Regolamento (CE) n. 1934/2002 della Commissione, del 29 ottobre 2002, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso
Gazzetta ufficiale n. L 295 del 30/10/2002 pag. 0010 - 0010
Regolamento (CE) n. 1934/2002 della Commissione del 29 ottobre 2002 relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 1910/2002 della Commissione(5) ha fissato a 2000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato al suddetto regolamento. (2) Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 i quantitativi chiesti il 25 ottobre 2002 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 25 ottobre 2002. (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1910/2002, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 25 ottobre 2002, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 37,12 %. Articolo 2 Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1910/2002, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 26 ottobre 2002, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (4) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22. (5) GU L 287 del 25.10.2002, pag. 36.