32002R1900

Regolamento (CE) n. 1900/2002 della Commissione, del 24 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 25/10/2002 pag. 0015 - 0015


Regolamento (CE) n. 1900/2002 della Commissione

del 24 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002(4), per determinare i prezzi rappresentativi cif all'importazione di orzo, la Commissione fa riferimento alle quotazioni dell'US Barley n. 2 presso la Minneapolis Grain Exchange. Qualora tali quotazioni non siano rappresentative, vengono prese in considerazione le quotazioni fob disponibili negli Stati Uniti d'America. Nei mesi estivi, di norma la Commissione utilizza le quotazioni fob dell'orzo a Duluth (Grandi Laghi). Tuttavia nei mesi invernali, quando i Grandi Laghi sono gelati, sono di solito utilizzate altre quotazioni fob (Golfo del Messico o Portland).

(2) La nota a piè di pagina n. 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 impone che si tenga conto dell'importo corrispondente al trasporto tra il luogo di quotazione e il Golfo del Messico. Nell'utilizzazione della quotazione fob di Portland questa condizione ha dato luogo ad alcune distorsioni nel calcolo del prezzo rappresentativo cif all'importazione di orzo. Poiché le zone di produzione dell'orzo sono situate negli stati centrosettentrionali degli Stati Uniti d'America, la distanza da percorrere e, di conseguenza, i costi di trasporto tra le zone di produzione e i porti di esportazione presentano valori affini. Di conseguenza, è opportuno eliminare l'esigenza di tener conto dei costi di trasporto tra il porto di quotazione fob indicato e il Golfo del Messico.

(3) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/96.

(4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96, il testo della seconda nota a piè di pagina è sostituito dal seguente: "Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo all'importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob maggiormente rappresentative pubblicamente disponibili negli Stati Uniti."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(4) GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.