Regolamento (CE) n. 1971/2002 della Commissione, del 5 novembre 2002, che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi nel Regno Unito e in Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 06/11/2002 pag. 0028 - 0029
Regolamento (CE) n. 1971/2002 della Commissione del 5 novembre 2002 che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi nel Regno Unito e in Svezia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) Per la Svezia e il Regno Unito i massimali delle prime rate degli aiuti compensativi risultanti dai tassi di conversione applicabili il 1o luglio 2000 e il 1o agosto 2000 sono stati fissati rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1612/2000 della Commissione(2), e dal regolamento (CE) n. 2293/2000 della Commissione(3). (2) Per il Regno Unito gli importi massimi della prima rata degli aiuti compensativi risultanti dal tasso di cambio applicabile il 1o luglio 2001 sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 1966/2001 della Commissione(4). (3) Il regolamento (CE) n. 2799/98 prevede all'articolo 5, paragrafo 3, che gli importi degli aiuti corrisposti per il secondo e per il terzo periodo siano ridotti, rispetto a quelli del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo e, al paragrafo 4, che gli importi per il secondo e il terzo periodo devono essere ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione constatati il primo giorno del secondo e del terzo periodo. (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre(5), a partire dalla campagna 2001/02 il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre sono inclusi nel regime di sostegno previsto per i coltivatori di determinati seminativi. Da tale campagna il giorno in cui interviene il fatto generatore dei pagamenti "superficie" per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre è quindi passato dal 1o agosto al 1o luglio. (5) Dall'esame dei tassi stabiliti per la lira sterlina e per la corona svedese dal regolamento (CE) n. 1468/2002 della Commissione, del 12 agosto 2002, relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1o luglio 2002(6), risulta un deprezzamento di dette monete. (6) Pertanto per il Regno Unito è opportuno annullare gli importi della terza rata degli aiuti compensativi connessi ai fatti generatori del 1o luglio 2000 e del 1o agosto 2000 nonché gli importi della seconda rata degli aiuti compensativi connessi ai fatti generatori del 1o luglio 2001. (7) In virtù del regolamento (CE) n. 1967/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi in Danimarca e in Svezia(7), la concessione della seconda rata degli aiuti compensativi connessi ai fatti generatori del 1o luglio 2000 e del 1o agosto 2000 non è stata autorizzata per la Svezia. Per motivi di chiarezza, in considerazione soprattutto dell'evoluzione del tasso di cambio della corona svedese, è opportuno annullare gli importi della terza rata di detti aiuti compensativi per la Svezia. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Gli importi della terza rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito, di cui al regolamento (CE) n. 1612/2000, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1o luglio 2000, sono annullati. 2. Gli importi della terza rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito, di cui al regolamento (CE) n. 2293/2000, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1o agosto 2000, sono annullati. 3. Gli importi della seconda rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito, di cui al regolamento (CE) n. 1966/2001, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1o luglio 2001, sono annullati. Articolo 2 1. Gli importi della terza rata dell'aiuto compensativo per la Svezia, di cui al regolamento (CE) n. 1612/2000, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1o luglio 2000, sono annullati. 2. Gli importi della terza rata dell'aiuto compensativo per la Svezia, di cui al regolamento (CE) n. 2293/2000, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1o agosto 2000, sono annullati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (2) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 36. (3) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 12. (4) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 24. (5) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13. (6) GU L 217 del 13.8.2002, pag. 6. (7) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 26.