32002R1795

Regolamento (CE) n. 1795/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 10/10/2002 pag. 0015 - 0018


Regolamento (CE) n. 1795/2002 della Commissione

del 9 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2528/2001(2), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1315/2002(4), prevede l'attuazione di un regime di aiuto per la distillazione dei vini in alcole per usi commestibili. Tale regime è stato introdotto per la prima volta per la campagna 2000/01. L'esperienza acquisita nel corso dei primi due anni d'applicazione mette in luce l'opportunità di apportarvi alcune modifiche.

(2) Appare necessario ridefinire il periodo in cui può aver luogo la distillazione al fine di renderla maggiormente compatibile con i ritmi di produzione vinicola in tutti gli Stati membri produttori. Per lo stesso motivo occorre prevedere un periodo continuativo per la sottoscrizione e l'approvazione dei contratti di distillazione invece dei vari periodi di due settimane attualmente in vigore.

(3) L'esperienza delle ultime campagne ha dimostrato che i produttori di vino ricorrono maggiormente alla distillazione da parte di terzi, con il rischio che venga perturbato il mercato dell'alcole, dato che non può essere verificato il rispetto del prezzo minimo di acquisto del vino. Occorre pertanto non prevedere più questa possibilità in linea di massima, modificando l'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

(4) Tuttavia, in alcune regioni della Comunità esistono strutture particolari di produzione e di mercato, comprese quelle delle distillerie che il legislatore europeo aveva già individuato al momento dell'introduzione del regime di distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione. Si tratta dei produttori ubicati nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B o nelle superfici piantate a vigna in Austria, i quali, per precisi motivi strutturali, sono stati esentati dall'obbligo di distillazione. Per una di queste regioni è stato necessario modificare le regole per la distillazione di crisi per tener conto dei costi elevati del trasporto verso le distillerie, a causa del loro numero e della loro distribuzione geografica. Pertanto, senza poter ricorrere alla distillazione da parte di terzi, i produttori delle regioni summenzionate non avrebbero praticamente più accesso alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili. Per non escludere tali produttori dal beneficio della misura comunitaria in questione, è opportuno stabilire che possano continuare a ricorrere alla distillazione da parte di terzi.

(5) Appare altresì necessario ridefinire i periodi e le condizioni di magazzinaggio dell'alcole ottenuto da tale distillazione, compresa la definizione dell'unità di misura dell'aiuto, al fine di tenere maggiormente conto della realtà economica del settore dell'alcole.

(6) L'esperienza acquisita ha messo in luce l'esistenza di alcune omissioni nel testo del regolamento (CE) n. 1623/2000, per quanto riguarda in particolare lo svincolo della cauzione in caso di esecuzione quasi totale del contratto, i termini di presentazione della domanda di aiuto e la fissazione di una soglia di tolleranza per il volume dei prodotti immagazzinati ottenuti dalla distillazione. Occorre quindi colmare tali lacune con l'introduzione di nuove disposizioni nel presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1) Il testo del capo II del titolo III è sostituito dal seguente: "CAPO II

DISTILLAZIONE FACOLTATIVA

Articolo 63

Oggetto del capo

Il presente capo stabilisce le modalità d'applicazione del regime di distillazione del vino in alcole per usi commestibili di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 63 bis

Apertura della distillazione

1. Dal 1o ottobre al 15 dicembre di ciascuna campagna è aperta la distillazione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola, prevista dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999; tuttavia, per la campagna 2002/03 la distillazione è aperta dal 1o ottobre al 30 dicembre.

2. La quantità di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola per la quale ciascun produttore può sottoscrivere contratti è limitata ad una percentuale, da stabilirsi, della sua produzione di tali vini, dichiarata nel corso di una delle ultime tre campagne, compresa, se già dichiarata, la produzione della campagna in corso. Nel corso di una data campagna, il produttore non può cambiare l'anno di produzione scelto come anno di riferimento per il calcolo di tale percentuale. Per la campagna 2002/03 tale percentuale è fissata al 25 %.

La quantità prodotta di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola è unicamente quella che figura come vino nella colonna 'vini da tavola' della dichiarazione di produzione di cui alla tabella C del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione(5).

3. Ciascun produttore che abbia prodotto, durante la campagna in corso, vino da tavola o vino atto a diventare vino da tavola può stipulare uno o più contratti o dichiarazioni di cui all'articolo 65 del presente regolamento. Il contratto o la dichiarazione di distillazione sono corredati della prova che è stata costituita una cauzione di importo pari a 5 EUR/hl. Tali contratti o dichiarazioni non sono trasferibili.

4. Entro il 10 gennaio della campagna in corso gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume complessivo delle dichiarazioni o dei contratti presentati per tale distillazione a titolo dell'articolo 65, paragrafo 1, nel periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, per la campagna 2002/03 la data di cui sopra è rimandata al 15 gennaio.

5. Se i quantitativi corrispondenti alle dichiarazioni o ai contratti stipulati, comunicati alla Commissione alla data fissata al paragrafo 4, sono o rischiano di essere superiori ai quantitativi compatibili con le disponibilità di bilancio o superano ampiamente le capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili, la Commissione stabilisce una percentuale uniforme di accettazione dei quantitativi dei vini che figurano nelle dichiarazioni o nei contratti notificati. In tal caso, per i quantitativi notificati ma non accettati viene svincolata la cauzione di cui al paragrafo 3.

6. Gli Stati membri approvano i contratti o le dichiarazioni in causa tra il 25 gennaio e il 15 febbraio:

- per la totalità, se la Commissione non ha fissato la percentuale prevista al paragrafo 5,

- per il volume risultante dall'applicazione della percentuale, se quest'ultima è stata fissata.

Tuttavia, per la campagna 2002/03 tali date sono rimandate al 1o febbraio e al 20 febbraio.

Entro il 20 marzo della campagna in corso gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume complessivo dei contratti approvati.

Le dichiarazioni o i contratti che sono stati presentati alle autorità competenti degli Stati membri ma non sono stati notificati alla Commissione a norma del paragrafo 4 non possono essere approvati.

7. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono approvare i contratti o le dichiarazioni prima del 25 gennaio limitatamente ad un quantitativo non superiore al 30 % di quello indicato in tali contratti o dichiarazioni. Tuttavia, per la campagna 2002/03 tale percentuale è fissata al 35 %.

8. I quantitativi di vini approvati per ogni contratto devono essere consegnati alle distillerie entro il 15 luglio della relativa campagna.

9. La cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata in proporzione ai quantitativi consegnati, non appena il produttore comprovi la consegna alla distilleria. La cauzione è svincolata integralmente se viene consegnato almeno il 95 % dei volumi contrattuali.

10. Il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro il 30 settembre della campagna successiva.

Articolo 64

Importo degli aiuti e relative modalità

1. L'aiuto primario di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 da versare al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 3, del presente regolamento, al produttore per il vino distillato nell'ambito della distillazione contemplata dal presente capo, è fissato per titolo alcolometrico volumico ( % vol) di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, come segue:

- 1,751 EUR per % vol/hl per l'alcole greggio, il distillato di vino e l'acquavite di vino,

- 1,884 EUR per % vol/hl per l'alcole neutro.

La domanda di aiuto è presentata all'autorità competente entro il 30 novembre della campagna successiva.

L'autorità competente versa l'aiuto entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione delle prove di cui all'articolo 65, paragrafo 8, del presente regolamento.

2. L'aiuto secondario per il magazzinaggio dei prodotti ottenuti dalla distillazione, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è fissato a 0,00042 EUR al giorno per % vol/hl di prodotto ottenuto dalla distillazione.

La domanda di magazzinaggio è presentata all'autorità competente al più tardi un mese prima della data di inizio del magazzinaggio. Essa può vertere unicamente sull'alcole già distillato. Essa indica almeno il volume e le caratteristiche del prodotto da immagazzinare, nonché le date previste di inizio e fine magazzinaggio.

Salvo opposizione dell'autorità competente notificata nel suddetto termine di 30 giorni, la data prevista per l'inizio del magazzinaggio è considerata la data effettiva.

L'aiuto secondario è versato al distillatore soltanto:

- per un volume di prodotti ottenuti dalla distillazione non inferiore a 100 hl immagazzinato in recipienti di capacità non inferiore a 100 hl,

- per un periodo minimo di 6 mesi e per un periodo massimo di 12 mesi. A decorrere dal settimo mese, il distillatore che non ha chiesto l'anticipo di cui all'articolo 66 del presente regolamento può porre fine anticipatamente al contratto precisando la data finale in una comunicazione destinata all'autorità competente almeno un mese prima della data prescelta.

Il volume dei prodotti per il quale il distillatore può concludere contratti di magazzinaggio nel corso di una campagna è limitato al volume dei prodotti ottenuti dallo stesso distillatore in virtù del presente capo nel corso della stessa campagna o di una delle due campagne precedenti.

I prodotti della distillazione che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio sono ottenuti dal distillatore stesso nel corso delle campagne di cui al comma precedente o, eventualmente, nel corso delle campagne precedenti.

Per il volume dei prodotti ottenuti dalla distillazione immagazzinato è ammessa una tolleranza dello 0,2 % al mese, calcolata in rapporto al tenore in alcole. L'aiuto viene versato se tale percentuale non è superata; mentre se viene superata, l'aiuto non è più versato.

La domanda di aiuto è presentata all'autorità competente entro sei mesi dopo la fine del periodo di magazzinaggio. Gli Stati membri fissano le relative modalità.

L'autorità competente versa l'aiuto secondario entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto.

3. I prodotti ottenuti dalla distillazione per i quali sono corrisposti gli aiuti di cui al presente articolo non possono più essere acquistati dalle autorità pubbliche. Se desidera comunque vendere il proprio alcole alle autorità pubbliche, il distillatore deve rimborsare preventivamente gli aiuti percepiti.

In deroga al primo comma, le autorità pubbliche che abbiano elaborato un programma di vendita di alcole che non interferisce con gli usi tradizionali, ad esempio un programma di tipo agroambientale per la vendita di alcole nel settore dei carburanti, non rientrano nel divieto di cui al primo comma limitatamente ai quantitativi d'alcole venduti nel quadro di simili programmi.";

2) L'articolo 65 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente: "3. I produttori di cui al paragrafo 1 del presente articolo che dispongono di impianti di distillazione e che intendono procedere alla distillazione di cui al presente capo presentano per approvazione all'autorità competente, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione di consegna alla distillazione, in appresso denominata 'dichiarazione'.

I produttori ubicati nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona B o nelle superfici piantate a vigna in Austria di cui al paragrafo 7 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono fare effettuare la distillazione di cui al presente capo negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavora per conto terzi. A tal fine presentano per approvazione all'autorità competente, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione di consegna alla distillazione, in appresso denominata 'dichiarazione'.";

b) al paragrafo 7 è aggiunta la frase seguente: "Gli Stati membri possono prevedere termini più brevi o date precise per la presentazione di tale prova all'autorità competente.";

c) il primo comma del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente: "8. Il distillatore comunica all'autorità competente, entro il termine stabilito dallo Stato membro:

a) per ciascun produttore che gli abbia consegnato vino e per ogni consegna, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, nonché il numero del documento di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, utilizzato per il trasporto del vino sino agli impianti del distillatore;

b) la prova che è stato distillato nei termini previsti il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione;

c) la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 6 entro i termini previsti."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(4) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 24.

(5) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.