Regolamento (CE) n. 1714/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1500/2001 e che porta a 171590 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese
Gazzetta ufficiale n. L 260 del 28/09/2002 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 1714/2002 della Commissione del 27 settembre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 1500/2001 e che porta a 171590 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000(4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento. (2) Il regolamento (CE) n. 1500/2001 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 884/2002(6), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 129995 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese. La Finlandia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 41595 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 171590 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese. (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1500/2001. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1500/2001 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2 1. La gara concerne un quantitativo massimo di 171590 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico. 2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 171590 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I." 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. (4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24. (5) GU L 199 del 24.7.2001, pag. 3. (6) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 26. ALLEGATO "ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA>"