32002R1730

Regolamento (CE) n. 1730/2002 della Commissione, del 30 settembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti a base di segala e avena provenienti dall'Ungheria

Gazzetta ufficiale n. L 263 del 01/10/2002 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 1730/2002 della Commissione

del 30 settembre 2002

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti a base di segala e avena provenienti dall'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1408/2002, la Comunità ha stabilito, per ciascuna campagna di commercializzazione, contingenti tariffari d'importazione a dazio zero, rispettivamente di 2000 tonnellate di segala, farina di segala, semole e semolini di segala e agglomerati in forma di pellets di segala e di 1000 tonnellate di avena, farina di avena, semole e semolini di avena e agglomerati in forma di pellets di avena.

(2) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1408/2002, i contingenti tariffari in questione devono essere gestiti in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(3), senza che sia necessaria alcuna disposizione d'applicazione supplementare.

(3) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1408/2002 prevede che i contingenti tariffari in questione siano applicabili dalla data di entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Per motivi di sicurezza giuridica è opportuno definire la data di apertura dei contingenti in questione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.5862 e 09.5864, di cui all'allegato A, lettera b), del regolamento (CE) n. 1408/2002. Tali contingenti sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(3) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.