32002R1749

Regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 02/10/2002 pag. 0013 - 0014


Regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 del Consiglio

del 30 settembre 2002

che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 291,

visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Corte di giustizia(3),

visto il parere della Corte dei conti(4),

considerando quanto segue:

(1) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98(6), per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee(7).

(2) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea(8).

(3) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Parlamento europeo e di agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo(9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le seguenti lettere p), q), e r) così formulate: "p) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002;

q) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002;

r) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile, per quanto riguarda ognuna delle lettere aggiunte, a partire dalla rispettiva data di entrata in vigore di ciascun regolamento di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU C 81 del 21.3.2000

(2) Parere reso il 24 settembre 2002.

(3) Parere reso il 15 maggio 2002.

(4) GU C 225 del 20.9.2002, pag. 1.

(5) GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1.

(6) GU L 307 del 17.11.1998, pag. 3.

(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.