32002R2086

Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 26/11/2002 pag. 0008 - 0008


Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione

del 25 novembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare gli articoli 53 e 80,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione(3) ha previsto un intervallo di tempo tra la sua entrata in vigore e la sua applicazione, il 1o gennaio 2003, per assicurare agli operatori e alle amministrazioni interessate una transizione agevole tra le disposizioni precedenti, che erano state adottate con diversi regolamenti del Consiglio e della Commissione sulla designazione e la presentazione dei vini, e le nuove modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(2) Per dare agli Stati membri più tempo per aggiornare le rispettive legislazioni nazionali, dopo le varie consultazioni che si sono svolte tra le diverse autorità interessate e tra queste e gli ambienti professionali, e al fine di non perturbare gli operatori economici con misure che entrerebbero già in vigore il 1o gennaio 2003, ossia a metà della campagna in corso, da un lato, e per fornire ad alcuni paesi terzi le informazioni necessarie sulle disposizioni del suddetto regolamento, dall'altro, è necessario rimandare la data di applicazione del regolamento (CE) n. 753/2002 all'inizio della prossima campagna.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

a) all'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, la data del "31 dicembre 2002" è sostituita dalla data del "31 luglio 2003";

b) all'articolo 49, secondo comma, la data del "1o gennaio 2003" è sostituita dalla data del "1o agosto 2003".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

(3) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.