclusivi per quanto riguarda la prima richiesta, e di conseguenza, l'adeguamento per la restituzione del dazio non ha potuto essere concesso. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), "un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori (...) se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori". Nella fattispecie, non è stata dimostrata l'esistenza di nessuna delle condizioni summenzionate poiché i produttori esportatori non hanno fornito elementi di prova conclusivi a sostegno della loro richiesta. Di conseguenza, neppure l'adeguamento per differenze relative ad altri fattori ha potuto essere concesso, e quindi vengono confermate le risultanze di cui al considerando 34 del regolamento provvisorio. ii) Restituzione dei dazi nel quadro del sistema di licenze preventive (Advance Licence Scheme - ALS) (29) Due produttori esportatori indiani hanno ribadito che l'adeguamento richiesto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), o, in alternativa, dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base quanto al valore normale per i vantaggi ricevuti a titolo del sistema ALS avrebbe dovuto essere accordato (cfr. il considerando 34 del regolamento provvisorio). Inoltre, entrambi i produttori esportatori hanno affermato che nel contesto del parallelo procedimento antisovvenzioni, la Commissione aveva condotto un'inchiesta più dettagliata e accettato il suddetto sistema ritenendolo non compensabile. Pertanto, per rimediare a quella che considerano una contraddizione tra i due procedimenti, ritengono che l'adeguamento in questione avrebbe dovuto essere accordato. Infine, i produttori esportatori hanno affermato che il requisito consistente nel dimostrare che le materie prime incorporate per la produzione nel paese esportatore contengono una componente di dazio imponesse loro un onere della prova eccessivamente gravoso. (30) Va ricordato che in ciascun procedimento antidumping l'analisi viene svolta valutando tutti gli aspetti del singolo caso, sulla base degli elementi di fatto e di diritto propri a quel procedimento e che possono distinguerlo da tutti gli altri. Pertanto, l'argomento circa il parallelismo tra due diversi procedimenti è stato ritenuto irrilevante. In ogni caso, al considerando 66 del regolamento (CE) n. 1411/2002 della Commissione è stabilito che "(...) entrambi i sistemi [il sistema di licenze preventive e quello di licenze preventive per forniture intermedie] possono essere considerati compensabili. Tuttavia, le società sottoposte all'inchiesta sono state in grado di dimostrare che i quantitativi di materiali importati in esenzione dai dazi all'importazione non erano superiori ai quantitativi utilizzati per i prodotti esportati." La frase citata, tuttavia, si limita a stabilire un principio generale. Si rimanda al riguardo alle condizioni stabilite nel paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 10, e nello stesso articolo 2, paragrafo 10, lettere b) e k), del regolamento di base, già ricordate al considerando 28 sopra. Come nel caso del regolamento provvisorio, non è stato dimostrato che venissero soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base, in quanto i produttori esportatori non hanno fornito elementi di prova conclusivi in grado di documentare l'intero importo delle rispettive richieste di adeguamento. Va osservato inoltre che chiedere ai produttori esportatori di dimostrare che le materie prime incorporate per la produzione nel paese esportatore contengono una componente di dazio non significava imporre loro un onere della prova eccessivamente gravoso. Al momento dell'adozione delle misure provvisorie, si sono tenuti in debito conto tali oneri quando erano comprovati dai documenti contabili dei produttori esportatori; in caso contrario, le richieste sono state respinte. Questo sta a indicare che le società avevano facoltà di dimostrare, come richiesto nel questionario, l'esistenza di eventuali oneri all'importazione gravanti sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati quando erano destinati al consumo in India. Di conseguenza, e per i motivi già esposti al considerando 28, l'adeguamento per la restituzione del dazio non ha potuto essere concesso, e vengono pertanto confermate le risultanze di cui al considerando 34 del regolamento provvisorio. iii) Imposta sui consumi (accisa) (31) Un produttore esportatore ha rinnovato la richiesta di un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per un importo corrispondente a un'imposta indiretta che grava sul prodotto simile destinato al consumo in India e che viene rimborsata per il prodotto esportato nella Comunità. (32) Al momento dell'adozione delle misure provvisorie, si è appurato che l'importo dell'accisa era stato effettivamente rimborsato alla società in questione all'atto dell'esportazione del prodotto in esame. Tuttavia, dato che la società non aveva potuto dimostrare di essere stata rimborsata dell'intero importo di tale imposta indiretta, l'adeguamento chiesto era stato rivisto al ribasso. A seguito dell'adozione delle misure provvisorie, il produttore esportatore in questione ha fornito, come richiesto dalla Commissione, ulteriori informazioni e documentazione supplementare a sostegno della sua richiesta, sulle quali sono state effettuate le opportune verifiche. Nel caso presente tali informazioni aggiuntive sono state ritenute conclusive e, quindi, è stato concesso l'intero importo dell'adeguamento richiesto. Di conseguenza, le conclusioni di cui al considerando 35 del regolamento provvisorio sono state modificate. iv) Imposta sulle vendite (33) Un altro produttore esportatore ha rinnovato la sua richiesta di un adeguamento, presentata sulla base del fatto che, in conseguenza della politica del governo indiano di incoraggiare la creazione di industrie nelle aree meno sviluppate, le società erano state esentate dal pagamento dell'imposta sulle vendite. Dalle informazioni presentate e dalla verifica in loco è emerso che le fatture relative a tutte le vendite sul mercato interno dimostravano che il produttore esportatore in questione era esentato dal pagamento di tale imposta, la quale dalle fatture non risultava essere stata riscossa separatamente. Pertanto, non è stato dimostrato che la società aveva riscosso l'imposta in questione sulle sue vendite interne depositandola poi presso la tesoreria dello Stato, e che una tale imposta sulle vendite venisse a "gravare sul prodotto simile" venduto sul mercato interno. Di conseguenza, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 36 del regolamento provvisorio. v) Stadio commerciale (34) Un produttore esportatore indiano ha rinnovato la richiesta di un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale tra le vendite del prodotto in esame sul mercato interno e sul mercato per l'esportazione (cfr. il considerando 37 del regolamento provvisorio). (35) Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite nella risposta al questionario e di quelle raccolte durante la visita di verifica in loco, non è stato possibile individuare costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi relativi ai diversi stadi commerciali del mercato interno dell'India. Il produttore in questione non ha presentato nuove informazioni in merito. Di conseguenza, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio. 4. Margine di dumping (36) In mancanza di nuove informazioni o osservazioni, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione del margine di dumping descritto ai considerando da 39 a 44 del regolamento provvisorio. (37) Il confronto tra il valore normale medio ponderato rivisto e il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto, a livello franco fabbrica, ha dimostrato l'esistenza di dumping per tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, è stato rivisto anche il margine di dumping medio ponderato calcolato per le società che avevano collaborato non inserite nel campione. La revisione dei calcoli ha inciso anche sul margine di dumping residuo. Dato il notevole livello di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping più elevato calcolato per un produttore esportatore che aveva collaborato all'inchiesta. (38) I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo d'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> F. INDUSTRIA COMUNITARIA (39) Poco dopo l'imposizione dei dazi provvisori, la Dupont SA, uno dei produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta inclusi nella definizione dell'industria comunitaria nella fase provvisoria, ha cessato definitivamente la produzione di FTP nella Comunità, assertivamente a causa dei bassi prezzi delle importazioni sul mercato comunitario. Dato che tale cessazione dell'attività è definitiva, non si è ritenuto opportuno seguitare a considerare la società Dupont SA come facente parte dell'industria comunitaria. Di conseguenza, per la determinazione delle risultanze definitive si è valutato se nella definizione dell'industria comunitaria dovessero rientrare soltanto i due restanti produttori comunitari che avevano collaborato, cioè UNIFI Textured yarns Ltd e Sinterama SpA. (40) Pertanto, si è accertato che le due società continuassero a rappresentare una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Si è appurato che la produzione cumulata dei due restanti produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta rappresentava il 30 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile nella Comunità durante il PI. Si tratta di una percentuale superiore alla soglia del 25 % stabilita dal summenzionato articolo del regolamento di base. Di conseguenza, le suddette due società costituiscono l'industria comunitaria in piena conformità con quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (41) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che l'analisi del pregiudizio in via provvisoria si sarebbe basata su un quadro della situazione in cui i soli produttori comunitari considerati risultavano in minoranza. L'affermazione si basava sul fatto che i produttori comunitari denunzianti che avevano effettivamente collaborato all'inchiesta non rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria. (42) L'affermazione non è corretta ed è stata respinta in quanto le due restanti società rappresentano più del 25 % della produzione comunitaria totale. La Commissione conferma pertanto che i suddetti due produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. G. PREGIUDIZIO 1. Consumo nella Comunità (43) In mancanza di nuove informazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo nella Comunità di cui ai considerando 54-55 del regolamento provvisorio. L'andamento del consumo nella Comunità nel corso dell'intero periodo in esame è stato il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Importazioni dall'India >SPAZIO PER TABELLA> (44) In termini assoluti, il volume delle importazioni originarie dell'India è quasi triplicato nel corso del periodo in esame, passando da 7583 tonnellate (t) nel 1996 a 22683 t nel PI. Va osservato che nel periodo compreso tra il 1999 e il PI, cioè in un periodo in cui il consumo complessivo nella Comunità registrava un calo, il volume delle importazioni dall'India è quasi raddoppiato. (45) La quota di mercato comunitario delle importazioni dall'India è aumentata, passando dal 2,7 % del 1996 al 6,7 % durante il PI. Parallelamente al rapido incremento del volume delle importazioni tra il 1999 e il PI, nello stesso periodo la loro quota di mercato è aumentata dal 3,3 % al 6,7 %, contestualmente alla diminuzione del consumo complessivo nella Comunità. (46) Quanto al prezzo medio delle importazioni, in un primo tempo è aumentato, nel periodo dal 1996 al 1997, per poi registrare un calo. Il livello di prezzo più basso si è registrato nel 1999. (47) In mancanza di ulteriori osservazioni sul volume e il prezzo delle importazioni dall'India, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 56 a 58 del regolamento provvisorio. (48) Per quel che riguarda la sottoquotazione dei prezzi, in considerazione delle modifiche illustrate sopra in merito alle società che costituiscono l'industria comunitaria, il calcolo della sottoquotazione è stato rivisto. Il metodo di calcolo dei margini di sottoquotazione, già illustrato ai considerando 59 e 61 del regolamento provvisorio, è rimasto però lo stesso. Si ricorda che, ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi di vendita dei diversi tipi di FTP originari dell'India sono stati confrontati ai prezzi dei tipi di prodotto simili fabbricati e venduti dall'industria comunitaria. Un eventuale confronto dei prezzi medi globali, come suggerito dai produttori esportatori indiani, non prenderebbe in considerazione l'esistenza dei diversi tipi di prodotto in esame e porterebbe a risultati fuorvianti. (49) Su tale base, i margini di sottoquotazione dei prezzi rivisti, espressi in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, risultano compresi tra il 23 % e il 28 % per i produttori esportatori che avevano collaborato all'inchiesta. 3. Situazione dell'industria comunitaria (50) In seguito alla summenzionata esclusione di uno dei produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta dalla definizione dell'industria comunitaria, è stata rivista di conseguenza anche la determinazione in via provvisoria degli indicatori di pregiudizio. I dati illustrati sotto mostrano l'andamento degli indicatori di pregiudizio nel corso del periodo in esame per quanto riguarda i due rimanenti produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta. Per motivi di riservatezza, dal momento che l'industria comunitaria è costituita soltanto da questi due produttori comunitari, i valori sono stati indicizzati. Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti (1996 = 100) >SPAZIO PER TABELLA> (51) Il volume di produzione dell'industria comunitaria è aumentato del 18 % durante il periodo in esame. Occorre notare che l'incremento più significativo della produzione si è verificato tra il 1996 e il 1998. In seguito, il volume di produzione ha registrato un andamento instabile e raggiunto, durante il PI, un livello comparabile a quello del 1998. (52) La capacità di produzione è stata calcolata sulla base della produzione oraria massima teorica dei macchinari installati, moltiplicata per le ore di lavoro teoriche annue, tenendo in debito conto le attività di manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione. (53) L'incremento della capacità di produzione è avvenuto in due fasi. Il primo aumento si è verificato tra il 1996 e il 1998 ed era pari al 16 %. Va osservato che nel corso dello stesso periodo anche il volume di produzione dell'industria comunitaria è aumentato in misura comparabile, il che si è tradotto quindi in un livello elevato e stabile di utilizzazione degli impianti. Il secondo incremento si è verificato tra il 1999 e la fine del PI, allorché la capacità di produzione è aumentata di circa il 14 %. Durante questo periodo il livello di produzione è rimasto relativamente stabile, il che spiega il calo dell'indice di utilizzazione degli impianti. Scorte (1996 = 100) >SPAZIO PER TABELLA> (54) La diminuzione del livello delle scorte tra il 1996 e il 1999 è da attribuire a un significativo incremento del volume delle vendite registrato rispetto, in particolare, al volume della produzione durante lo stesso periodo. Successivamente, invece, il livello delle scorte è aumentato in quanto si è registrato un significativo calo del volume delle vendite contemporaneamente a un leggero incremento del volume di produzione. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita (1996 = 100) >SPAZIO PER TABELLA> (55) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 6 % durante il periodo in esame. La punta massima è stata raggiunta nel 1998 (con un aumento del 21 % rispetto al 1996), per poi registrare un calo del 13 % nel periodo successivo. (56) Nel periodo 1996-1998, l'incremento del volume delle vendite dell'industria comunitaria è risultato meno significativo rispetto all'andamento del consumo complessivo nella Comunità. In seguito, il calo del volume delle vendite è stato più marcato rispetto alla diminuzione della domanda complessiva di FTP registrata nella Comunità tra il 1998 e il PI. Entrambi i fattori spiegano perché la quota di mercato dell'industria comunitaria sia andata costantemente diminuendo. (57) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto tener conto dell'andamento della quota di mercato di tutti i produttori comunitari durante il periodo in esame, e non soltanto dell'andamento della quota di mercato dell'industria comunitaria. Un tale metodo avrebbe permesso di evidenziare un incremento complessivo della quota di mercato. (58) Va osservato che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, nella determinazione del pregiudizio si intende un pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria. Pertanto, la determinazione del pregiudizio è limitata all'analisi della situazione economica complessiva dei produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta e che costituiscono l'industria comunitaria, in base alla definizione di cui al considerando 42. Oltre a questa considerazione, va osservato che la tabella presentata al considerando 86 indica che anche la quota di mercato degli altri produttori comunitari era diminuita, e in misura significativa, nel corso del periodo in esame. Il ruolo degli altri produttori comunitari è stato infatti analizzato nella determinazione della causa del pregiudizio. Di conseguenza, l'argomento è stato respinto. Prezzo di vendita (1996 = 100) >SPAZIO PER TABELLA> (59) Il prezzo medio di vendita dell'industria comunitaria è rimasto stabile tra il 1996 e il 1998 per poi diminuire del 5 % nel periodo successivo. Si ricorda che in base al confronto tra i prezzi di tipi di prodotto comparabili venduti sul mercato comunitario durante il PI sono stati calcolati margini di sottoquotazione compresi tra il 23 % e il 28 %. Redditività (1996 = 100) >SPAZIO PER TABELLA> (60) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in termini di utili sulle vendite nette sul mercato comunitario, ha registrato un netto calo nel corso del periodo in esame, passando da un valore positivo nel 1996 a livelli significativamente negativi nel PI. Investimenti e capacità di ottenere capitali (1996 = 100) >SPAZIO PER TABELLA> (61) Il livello degli investimenti era particolarmente elevato negli anni 1996 e 1998, e il fatto va collegato all'incremento della capacità di produzione. Durante il PI, invece, gli investimenti risultavano estremamente modesti in confronto a questi anni. (62) La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società di controllo, non era seriamente compromessa all'inizio del periodo in esame. Tuttavia, considerato il livello delle perdite dell'industria durante il PI, in tale periodo dell'inchiesta la sua capacità di ottenere capitali era gravemente diminuita. Utile sul capitale investito (1996 = 100) >SPAZIO PER TABELLA> (63) Il rendimento delle attività nette (che esprime la redditività in percentuale delle attività totali dell'industria comunitaria) è stato ritenuto nella fattispecie un indicatore adeguato. (64) L'andamento del rendimento delle attività nette era in linea con i dati relativi alla redditività, e indicava un evidente deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, in particolare dopo l'anno 1998. (65) I produttori esportatori indiani hanno messo in dubbio l'attendibilità del livello di rendimento delle attività nette indicato, sulla base rispettivamente dell'andamento del prezzo dei FTP e di quello delle principali materie prime utilizzate nella produzione di FTP (cioè i filati di poliesteri orientati). Hanno sostenuto infatti che l'incremento del prezzo medio di vendita dei FTP era stato superiore all'aumento del prezzo d'acquisto dei filati di poliesteri orientati, il che avrebbe quindi dovuto determinare un andamento positivo del rendimento delle attività dell'industria comunitaria. (66) In primo luogo, va osservato che nel periodo tra il 1999 e il PI il prezzo medio dei FTP e quello dei filati di poliesteri orientati hanno registrato andamenti simili. In secondo luogo, occorre tener presente nell'analisi anche gli altri elementi di costo, ad esempio le altre materie prime utilizzate e i costi di fabbricazione: tutti questi elementi sono stati verificati e presi in considerazione nel determinare il livello di redditività e di utile sul capitale investito durante il periodo in esame. Inoltre, a tale riguardo occorre tener conto anche dell'andamento del valore delle attività stesse. Di conseguenza, l'argomento è stato respinto. Flusso di cassa (1996 = 100) >SPAZIO PER TABELLA> (67) Le cifre relative al flusso di cassa confermavano il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Il flusso di cassa è tuttavia rimasto su valori positivi durante l'intero periodo in esame, con una punta massima nel 1999. Questo livello massimo si riferisce principalmente ai flussi di cassa del 1999, relativi al numero considerevole di operazioni di vendita registrate nel 1998 ma i cui proventi sono stati effettivamente incassati nel 1999. Occupazione, salari e produttività (1996 = 100) >SPAZIO PER TABELLA> (68) Il numero di lavoratori impiegati dall'industria comunitaria è aumentato del 23 % nel corso del periodo in esame. (69) Nel corso dello stesso periodo, il costo del lavoro è aumentato del 45 %, mentre la produttività ha registrato un calo del 5 %. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (70) Nel periodo 1996-1998 la situazione finanziaria dell'industria comunitaria era soddisfacente, a dimostrazione del fatto che essa si era ripresa, almeno in parte, dagli effetti delle importazioni in dumping originarie di paesi terzi nei cui confronti erano state istituite misure antidumping nel 1996. In seguito, tra il 1999 e il PI, a causa dell'aumento delle importazioni in dumping dall'India, la situazione dell'industria comunitaria si è fatta nuovamente precaria. Margini di dumping effettivi (71) I margini di dumping definitivi sono, con tutta evidenza, significativi. Dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto di tali margini di dumping non può essere considerato trascurabile. 4. Conclusioni relative al pregiudizio (72) La conclusione provvisoria in base alla quale durante il PI l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base è confermata. La precarietà della situazione economica dell'industria è diventata evidente nel periodo successivo al 1998. Tra il 1996 e il 1998, infatti, il volume di produzione dell'industria comunitaria era aumentato (+ 17 %) e l'indice di utilizzazione degli impianti era elevato; anche il volume delle vendite aveva registrato un aumento (+ 21 %), mentre i prezzi di vendita si mantenevano stabili e l'industria registrava ancora utili (in termini di utile sul fatturato netto, di rendimento delle attività totali e di situazione di tesoreria). Di conseguenza, l'industria comunitaria aveva la possibilità di incrementare gli investimenti e assumere nuovi lavoratori, mentre anche la situazione dei flussi di cassa rimaneva positiva durante questo periodo. L'andamento positivo si spiega con gli effetti favorevoli combinati dell'introduzione di misure antidumping nei confronti dell'Indonesia, della Thailandia, di Taiwan e della Malaysia, che hanno permesso di ripristinare condizioni di effettiva concorrenza sul mercato comunitario, e della contemporanea espansione del consumo di FTP nella Comunità. (73) Dopo il 1998, tuttavia, la situazione dell'industria comunitaria ha cominciato a deteriorarsi in misura significativa. Benché il volume di produzione rimanesse stabile, l'indice di utilizzazione degli impianti diminuiva di 7 punti percentuali, mentre il volume delle vendite registrava un calo del 13 % e anche i prezzi di vendita scendevano del 5 %. Pertanto, l'industria comunitaria iniziava a sostenere perdite notevoli, il che incideva anche sul livello degli investimenti. (74) I produttori esportatori indiani hanno affermato che taluni degli indicatori di pregiudizio analizzati dettagliatamente nei precedenti considerando avevano registrato un andamento positivo durante il periodo in esame, tale quindi da non mettere in evidenza il verificarsi di un pregiudizio. (75) Anzitutto, va osservato che, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, nessuno dei fattori economici elencati nel medesimo articolo costituisce una base di giudizio determinante per decidere se l'industria comunitaria abbia o meno subito un grave pregiudizio. Ancora più importante è il fatto che, sebbene sia vero che la situazione economica dell'industria fosse migliorata nel periodo compreso tra il 1996 e il 1998, le cifre indicate e le conclusioni di cui sopra mostrano chiaramente, nel periodo successivo, un serio peggioramento della situazione e un grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria nel corso del PI. L'argomento avanzato dai produttori esportatori indiani è stato quindi respinto e vengono confermate le conclusioni di cui sopra, cioè che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio. H. CAUSA DEL PREGIUDIZIO 1. Introduzione (76) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha nuovamente esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, quale viene definita al considerando 42, fosse dovuto alle importazioni in dumping originarie dell'India. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati nuovamente esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da detti altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni in dumping. 2. Effetti delle importazioni in dumping (77) Tra il 1996 e il PI, il volume delle importazioni originarie dell'India è triplicato, passando da 7583 t a 22683 t. L'incremento è avvenuto in due fasi: in un primo tempo, tra il 1996 e il 1998, il volume delle importazioni è salito del 138 %, quindi, tra il 1999 e il PI, è di nuovo aumentato del 92 %, passando da 11824 t a 22683 t, pari a un aumento di circa 10800 t. Va osservato che mentre il primo incremento si era verificato in un momento in cui il mercato comunitario continuava ad essere in espansione, il secondo è coinciso invece con un periodo in cui il consumo comunitario registrava un calo considerevole (- 14000 t). Durante lo stesso periodo, cioè dal 1999 al PI, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 13 %. (78) Lo stesso andamento può essere osservato anche in termini relativi. La quota di mercato delle importazioni dall'India è aumentata, passando dal 2,7 % nel 1996 al 6,7 % nel PI. L'incremento è avvenuto in due fasi: tra il 1996 e il 1998, la quota di mercato è passata dal 2,7 % al 4,9 %, poi nel periodo tra il 1999 e il PI è aumentata dal 3,3 % al 6,7 %. (79) Nel 1999, il prezzo delle importazioni dall'India era sceso in media a un livello molto basso (1,4 EUR per tonnellata), con un calo di circa il 17 % rispetto al 1998 e del 26 % rispetto al 1996. Grazie a questa politica di prezzi bassi, le importazioni in questione sono state in grado di incrementare i loro volumi di vendite e riguadagnare, nel 2000 e nel PI, le quote di mercato perdute. I prezzi si sono poi attestati sul loro livello del 1998, pur restando sempre in media più bassi rispetto ai livelli sia del 1996 che del 1997. (80) Va ricordato che, durante il PI, sono stati calcolati margini di sottoquotazione dei prezzi significativi, compresi tra il 23 % e il 28 %, il che è una chiara dimostrazione della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall'India durante il PI. In effetti, con una quota di mercato del 6,7 % durante il PI, un tale livello di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni indiane ha certamente avuto un considerevole impatto negativo su un mercato comunitario depresso e trasparente, per di più relativamente a un prodotto estremamente sensibile al prezzo. (81) Nello stesso tempo, l'industria comunitaria ha registrato una diminuzione della quota di mercato di circa un punto percentuale tra il 1996 e il 1998, e di un altro punto percentuale tra il 1999 e il PI. Questo calo dovrebbe essere valutato alla luce dell'andamento dei prezzi dell'industria, la quale è effettivamente stata costretta a un ribasso dei prezzi del 7 % nel 1999 rispetto al 1998 onde mantenere la sua posizione sul mercato. Va ricordato che nel corso dello stesso anno i prezzi delle importazioni dall'India sono diminuiti del 17 %. In seguito, i prezzi dell'industria comunitaria sono rimasti relativamente stabili, benché a un livello insufficiente a permetterle di mantenere una situazione finanziaria positiva. A differenza dei produttori esportatori indiani, nel periodo 2000-PI l'industria comunitaria non era in grado di migliorare il suo prezzo medio di vendita nella Comunità. (82) Nel periodo compreso tra il 1996 e il 1998, nonostante le importazioni dall'India fossero in crescita, l'andamento dell'industria comunitaria è stato positivo, poiché erano state ripristinate condizioni di effettiva concorrenza - in un mercato comunitario in espansione - a seguito dell'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di FTP originarie di vari paesi (cfr. in appresso). A partire dal 1999, tuttavia, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha registrato un significativo deterioramento. Come si è già ricordato, il volume e i prezzi di vendita hanno iniziato a diminuire, il che ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Questi sviluppi si sono verificati contemporaneamente a un notevole calo dei prezzi delle importazioni indiane e a un significativo aumento del loro volume, tanto che tali importazioni sono raddoppiate in termini di volume nel periodo 1999-PI. 3. Effetti di tutti gli altri fattori noti Importazioni originarie di altri paesi terzi (83) Dal momento che nessuna parte interessata ha presentato ulteriori informazioni o osservazioni, vengono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio, secondo cui è probabile che anche le importazioni originarie dell'Indonesia e di Taiwan abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI. (84) In questo mercato caratterizzato da grande trasparenza, è probabile che quantitativi considerevoli di importazioni di FTP a basso prezzo, da qualunque paese d'origine provengano, arrechino all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Dovendo tuttavia quantificare l'impatto delle importazioni dall'India rispetto a quello delle importazioni dall'Indonesia e da Taiwan, occorre considerare il significativo incremento delle importazioni indiane nel periodo 1999-PI, tanto in termini assoluti che relativi, come pure il prezzo medio di tali importazioni dall'India durante il PI, prezzo che risultava in media inferiore rispetto ai prezzi delle importazioni indonesiane e taiwanesi, soprattutto se si tiene conto del fatto che questi ultimi prezzi sono parzialmente gravati da dazi antidumping. In tali circostanze, si può concludere che l'impatto delle importazioni provenienti dall'India non è stato certamente meno importante di quello delle importazioni dall'Indonesia e da Taiwan, e che, pertanto, sussisteva una reale e sostanziale relazione di causa ed effetto tra dette importazioni dall'India e la situazione precaria dell'industria comunitaria. (85) Per quel che riguarda le importazioni provenienti dagli altri paesi terzi, in assenza di altre osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni provvisorie secondo cui non è possibile ritenere che queste importazioni abbiano arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria. Altri produttori comunitari (86) La tabella seguente, i cui dati si basano sulle informazioni ricevute da alcune società e su quelle contenute nella denuncia, illustra l'andamento del volume delle vendite e della quota di mercato degli altri produttori comunitari. >SPAZIO PER TABELLA> (87) Dai dati riportati nella tabella, è evidente che il volume delle vendite di FTP degli altri produttori comunitari nel periodo 1996-PI è considerevolmente diminuito tanto in termini assoluti che relativi. Inoltre, va ricordato che una percentuale significativa di questi altri produttori comunitari era stata in realtà tra quanti avevano aderito alla prima denuncia presentata. A causa della mancanza di risorse queste società non erano in grado di offrire la loro piena collaborazione alla presente inchiesta, ma hanno espresso pieno sostegno al procedimento e hanno collaborato, completamente o solo in parte, ad altri procedimenti analoghi avviati di recente. (88) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che gli altri produttori comunitari non avevano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI. Investimenti realizzati dall'industria comunitaria (89) Talune parti interessate hanno affermato che sono stati anche gli ingenti investimenti realizzati dall'industria comunitaria durante il periodo in esame a determinare il deterioramento della sua situazione finanziaria. (90) Come si è già spiegato, gli investimenti effettuati dall'industria comunitaria erano relativi a un incremento della sua capacità di produzione. Il primo aumento della capacità è stato realizzato in un periodo in cui il consumo nella Comunità era in espansione, tra il 1996 e il 1998. Di conseguenza, l'industria comunitaria ha incrementato il volume di produzione ed è stata in grado di aumentare anche il volume delle vendite, seguendo il movimento di espansione del mercato comunitario. Considerato tale andamento positivo, l'industria comunitaria ha incrementato per la seconda volta la sua capacità di produzione tra il 1999 e il PI: un aumento pari a circa 10000 tonnellate. Questa volta, tuttavia, l'industria non è riuscita ad incrementare i volumi di produzione e di vendita onde sfruttare le sue nuove capacità di produzione, e pertanto il suo indice di utilizzazione degli impianti ha registrato una notevole diminuzione. Dal momento che l'industria dei FTP è ad uso intensivo di capitali e i costi fissi sono di conseguenza elevati, il calo dei volumi di produzione e di vendita nel periodo 1999-PI ha avuto ripercussioni dirette negative sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Si osservi inoltre che il prezzo della principale materia prima dell'industria è rimasto stabile nel corso dello stesso periodo. (91) L'incremento della capacità nel periodo 1999-PI, pertanto, ha avuto effettivamente un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, in quanto è conciso con un calo dei volumi di produzione e di vendita dell'industria. La diminuzione dei volumi delle vendite, tuttavia, è stato determinato dalla pressione esercitata sul mercato comunitario dalle importazioni di FTP dall'India. Anche se il consumo nella Comunità aveva registrato un calo di circa 14000 t nel periodo 1999-PI, il volume delle importazioni indiane di FTP era aumentato di circa 10000 t nel corso dello stesso periodo grazie a una politica dei prezzi aggressiva. Infatti, i prezzi delle importazioni di FTP dall'India erano considerevolmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI, e i relativi volumi delle importazioni aumentavano in misura tale che l'industria comunitaria non solo non era in grado di incrementare le sue vendite, ma neppure di contenere il calo dei volumi di vendita e di produzione, il che le avrebbe consentito di limitare l'impatto negativo dovuto all'eccesso delle capacità installate di recente. (92) Si è ritenuto che se i costi relativi agli investimenti, e quindi all'incremento delle capacità di produzione installate, hanno effettivamente avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel periodo 1999-PI, tale impatto è stato tuttavia aggravato dal fatto che l'industria comunitaria era stata costretta a diminuire le vendite, il volume di produzione e i prezzi di vendita. Questo era a sua volta dovuto alla pressione esercitata dai bassi prezzi delle importazioni dall'India, il cui volume era più che raddoppiato nello stesso periodo, per di più a fronte di un calo del consumo complessivo nella Comunità. (93) Risulta quindi evidente che, in assenza delle importazioni in dumping dall'India, l'industria comunitaria sarebbe stata in grado di mantenere i prezzi di vendita al livello del 1998, nonché di incrementare i suoi volumi di produzione e di vendita. Questo le avrebbe permesso di realizzare economie di scala e, in condizioni di effettiva e leale concorrenza sul mercato, l'industria comunitaria avrebbe potuto riassorbire gran parte, se non la totalità, dei costi fissi aggiuntivi rappresentati dai suddetti investimenti. Contrazione della domanda (94) Sebbene il consumo nella Comunità sia complessivamente aumentato durante l'intero periodo in esame, esso aveva però registrato un calo nel periodo 1999-PI. Anche se questo andamento decrescente è coinciso con il calo del volume delle vendite dell'industria comunitaria, si deve anzitutto sottolineare che tale calo del volume delle vendite è stato proporzionalmente maggiore rispetto alla diminuzione del consumo comunitario. In secondo luogo, nel corso dello stesso periodo, le importazioni originarie dell'India sono più che raddoppiate. Di conseguenza, benché non si possa escludere che detta contrazione della domanda abbia avuto effetti pregiudizievoli sulla situazione dell'industria comunitaria, tali effetti devono essere considerati di minor peso rispetto a quelli delle importazioni in dumping. Recessione economica mondiale (95) I produttori esportatori indiani hanno affermato che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio dovuto alla recessione economica mondiale in atto dalla fine del 2000, e che questo fattore dovrebbe essere preso in considerazione e opportunamente quantificato ai fini dell'analisi della causa del pregiudizio. (96) Anzitutto, va osservato che l'analisi illustrata sopra mostra che la situazione economica dell'industria comunitaria aveva già cominciato a peggiorare prima della fine del 2000. In secondo luogo, si potrebbe pensare che tutti gli operatori nella Comunità vengano colpiti in misura simile da una recessione economica globale. Tuttavia, in un periodo in cui il mercato era depresso, i produttori esportatori indiani sono riusciti a incrementare in notevole misura i loro volumi di vendite nella Comunità. Come già menzionato, il calo del volume delle vendite dell'industria comunitaria è stato proporzionalmente maggiore rispetto alla diminuzione del consumo comunitario. Inoltre, l'impatto dovuto alla recessione economica mondiale è già riflesso nella contrazione della domanda analizzata sopra. (97) Sulla scorta di quanto precede, benché non si possa escludere che anche la recessione economica abbia inciso sulla situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che il suo impatto è di minor peso rispetto all'effetto di ribasso dei prezzi dovuto alle importazioni in dumping. Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria (98) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la perdita della quota di mercato registrata dall'industria comunitaria era dovuta al fatto che tale industria aveva preferito esportare piuttosto che realizzare vendite sul mercato interno. L'aumento del volume delle esportazioni dell'industria comunitaria dimostra che essa è concorrenziale su quei mercati in cui prevalgono condizioni di effettiva concorrenza. Va inoltre osservato che, sebbene il volume delle esportazioni sia effettivamente quadruplicato durante il periodo in esame, è rimasto pur sempre marginale rispetto alle vendite totali dell'industria comunitaria. Infine, si deve notare che la redditività dell'industria viene calcolata unicamente sulla base delle sue vendite sul mercato comunitario. In assenza di ulteriori osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 96 a 98 del regolamento provvisorio. Prezzo delle materie prime (99) Dal momento che non sono state ricevute osservazioni in merito, vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 93 a 95 del regolamento provvisorio, cioè che non è possibile ritenere che il prezzo delle materie prime dell'industria comunitaria sia responsabile del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Altre argomentazioni avanzate dalle parti interessate (100) I produttori esportatori indiani hanno affermato che il calo del volume di produzione registrato durante il PI è da attribuire alla deliberata chiusura di un impianto da parte di uno dei due produttori comunitari che costituiscono l'industria comunitaria. Dall'inchiesta, tuttavia, non è risultata nessuna chiusura di un impianto di produzione durante il PI. Il produttore in questione ha confermato che non si era verificata alcuna chiusura di impianti e ha sostenuto che qualsiasi riduzione del suo volume di produzione durante il PI era dovuta agli effetti dell'incremento delle importazioni di FTP a basso prezzo sul mercato comunitario. Di conseguenza, l'affermazione è stata respinta. 4. Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio (101) In conclusione, viene confermato che le importazioni in dumping hanno avuto effetti pregiudizievoli sull'industria comunitaria, in particolare nel periodo 1999-PI; la situazione dell'industria era infatti caratterizzata da un calo del volume delle vendite, da una diminuzione dei prezzi di vendita, dalla perdita di quota di mercato e da un significativo deterioramento delle sue condizioni finanziarie, soprattutto in termini di redditività e di utile sul capitale investito. In effetti, durante lo stesso periodo, il volume delle importazioni dall'India è aumentato in misura considerevole sia in termini assoluti che relativi, e a prezzi che sono risultati notevolmente inferiori ai prezzi praticati dall'industria comunitaria. (102) Sono stati inoltre esaminati i seguenti altri fattori noti: importazioni originarie di altri paesi terzi, vendite degli altri produttori comunitari, investimenti realizzati dall'industria comunitaria, contrazione della domanda, recessione economica mondiale, prezzo delle materie prime e andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria. Si è accertato che alcuni di questi fattori hanno avuto anch'essi un effetto pregiudizievole sulla situazione dell'industria comunitaria. L'effetto di tali fattori ha contribuito ad aggravare il notevole impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria causato dall'incremento delle importazioni originarie dell'India, incremento che, considerato separatamente, ha comunque arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. (103) Alla luce dell'analisi di cui sopra, in cui si è provveduto a distinguere e separare opportunamente l'uno dall'altro gli effetti di tutti i fattori noti, e le relative conseguenze sulla situazione dell'industria comunitaria, dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, e dopo essersi assicurati che il pregiudizio dovuto a tali altri fattori non venisse attribuito alle importazioni in dumping, viene confermato che i suddetti altri fattori, di per sé, non sono sufficienti a negare l'esistenza di una reale e sostanziale relazione di causa ed effetto tra le importazioni in dumping e il grave pregiudizio accertato. I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (104) Alla luce di quanto verificatosi successivamente alla determinazione delle risultanze provvisorie, cioè la chiusura dell'impianto di produzione della Dupont SA, la Commissione ha nuovamente esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di dumping, esistessero fondati motivi per concludere che l'istituzione di misure antidumping definitive era contraria all'interesse della Comunità. 1. L'industria comunitaria e gli altri produttori comunitari (105) Come si è già spiegato nel regolamento provvisorio, non vi è motivo di dubitare dell'efficienza economico-finanziaria e della competitività dell'industria comunitaria in una situazione in cui prevalgano normali condizioni di mercato. I fatti hanno tuttavia dimostrato che, in assenza di effettive ed eque condizioni di mercato, l'esistenza stessa dell'industria comunitaria è gravemente minacciata. Infatti, le condizioni di concorrenza sleale sul mercato comunitario hanno già causato la chiusura della Dupont SA, la quale non è stata in grado di superare l'attuale situazione di depressione del mercato. Qualora le misure definitive non venissero istituite, non si può escludere che altri produttori comunitari vadano incontro alla stessa sorte. (106) Va ricordato che, sebbene soltanto due produttori comunitari siano stati in grado di collaborare all'inchiesta, il procedimento ha ricevuto il pieno sostegno di produttori comunitari che rappresentavano circa il 75 % della produzione comunitaria. Come si è già ricordato sopra, anche gli altri produttori comunitari hanno assistito all'erosione della loro quota di mercato e alla diminuzione dei loro volumi di vendita sul mercato comunitario. (107) Vengono pertanto confermate le conclusioni provvisorie secondo cui l'istituzione delle misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari. 2. Importatori (108) Nessun importatore o operatore commerciale ha risposto al questionario della Commissione. Nel regolamento provvisorio si era giunti alla conclusione che l'istituzione delle misure antidumping non dovrebbe avere un impatto rilevante sulla loro situazione. (109) In assenza di ulteriori osservazioni presentate dalle parti interessate successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, vengono confermate le suddette conclusioni. 3. Fornitori di materie prime (110) In assenza di ulteriori osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni provvisorie secondo cui l'istituzione delle misure antidumping è nell'interesse dell'industria fornitrice. 4. Utilizzatori (111) Nella fase provvisoria, aveva collaborato all'inchiesta un solo utilizzatore. In assenza di ulteriori osservazioni o reazioni a seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, vengono confermate le conclusioni secondo cui l'istituzione delle misure antidumping non avrebbe conseguenze negative sull'efficienza economico-finanziaria e sulla competitività degli utilizzatori. 5. Conclusioni (112) Qualora le misure antidumping non venissero istituite, l'esistenza stessa dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari verrebbe ad essere seriamente minacciata. L'ipotesi è confermata dal fatto che, a causa delle condizioni di concorrenza sleale prevalenti nel mercato comunitario, un produttore comunitario recentemente è stato costretto a chiudere il suo impianto di produzione nella Comunità. (113) Qualora invece non venissero istituite le misure antidumping definitive, la costante diminuzione della redditività dell'industria comunitaria osservata durante il periodo in esame si aggraverà ulteriormente, con il rischio di comportare altre chiusure di impianti di produzione di FTP nella Comunità. (114) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi per non istituire misure antidumping definitive. J. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 1. Livello di eliminazione del pregiudizio (115) In base al metodo illustrato ai considerando da 122 a 125 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio onde stabilire il livello delle misure da imporre in via definitiva. (116) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la scelta del margine di profitto utilizzato per calcolare il prezzo non pregiudizievole era arbitraria, in quanto si basava sul margine di profitto più elevato registrato durante il periodo in esame. (117) Va ricordato che il margine di profitto di cui si è tenuto conto per calcolare il prezzo non pregiudizievole dovrebbe corrispondere a un livello che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente aspettarsi di ottenere in assenza del dumping causa del pregiudizio. Il margine di profitto dell'anno 1998 è stato ritenuto un punto di riferimento ragionevole, in quanto si è considerato che in quell'anno le importazioni dall'India non avevano ancora avuto un effetto di ribasso sui prezzi dell'industria comunitaria, e che le importazioni provenienti dagli altri paesi soggetti alle misure antidumping si attestavano già su livelli simili a quelli prevalenti durante il PI. Il fatto che si sia dovuto escludere un produttore comunitario dalla definizione di industria comunitaria, e che di conseguenza siano state ricalcolate le cifre relative alla redditività per il periodo in esame, non modifica le conclusioni provvisorie secondo cui tale industria, in condizioni di effettiva concorrenza, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi di ottenere un margine di profitto dell'8 % in assenza delle importazioni in dumping. (118) Sulla scorta di quanto precede, è stato confermato il metodo utilizzato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio illustrato ai considerando da 122 a 125 del regolamento provvisorio. (119) Come si è proceduto sopra per quanto riguarda i margini di sottoquotazione dei prezzi, i margini di pregiudizio sono stati ugualmente rivisti e modificati. 2. Misure definitive (120) Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo deve essere istituito al livello dei margini di dumping accertati, dato che questi ultimi risultavano in tutti i casi inferiori ai margini di pregiudizio. (121) Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento parallelo antisovvenzioni riguardante l'India, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(4) (di seguito: "il regolamento di base antisovvenzioni") e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. (122) Di conseguenza occorre determinare se, e in che misura, l'importo delle sovvenzioni e i margini di dumping derivino dalla stessa situazione. È stato istituito con regolamento (CE) n. 2094/2002 del Consiglio(5) un dazio compensativo definitivo corrispondente all'importo della sovvenzione, che è risultato inferiore al margine di pregiudizio nel caso di tutti gli esportatori. Tutti i sistemi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta che sono risultati compensabili costituivano sovvenzioni all'esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base antisovvenzioni. Di conseguenza, i margini di dumping definitivi calcolati per i produttori esportatori indiani che hanno collaborato all'inchiesta sono in parte dovuti all'esistenza di queste sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene opportuno istituire sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza dei relativi importi delle sovvenzioni all'esportazione e dei margini di dumping accertati in via definitiva. Il dazio antidumping definitivo deve quindi essere adeguato in modo da riflettere l'effettivo margine di dumping restante dopo l'imposizione del dazio compensativo definitivo che compensa l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione. (123) Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> (124) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". (125) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(6) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. (126) Dato che per l'inchiesta relativa al dumping si è fatto ricorso al campionamento, nell'ambito del presente procedimento non è possibile avviare un riesame nei confronti dei nuovi esportatori, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, per accertarne i singoli margini di dumping. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento per eventuali produttori esportatori indiani effettivamente nuovi e per le società non inserite nel campione che hanno collaborato, si ritiene opportuno prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di queste ultime società venga applicato agli eventuali nuovi produttori esportatori indiani per i quali altrimenti dovrebbe essere determinato un dazio individuale a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. Riscossione dei dazi provvisori (127) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 1412/2002 della Commissione, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri di cui al codice NC 5402 33 00 originari dell'India. 2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: - durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o ottobre 2000 al 30 settembre 2001) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, - non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure antidumping imposte dal presente regolamento, - ha effettivamente esportato i prodotti in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure oppure ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società soggette al dazio medio ponderato del 3,7 % elencate in detto articolo. Articolo 3 Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1412/2002 sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri di cui al codice NC 5402 33 00 originarie dell'India, vengono definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente B. Bendtsen (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1). (2) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 50. (3) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 26. (4) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. (5) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale. (6) Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, J-79 5/17, B-1049 Bruxelles.