Regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 264 del 02/10/2002 pag. 0013 - 0014
Regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 del Consiglio del 30 settembre 2002 che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 291, visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere della Corte di giustizia(3), visto il parere della Corte dei conti(4), considerando quanto segue: (1) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98(6), per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee(7). (2) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea(8). (3) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Parlamento europeo e di agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo(9), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le seguenti lettere p), q), e r) così formulate: "p) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002; q) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002; r) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile, per quanto riguarda ognuna delle lettere aggiunte, a partire dalla rispettiva data di entrata in vigore di ciascun regolamento di cui all'articolo 1. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (1) GU C 81 del 21.3.2000 (2) Parere reso il 24 settembre 2002. (3) Parere reso il 15 maggio 2002. (4) GU C 225 del 20.9.2002, pag. 1. (5) GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1. (6) GU L 307 del 17.11.1998, pag. 3. (7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (8) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. (9) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.