32002R1965

Regolamento (CE) n. 1965/2002 della Commissione, del 4 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 05/11/2002 pag. 0004 - 0005


Regolamento (CE) n. 1965/2002 della Commissione

del 4 novembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino,

visto il regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio, del 14 ottobre 2002, che fissa i limiti del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE(3), in particolare l'articolo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione(4) ha stabilito, per le campagne 2002/03 e 2003/04, le norme relative al riconoscimento e ai programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo ai fini del finanziamento comunitario previsto dall'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1873/2002 fissa i limiti del finanziamento comunitario per l'insieme delle attività di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98. Occorre che la Commissione fissi i limiti per ciascun settore d'attività in modo da favorire una distribuzione equilibrata delle risorse tra i quattro settori di attività di cui al summenzionato articolo.

(3) Occorre fissare i termini di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002 tenendo conto dei vincoli di gestione del regime.

(4) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 1334/2002 di conseguenza.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1334/2002 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 5 bis

Ripartizione del finanziamento comunitario

1. I finanziamenti comunitari massimi a titolo delle campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04 che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1873/2002, possono essere assegnati alle attività ammissibili delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, sono cumulabili a livello di ciascuno Stato membro per l'insieme dei programmi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. A livello di ciascuno Stato membro, è riservata a ciascun settore di attività una quota minima del finanziamento comunitario massimo, fissato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1873/2002. Tale quota minima è pari al:

- 15 % per le attività nel settore della sorveglianza e della gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio d'oliva e delle olive da tavola,

- 15 % per le attività nel settore del miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura,

- 15 % per le attività nel settore del miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola,

- 10 % per le attività nel settore della tracciabilità, della certificazione e della tutela della qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

3. Qualora il finanziamento comunitario richiesto per l'insieme dei programmi approvati in uno Stato membro per un settore di attività sia inferiore alla corrispondente quota minima di cui al paragrafo 2, la differenza tra detta quota e il finanziamento in questione rimane assegnata a titolo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, fatto salvo il rispetto della condizione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.";

2) all'articolo 11:

a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Entro il 28 febbraio 2003 gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, le loro decisioni relative alla deroga all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Anteriormente al 30 giugno 2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, le loro decisioni relative alla deroga all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.

Anteriormente al 30 giugno 2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e ai programmi di attività approvati nonché alle loro caratteristiche, suddivisi per tipo di organizzazione di produttori di cui all'articolo 2 del presente regolamento, e per zona regionale nonché gli importi dei fondi riservati conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, suddivisi per settore di attività."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(3) GU L 284 del 22.10.2002, pag. 1.

(4) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16.