32002R1763

Regolamento (CE) n. 1763/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 04/10/2002 pag. 0001 - 0007


Regolamento (CE) n. 1763/2002 del Consiglio

del 30 settembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (di seguito denominato "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti

(1) Con regolamento (CE) n. 1950/97(2), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive su talune importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene (di seguito: "il prodotto in esame") originari, tra l'altro, dell'India.

(2) (Detto regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti (CE) n. 96/1999(3) e (CE) n. 2744/2000(4) ai fini della determinazione dei margini di dumping per i nuovi esportatori come previsto dall'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

2. Presente inchiesta

i) Apertura

(3) L'Associazione europea dell'industria delle poliolefine tessili (European Association for Textile Polyolefins) (di seguito: "il richiedente") ha presentato una domanda di riesame intermedio, limitatamente agli aspetti relativi al dumping per il prodotto in esame originario dell'India, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, per conto di produttori europei che rappresentano una quota maggioritaria, nel caso in questione il 65 %, della produzione comunitaria totale del prodotto in esame.

(4) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5) e ha aperto l'inchiesta.

ii) Inchiesta e campionamento

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il richiedente, e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(6) Un certo numero di produttori esportatori del paese interessato nonché diversi importatori comunitari hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(7) La Commissione ha accertato che il numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame è notevolmente aumentato dopo l'inchiesta iniziale. Si è deciso pertanto di applicare tecniche di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(8) Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, i produttori esportatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura fornendo una serie di informazioni essenziali sulla loro produzione, le loro vendite sul mercato interno e le loro esportazioni. La Commissione ha contattato inoltre le autorità del paese interessato chiedendo assistenza nella selezione del campione.

(9) In totale, 45 società hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine stabilito. Di queste, 22 società avevano registrato produzione e vendite nella Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o dicembre 1999 e il 30 novembre 2000 (di seguito: "il periodo dell'inchiesta" o "PI").

(10) La selezione del campione è stata effettuata in consultazione con i rappresentanti delle società e le autorità del paese interessato. È stato selezionato di comune accordo un campione di otto società che rappresentano oltre l'80 % delle esportazioni totali del prodotto in esame nella Comunità durante il PI.

(11) Nove società non incluse nel campione hanno chiesto un esame individuale. In considerazione del numero elevato di tali richieste, superiore persino al numero di società incluse nel campione, si è ritenuto che un tale esame dei singoli casi sarebbe risultato indebitamente gravoso ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base; pertanto, le richieste di cui sopra non sono state accolte.

(12) La Commissione ha inviato questionari alle società selezionate per il campione e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società indiane incluse nel campione:

- Gilt Pack Ltd, Indore,

- Hyderabad Polymers Private Ltd, Hyderabad,

- Kanpur Plastipack Ltd, Kanpur,

- Neo Sack Ltd, Indore,

- Polyspin Private Ltd, Rajapalayam, e la sua società collegata Polyspin Exports Ltd, Rajapalayam,

- Pithampur Poly Products Ltd, Indore,

- Shankar Packaging Ltd, Vadodara.

(13) Dopo avere effettuato le verifiche in India, la Commissione ha raccolto informazioni dagli importatori del prodotto in esame nella Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso i seguenti importatori:

- Cojubel NV, Lendelede, Belgio,

- Eurea BVBA, Anversa, Belgio,

- Rova NV, Oudenaarde, Belgio,

- Texbern SARL, Lione, Francia,

- Markopulos SA, Atene, Grecia,

- Alex Pak SA, Atene, Grecia.

(14) La Commissione ha inoltre raccolto informazioni ed effettuato visite di verifica presso le autorità doganali degli Stati membri.

(15) Data la complessità del caso e le difficoltà incontrate, l'inchiesta si è protratta oltre i 12 mesi.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(16) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nel regolamento (CE) n. 1950/97.

(17) I prodotti in esame sono i sacchi e i sacchetti utilizzati per l'imballaggio delle merci, non a maglia, confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 gr/m2 e originari dell'India. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90.

2. Prodotto simile

(18) Si è stabilito che i sacchi e sacchetti venduti sul mercato indiano e quelli esportati dall'India nella Comunità erano identici, o molto simili, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e delle applicazioni finali. Di conseguenza, i suddetti sacchi e sacchetti sono stati considerati un prodotto simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Omessa collaborazione

(19) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che 4 esportatori che rappresentavano la maggior parte delle esportazioni dall'India hanno fornito informazioni false o fuorvianti, in qualche caso persino deliberatamente falsificando e manipolando i documenti. Si è accertata tutta una serie di irregolarità, in particolare errori nella registrazione dei tipi di prodotto e nella loro descrizione particolareggiata (specifiche del prodotto), nella destinazione delle esportazioni, nelle quantità e/o valori riportati sulle fatture o sui documenti di spedizione, al fine di aumentare il prezzo medio d'esportazione fino a livelli non in dumping, nonché l'omissione deliberata di transazioni o la presentazione di dati contabili non attendibili. Le descrizioni dei prodotti, i quantitativi e i pesi riportati nei documenti ufficiali forniti dagli importatori indipendenti e dalle autorità doganali spesso differivano da quelli presentati durante le verifiche in loco e dai dati indicati nella risposta al questionario della Commissione. Sono inoltre pervenuti elementi di prova che indicano almeno due tentativi di persuadere gli importatori a presentare documenti falsificati alla Commissione.

(20) Gli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta hanno ricevuto individualmente informazioni dettagliate circa le risultanze della Commissione a tale riguardo. Alcuni di questi esportatori hanno tuttavia affermato che i dati verificati relativi alle vendite interne e ai costi di produzione non dovrebbero essere trascurati in quanto le summenzionate irregolarità si riferirebbero soltanto ai dati sulle esportazioni.

(21) Tuttavia, la natura e l'ampiezza delle informazioni false e fuorvianti mettono in dubbio l'attendibilità della totalità dei dati presentati dalle società in questione, che si tratti di quelli relativi al mercato interno o d'esportazione. Si è pertanto deciso di non tener in alcun conto la totalità delle informazioni fornite e di utilizzare le altre informazioni disponibili per quanto riguarda le suddette quattro società, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Per questi produttori esportatori non sono stati determinati margini di dumping individuali.

(22) Per un'altra società, le cui informazioni sui costi di produzione non potevano essere considerate interamente attendibili, si è reso necessario non tener conto di una parte delle informazioni fornite e ricorrere parzialmente ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Nondimeno, le conclusioni si sono basate principalmente sui dati forniti dalla società stessa.

(23) Per le altre tre società si è ritenuto di poter pervenire a conclusioni ragionevolmente accurate sulla base delle informazioni da loro fornite, adeguandole ove necessario alla luce dei risultati delle verifiche in loco, per poter giungere a una determinazione del dumping.

2. Valore normale

(24) Il valore normale è stato determinato a norma dell'articolo 2 del regolamento di base. Pertanto, si è stabilito anzitutto se le vendite totali del prodotto simile realizzate dalle società sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle loro vendite totali per l'esportazione del prodotto in esame nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché il volume totale delle loro vendite interne era superiore al 5 % del volume totale delle loro esportazioni nella Comunità, le vendite interne del prodotto simile sono risultate rappresentative per tre delle quattro società per le quali è stato calcolato un margine di dumping individuale.

(25) Un test analogo è stato effettuato poi per ciascuno dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno simili o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per ciascun tipo di prodotto, si è stabilito che le vendite interne erano sufficientemente rappresentative, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, quando il volume delle vendite di quel tipo era superiore al 5 % del volume delle vendite del tipo identico o comparabile esportato nella Comunità.

(26) È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Le vendite interne sono state considerate remunerative quando il loro valore netto è risultato pari o superiore al costo di produzione calcolato per ciascun modello in esame ("vendite remunerative").

(27) Per quel che concerne il costo di produzione, nessuna delle società disponeva di un sistema già consolidato di contabilità dei costi. Si è dovuta introdurre una serie di correzioni ai metodi di ripartizione dei costi che le società avevano elaborato esclusivamente ai fini della presente inchiesta, e in particolare per quanto riguarda i costi delle materie prime, alla luce delle risultanze delle verifiche in loco.

(28) Il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno, corretto secondo il metodo sopra illustrato, è stato confrontato con il suo prezzo netto di vendita sul mercato interno. Nei casi in cui le vendite remunerative di ciascun tipo erano pari o superiori all'80 % del volume totale delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI. Nei casi in cui la percentuale di vendite remunerative è risultata inferiore all'80 % ma pari ad almeno il 10 % del volume totale delle vendite, il valore normale è stato determinato come la media ponderata dei prezzi sul mercato interno delle sole vendite remunerative.

(29) Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto era insufficiente per utilizzarne il prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. Questo si è verificato in tutti i casi ad eccezione di un tipo di prodotto venduto da una sola società.

(30) In assenza di vendite interne realizzate da altri produttori esportatori nel corso di normali operazioni commerciali, non è stato possibile calcolare il valore normale sulla base dei prezzi di altri venditori o produttori.

(31) Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, ove necessario adeguati, dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito denominate "SGAV") e per il profitto.

(32) Per le società con un volume rappresentativo di vendite interne si è fatto ricorso alle loro stesse SGAV. Una società non aveva registrato un volume rappresentativo di vendite interne. Per questa società si è utilizzata la media ponderata degli importi effettivi determinati per le altre tre società sottoposte all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno indiano, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.

(33) Nessuna delle società che ha collaborato aveva registrato vendite remunerative pari o superiori al 10 % del volume totale delle vendite interne del prodotto in esame. In assenza di vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dai quali si sarebbe potuto ricavare un margine di profitto, la Commissione ha deciso di ricorrere a un margine di profitto del 5 % a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Tale stima del margine di profitto è ritenuta prudente ed è conforme alle conclusioni delle inchieste precedenti.

3. Prezzo all'esportazione

(34) Tutte le società hanno effettuato le loro vendite per l'esportazione nella Comunità direttamente a importatori indipendenti. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, i loro prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da questi importatori indipendenti.

4. Confronto

(35) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi riguardanti il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, il credito, le commissioni e lo stadio commerciale.

(36) Tutte le società hanno chiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale giustificandolo con il fatto che essi vendono agli utilizzatori finali sul mercato interno e agli operatori commerciali sul mercato d'esportazione.

(37) L'inchiesta ha accertato che vi erano prezzi all'esportazione ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale, e che vi erano evidenti differenze tra le funzioni per tali diversi stadi commerciali, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Tuttavia, dal momento che non è stato possibile quantificare le differenze esistenti tra gli stadi commerciali a causa dell'assenza dei corrispondenti stadi commerciali sul mercato interno indiano, è stato concesso un adeguamento speciale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base. Quest'adeguamento era pari al 10 % del margine lordo utilizzato per la costruzione dei valori normali, in assenza di ogni altro tipo di informazione.

(38) Alcune società hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Tuttavia, nessuna di queste società ha potuto dimostrare che oneri all'importazione o imposte indirette gravassero sul prodotto simile o sui materiali in esso incorporati quando questi erano destinati al consumo nel paese esportatore, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Pertanto, l'adeguamento richiesto non è stato concesso.

(39) Alcune società hanno chiesto un adeguamento del valore normale per presunte differenze tra i costi delle materie prime utilizzate per la produzione dei prodotti esportati e i costi di quelle utilizzate per i prodotti venduti sul mercato interno. Le differenze invocate dalle società si manifesterebbero allorché le materie prime sono acquistate sul mercato interno, in quanto un produttore può comunque chiedere un importo equivalente alla restituzione del dazio all'atto dell'esportazione dei prodotti, oppure può ottenere una licenza d'importazione e girarla a un fornitore sul mercato interno in cambio di uno sconto sul prezzo delle materie prime.

(40) Tuttavia, questo tipo di meccanismo rientra nelle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, e pertanto richieste di questo tipo devono essere esaminate nell'ambito di quanto previsto da tale articolo. Di conseguenza, un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del medesimo regolamento non è giustificato. Come si è già spiegato al considerando 38, un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base è ugualmente ingiustificato.

(41) Numerose società hanno affermato che nella presente inchiesta di riesame è stato applicato un metodo diverso rispetto a quello utilizzato nell'inchiesta conclusasi con l'istituzione del dazio antidumping. Affermavano infatti che la Commissione, nella presente inchiesta, ha chiesto loro, allo scopo di confrontare il valore normale con il prezzo all'esportazione, una classificazione dei prodotti più dettagliata rispetto a quella dell'inchiesta iniziale.

(42) Quest'affermazione deve essere respinta, in quanto non è possibile ritenere che la richiesta di una chiara, precisa e realistica identificazione dei diversi tipi di prodotto in esame fabbricati e venduti dalle società costituisca una modifica metodologica. L'inchiesta ha confermato che la richiesta della Commissione era pertinente e giustificata, e inoltre che non costituiva un'operazione indebitamente gravosa per le società in questione. Questa descrizione più dettagliata del prodotto avrebbe consentito un confronto più accurato e preciso tra il valore normale e il prezzo all'esportazione di tipi di prodotto identici e chiaramente definiti. Difatti, quando gli sono state fatte notare le notevoli ed evidenti differenze in termini di prezzi e di costi nell'ambito di quello che le società in questione consideravano come un unico tipo di prodotto, uno di questi produttori esportatori ha riesaminato il suo rifiuto di fornire una descrizione dei tipi di prodotto secondo le indicazioni della Commissione e ha inviato i dati richiesti nel giro di 24 ore.

5. Margini di dumping

i) Società con un margine di dumping individuale

(43) Per le società incluse nel campione per le quali non si è fatto ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base (cfr. il considerando 23), i margini di dumping sono stati stabiliti individualmente mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto.

(44) Si è appurato che durante il PI la società Polyspin Exports era collegata alla Polyspin Private. Le due imprese avevano infatti due amministratori in comune nei rispettivi consigli d'amministrazione. Dati gli stretti rapporti esistenti tra le due società, la determinazione di due margini di dumping diversi offrirebbe la possibilità di eludere le misure antidumping, dato che le esportazioni nella Comunità potrebbero essere effettuate attraverso la società soggetta al dazio antidumping inferiore. Si è concluso pertanto - così come era stato fatto anche nell'inchiesta iniziale - di fissare per le due società un solo margine di dumping basato sulla media ponderata dei margini di dumping riscontrati per ciascuna di esse. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(45) Per la società per la quale si è fatto parzialmente ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base (cfr. il considerando 22), è stato determinato un andamento dei prezzi all'esportazione che presentava notevoli variazioni a seconda degli acquirenti e delle regioni. I prezzi all'esportazione differivano cioè in misura significativa per regione e per acquirente. Di conseguenza, l'entità del dumping praticato non emergeva interamente dal confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto. La società ha affermato che le variazioni tra differenti clienti e regioni potevano essere attribuite in realtà ai diversi tipi di prodotto venduti. Tuttavia, una ripartizione per tipi di prodotto rivela una gamma di variazioni analoga per quei tipi venduti in quantità sufficiente da consentire un'analisi del genere. L'argomentazione viene pertanto respinta. D'altra parte, un confronto tra i singoli prezzi all'esportazione e i singoli valori normali per ogni operazione non sarebbe stato fattibile e, di conseguenza, non avrebbe permesso di valutare per intero l'entità del dumping praticato per via soprattutto della mancanza di un numero sufficiente di operazioni comparabili effettuate sul mercato interno. Dal momento che è stato riscontrato un andamento dei prezzi all'esportazione che presentava notevoli variazioni a seconda degli acquirenti e delle regioni, e visto che né il metodo del confronto tra medie ponderate né quello tra le singole operazioni sarebbero serviti a valutare interamente l'entità del dumping, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto, per tipo di prodotto, tra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni di esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

ii) Società per le quali non è stato calcolato un margine di dumping individuale

(46) Per le società che hanno presentato a tempo debito le necessarie informazioni richieste dall'articolo 17 del regolamento di base, che hanno espresso la loro disponibilità a collaborare per il campione e che hanno fabbricato ed esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI, ma che non sono state incluse nel campione e non sono state sottoposte ad un esame individuale, il margine di dumping è stato stabilito, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, in base alla media ponderata dei margini di dumping delle società incluse nel campione. Poiché, ai sensi di detto articolo, non si deve tener conto dei margini calcolati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base, il campione rappresenta quindi soltanto il 20 % delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità realizzate durante il PI dalle società disposte a collaborare all'inchiesta. Date le circostanze, cioè l'impossibilità di ricostituire un nuovo campione maggiormente rappresentativo, l'attuale campione è considerato sufficientemente rappresentativo della totalità delle esportazioni nella Comunità. Si deve inoltre osservare che le società che non erano state selezionate per il campione rappresentano anch'esse soltanto il 20 % delle esportazioni indiane totali nella Comunità (cfr. il considerando 10). Il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 20,6 %.

(47) Per le quattro società per le quali non è stato possibile calcolare un margine di dumping individuale per i motivi esposti nel considerando 20, la Commissione ha fatto uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha altresì ritenuto che il livello del margine di dumping stabilito per queste società, rispetto a quello accertato per le imprese che hanno collaborato all'inchiesta, non debba rappresentare un premio alla mancata collaborazione. Di conseguenza, si è deciso di applicare la media ponderata dei margini di dumping più elevati accertati per un certo numero di tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative dalle società per le quali poteva essere effettuato un calcolo individuale: tale media ponderata è del 33,5 %. Quest'aliquota del dazio si applica anche alla Naviska Packaging, una società collegata alla Gilt Pack Ltd che ha modificato la sua ragione sociale in Giltpac International India Private Limited dopo il periodo dell'inchiesta.

(48) Il margine di dumping per tutte le altre società che non hanno collaborato è stato stabilito sulla base dei dati disponibili, allo stesso livello di quello fissato per le società di cui al considerando 47. Questo approccio è stato considerato necessario in considerazione dell'elevato livello di non collaborazione e al fine di evitare il rischio di elusione delle misure.

D. PROPOSTA DI MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(49) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo dei dazi antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Dal momento che il presente riesame è limitato all'analisi degli aspetti relativi al dumping, il livello dei dazi imposti non deve essere superiore al livello di pregiudizio accertato nel corso dell'inchiesta iniziale.

(50) Poiché i livelli di pregiudizio accertati nel corso dell'inchiesta iniziale sono in tutti i casi più elevati dei margini di dumping determinati nell'ambito del presente riesame, i dazi devono essere fissati al livello dei margini di dumping accertati:

>SPAZIO PER TABELLA>

E. IMPEGNI

(51) Alla luce delle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 riguardanti i paesi in via di sviluppo membri, la Commissione ha informato i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta della sua disponibilità ad esaminare le possibilità di soluzioni costruttive, in particolare eventuali offerte di impegni sui prezzi.

(52) Quattordici produttori esportatori indiani hanno offerto alla Commissione impegni sui prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(53) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame presenta numerose caratteristiche che si evolvono e sono all'origine di un'ampia differenziazione del prodotto stesso, il che può incidere in misura significativa sui prezzi di vendita. La presenza di tali caratteristiche renderebbe particolarmente complessa e difficoltosa l'effettiva applicazione di un sistema di impegni sui prezzi (sotto forma di prezzi minimi all'importazione), soprattutto se si considera l'insufficiente livello di collaborazione registrato nel corso della procedura di campionamento.

(54) Inoltre, in qualche caso la classificazione del prodotto proposta non era sufficientemente dettagliata da consentire un corretto e accurato monitoraggio, o il livello di prezzo proposto non permetteva di eliminare il dumping causa del pregiudizio.

(55) Inoltre, la maggior parte dei produttori esportatori che hanno offerto gli impegni vendono anche prodotti simili a quello in esame ma esclusi dalla portata della presente inchiesta (quali grossi sacchi per imballaggio merci detti "jumbo bag") grosso modo alla stessa clientela nella Comunità, oltre a svolgere diversi tipi di lavori per altre società indiane. La possibilità che le misure antidumping vengano eluse mediante una compensazione dei prezzi o esportazioni effettuate attraverso altri canali è quindi ritenuta elevata.

(56) Sulla scorta di quanto sopra, si è concluso che l'accettazione degli impegni comporterebbe notevoli difficoltà sia di monitoraggio che di effettiva applicazione degli stessi, oltre a rischi inaccettabili di elusione. Di conseguenza, la Commissione non ha ritenuto opportuno accettare nessuno degli impegni offerti.

F. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(57) Alle società interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende proporre la modifica del regolamento (CE) n. 1950/97 ed è stata offerta l'opportunità di presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

(58) Il riesame effettuato non ha ripercussioni sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1950/97 viene a scadere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal seguente testo: "a) 33,5 % per sacchi e sacchetti originari dell'India (codice addizionale Taric 8900 ), ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati dalle seguenti società, che sono soggette alla seguente aliquota del dazio:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 276 del 9.10.1997, pag. 1.

(3) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 1.

(4) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 67.

(5) GU C 26 del 26.1.2001, pag. 2.