32002R1697

Regolamento (CE) n. 1697/2002 del Consiglio, del 23 settembre 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 259 del 27/09/2002 pag. 0008 - 0020


Regolamento (CE) n. 1697/2002 del Consiglio

del 23 settembre 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 540/2002(2) (il "regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato classificabili ai codici NC ex 7306 30 51, ex 7306 30 59, ex 7306 30 71 e ex 7306 30 78 (codici TARIC 7306 30 51*10, 7306 30 59*10, 7306 30 71*10, 7306 30 71*20, 7306 30 78*10 e 7306 30 78*20 ), originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato per iscritto le proprie osservazioni sulle risultanze provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(3) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(4) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, è stato concesso loro un termine entro il quale presentare osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6) Poiché non sono state ricevute osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile in seguito alla comunicazione delle risultanze provvisorie, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 12 a 15 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

Polonia e Ucraina

(7) In mancanza di nuove argomentazioni sul dumping, sono confermate le risultanze provvisorie descritte, per la Polonia, ai considerando da 37 a 43 e, per l'Ucraina, ai considerando da 60 a 85 del regolamento provvisorio.

Repubblica ceca

(8) Un produttore esportatore ceco, Zelezárny Veseí, ha reagito alle conclusioni provvisorie della Commissione affermando che l'impresa doveva rispettare norme tecniche di prova più elevate per i tipi di tubi venduti sul mercato interno che per quelli esportati sul mercato comunitario. Questo argomento è stato fatto valere solo in una fase molto avanzata dell'inchiesta e non ha potuto pertanto essere verificato durante gli accertamenti eseguiti sul posto, nella sede della società. Il produttore esportatore ceco non ha addotto peraltro alcuna prova a sostegno della sua affermazione. Inoltre, nel rispondere al questionario della Commissione la società, contrariamente alle successive affermazioni, aveva sostenuto che le norme ceche e le norme estere relative al prodotto in esame erano comparabili e che un confronto tra i prezzi non richiedeva un adeguamento per tener conto di questo aspetto. Del resto, nessun'altra informazione raccolta durante l'inchiesta riguardo alle vendite del prodotto in esame sul mercato ceco faceva supporre l'esistenza giustificata di differenze nelle norme tecniche. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(9) Si conferma pertanto l'aliquota di dumping provvisoria per tale produttore esportatore.

(10) L'altro produttore esportatore ceco, Jäkl Karvina, ha presentato una richiesta documentata perché venissero riconosciute delle differenze di caratteristiche fisiche esistenti tra il tipo di tubi scelto per determinare il valore normale e quello venduto da tale produttore per l'esportazione nella Comunità.

(11) La richiesta è stata considerata fondata e il margine di dumping definitivo è stato ricalcolato. Esso ammonta a 28,3 %.

Turchia

(12) Tre società turche hanno chiesto piccole correzioni dei tassi di cambio e d'interesse giornalieri, che sono state apportate ove si è ritenuto giustificato.

(13) Dopo aver ricevuto la comunicazione definitiva e preso conoscenza dei calcoli in essa contenuti, le società interessate hanno obiettato che il margine di dumping avrebbe dovuto essere determinato mettendo a confronto la media ponderata dei valori normali e la media ponderata di tutte le operazioni di esportazione nella Comunità, poiché le esportazioni non differivano sensibilmente secondo gli acquirenti, le regioni o i periodi di tempo. Non si trattava di un dumping selettivo nel tempo da parte delle società in questione, bensì di una situazione venutasi a creare con la svalutazione della lira turca nel febbraio 2001, ossia a metà del PI. Le affermazioni delle società sono state verificate e si è constatato che le differenze di prezzo non erano di fatto significative. Di conseguenza, la base di calcolo è stata modificata ed è stato adottato il metodo suindicato. Ne è risultata una riduzione dei margini di dumping relativi alle società interessate.

(14) I margini di dumping definitivi relativi alle società che hanno cooperato e che erano incluse nel campione sono:

>SPAZIO PER TABELLA>

(15) Questo cambiamento ha determinato una media ponderata del margine di dumping rivisto del 5,2 % per le seguenti società che hanno collaborato e che non erano incluse nel campione:

- Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Adapazari

- Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli

- Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd STI, Istanbul

- Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, Eregli

- Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret AS, Istanbul

- Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi AS, Iskenderun

- Özborsan Boru San.ve Ticaret AS, Istanbul.

(16) Il livello di cooperazione delle società turche è stato elevato e il margine di dumping residuo definitivo è stato fissato allo stesso livello del margine più elevato della società che ha cooperato, ossia al 6,0 %.

Tailandia

(17) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio è stata eseguita un'indagine in loco nella sede di Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd, l'unico produttore esportatore tailandese che ha cooperato. Questa società aveva inizialmente risposto al questionario, ma non era stata in grado di accettare una verifica in loco nel termine previsto.

Valore normale

(18) Per quanto riguarda il valore normale, è stata applicata a quest'unico produttore tailandese che ha cooperato la metodologia generale esposta ai considerando da 17 a 24 del regolamento provvisorio valida per tutti i paesi ad economia di mercato interessati.

(19) Sono esposte di seguito solo le risultanze specifiche relative a tale società.

(20) Il valore normale è stato determinato in base alle vendite sul mercato interno dei tipi di prodotto in esame direttamente comparabili con i tipi di tubi esportati nella Comunità. Solo nei casi in cui non vi erano state vendite di tipi di tubi comparabili sul mercato interno, il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A tal fine sono stati utilizzati i dati relativi ai costi di produzione, alle spese generali, amministrative e di vendita e agli utili della società produttrice ed esportatrice in questione.

Prezzo all'esportazione

(21) Le procedure e le metodologie applicate per stabilire il prezzo all'esportazione dei prodotti originari della Tailandia sono state le stesse esposte al considerando 25 del regolamento provvisorio, ossia le vendite all'esportazione effettuate direttamente verso un acquirente indipendente nella Comunità sono state determinate conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

Confronto

(22) In linea con il metodo indicato al considerando 26 del regolamento provvisorio, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto dei costi di trasporto, costi sussidiari (commissioni bancarie), costi di assicurazione e credito, di differenze nelle caratteristiche fisiche e di restituzioni del dazio.

Margine di dumping

(23) Seguendo il metodo illustrato al considerando 27 del regolamento provvisorio, si è proceduto al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, dal quale è emersa l'esistenza di un dumping da parte dell'unico produttore esportatore che abbia cooperato.

(24) Il margine di dumping definitivo espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria per la società in questione è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(25) Per quanto riguarda la determinazione del dazio residuo, poiché il livello di cooperazione delle società tailandesi è stato molto scarso, viene confermata l'applicazione del metodo descritto ai considerando da 28 a 48 del regolamento provvisorio. Il margine di dumping residuo, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria è pari al 37,6 %.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(26) In assenza di nuovi elementi riguardo alla produzione comunitaria e alla definizione d'industria comunitaria, sono confermate le risultanze provvisorie descritte ai considerando da 83 a 85 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Consumo comunitario

(27) Poiché, a seguito della comunicazione delle risultanze provvisorie, non sono state ricevute osservazioni riguardo al consumo comunitario, sono confermate le risultanze provvisorie descritte ai considerando da 86 a 88 del regolamento provvisorio.

2. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(28) Si è sostenuto che, conformemente a pratiche già seguite(3), le importazioni dalla Repubblica ceca non dovrebbero essere cumulate con quelle originarie degli altri paesi interessati, in quanto l'andamento delle importazioni dalla Repubblica ceca e dei prezzi dei produttori cechi nel periodo in esame si discostavano dagli andamenti osservati per quanto riguarda gli altri paesi interessati. Si è affermato in secondo luogo che le importazioni dalla Repubblica ceca non sottoquotavano i prezzi dell'industria comunitaria e non competevano con le importazioni dagli altri paesi oggetto dell'inchiesta, in quanto, diversamente da queste, erano concentrate principalmente in Germania.

(29) Nei casi cui si fa riferimento i diversi andamenti delle importazioni e dei prezzi non erano di per sé decisivi, ma costituivano solo uno degli elementi considerati. La decisione di cumulare o meno le importazioni si basava su vari altri fattori. Importanti sono le condizioni indicate all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base (margine di dumping superiore al minimo, volume delle importazioni non trascurabile, condizioni di concorrenza tra i prodotti importati, condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e il prodotto comunitario simile).

(30) Innanzitutto, va notato che il margine di dumping delle importazioni dalla Repubblica ceca era superiore al livello minimo.

(31) In secondo luogo, benché le importazioni originarie della Repubblica ceca siano diminuite costantemente a partire dal 1998, il volume delle importazioni nel PI non è stato trascurabile. Inoltre, sebbene secondo Eurostat i prezzi medi delle importazioni dalla Repubblica ceca siano costantemente aumentati a partire dal 1999, si è constatato, come per le importazioni dagli altri paesi oggetto dell'inchiesta, che essi sottoquotavano in modo sostanziale i prezzi dell'industria comunitaria nel PI. Va notato in proposito che, poiché esistono, nell'ambito del prodotto in esame, modelli diversi venduti a prezzi diversi, i calcoli sono stati effettuati basandosi su modelli comparabili del prodotto in esame e allo stesso stadio commerciale, in modo che rispecchiassero fedelmente il comportamento dei paesi interessati in materia di prezzi.

(32) In terzo luogo, contrariamente a quanto sostengono gli esportatori cechi, il cumulo è appropriato in considerazione delle condizioni di concorrenza. In proposito va notato che le importazioni dalla Repubblica ceca sono interscambiabili con altre importazioni e con le vendite dell'industria comunitaria. Esse sono commercializzate nella Comunità attraverso canali di vendita comparabili. Si è constatato che l'industria comunitaria come pure esportatori di tutti i paesi oggetto dell'inchiesta effettuano una parte delle loro vendite in Germania. Inoltre, le statistiche di Eurostat rivelano che esistono forti correnti commerciali tra gli Stati membri, il che è indicativo delle dimensioni comunitarie del mercato. Non è stato riscontrato alcun altro elemento che indicasse che le vendite del prodotto in esame di origine ceca non erano in concorrenza con le vendite del prodotto in esame originario degli altri paesi oggetto dell'inchiesta e con le vendite dell'industria comunitaria. Non vi sono pertanto indizi di una regionalizzazione del mercato.

(33) Gli esportatori cechi hanno obiettato al cumulo delle importazioni adducendo anche una presunta segmentazione del mercato. Tale segmentazione era dimostrata, secondo questi esportatori, dalla violazione della normativa europea sulla concorrenza da parte di due società facenti parte dell'industria comunitaria. Queste due società avevano concluso in passato un accordo illegale di ripartizione del mercato, seppure relativamente ad un prodotto diverso da quello qui esaminato.

(34) Il semplice fatto che due società abbiano infranto le regole di concorrenza in epoca precedente al PI e per un prodotto diverso da quello in esame non può, in assenza di ogni altra indicazione sul comportamento di queste società nel PI e per quanto riguarda il prodotto in esame, essere considerato come una prova della segmentazione del mercato nel caso qui esaminato. Durante l'inchiesta non è stata riscontrata per nessuna delle società costituenti l'industria comunitaria alcuna prova che indicasse l'esistenza di un siffatto accordo per il prodotto in esame. L'argomento è pertanto respinto.

(35) Alcuni esportatori hanno reiterato la richiesta che le importazioni originarie della Repubblica ceca siano escluse dal cumulo in quanto non causerebbero pregiudizio né minaccerebbero di causarlo all'industria comunitaria, essendo il loro volume inferiore al contingente massimo imposto dal regolamento (CEE) n. 1968/93 del Consiglio(4). Gli esportatori cechi hanno anche addotto, quale argomento contrario al cumulo, l'aumento delle esportazioni comunitarie nella Repubblica ceca nel periodo in esame. Va notato che il contingente imposto dal suddetto regolamento del Consiglio era in vigore solo fino alla fine del 1995 e che nella presente inchiesta il periodo considerato ai fini dell'analisi del pregiudizio va dal 1997 al PI. Inoltre, il livello delle esportazioni comunitarie nella Repubblica ceca non costituisce di per sé un argomento a favore della richiesta di non cumulare le esportazioni ceche. La richiesta è pertanto respinta.

(36) Si è argomentato che, poiché le esportazioni della Repubblica ceca erano soggette a sorveglianza nel quadro del sistema di duplice controllo istituito con il regolamento (CE) n. 87/98 del Consiglio(5), il paese doveva essere escluso dal presente procedimento antidumping. Il sistema di sorveglianza è stato però introdotto esclusivamente per controllare le importazioni dalla Repubblica ceca. La sua esistenza pura e semplice non fornisce alcuna indicazione né a favore né contro il cumulo. Questo elemento non può pertanto militare a favore di una richiesta di non cumulare le importazioni. La richiesta è pertanto respinta.

(37) Alcuni esportatori hanno ribadito che essi operavano condizioni di concorrenza diverse, o perché le loro vendite nella Comunità erano state effettuate attraverso una società collegata, diversamente da quelle degli altri produttori esportatori, o perché non usufruivano di un accesso immediato alle materie prime e avevano di conseguenza tempi di consegna più lunghi.

(38) L'inchiesta ha dimostrato che le vendite del prodotto in esame effettuate da questi esportatori nella Comunità erano avvenute per lo più attraverso canali di vendita comparabili sia a quelli utilizzati da altri esportatori sia a quelli dell'industria comunitaria (ossia attraverso grossisti-distributori). Ad ogni modo, le condizioni della concorrenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, sono accertate a livello nazionale e non per ciascun singolo esportatore. Queste argomentazioni sono pertanto respinte.

(39) Si è sostenuto anche che le importazioni dall'Ucraina non dovevano essere cumulate con quelle originarie degli altri paesi interessati, a causa del loro volume limitato.

(40) A questo proposito si sottolinea che, anche se la quota di mercato delle società ucraine era inferiore a quelle delle società degli altri paesi oggetto dell'inchiesta, essa non può essere considerata trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base e dell'articolo 5, paragrafo 8, dell'accordo di attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio del 1994. Inoltre, tutte le altre condizioni del cumulo, indicate all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, erano soddisfatte.

(41) Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché non sono stati addotti nuovi elementi che dimostrino che non erano soddisfatte le condizioni per un esame cumulativo delle importazioni dai paesi interessati, sono confermate le risultanze provvisorie relative alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione, riportate ai considerando da 89 a 97 del regolamento provvisorio.

3. Importazioni originarie dei paesi interessati

i) Volume, quota di mercato, andamento dei prezzi

(42) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze provvisorie in materia di volume, quota di mercato e andamento dei prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati, riportate ai considerando da 98 a 104 del regolamento provvisorio.

(43) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio si è riconosciuto che altre due società turche non avevano praticato dumping. Anche escludendo le esportazioni di questi produttori esportatori, l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping resta significativo, come indica la tabella che segue, ammontando al 20 %. La quota di mercato delle restanti importazioni in dumping è aumentata di 5,9 punti percentuali nel periodo in esame. Le importazioni in dumping rappresentavano ancora più del 24 % del mercato comunitario durante il PI.

>SPAZIO PER TABELLA>

ii) Sottoquotazione dei prezzi

(44) Per quanto riguarda le importazioni originarie della Turchia, si conferma che il livello di sottoquotazione constatato era in media del 14,0 %. Si è accertato che il livello della sottoquotazione non risulta alterato significativamente se si escludono le esportazioni dei produttori esportatori per i quali non si sono constatate pratiche di dumping.

(45) Per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica ceca, si è sostenuto che un confronto tra i prezzi delle esportazioni ceche e quelli riportati dalle statistiche di Eurostat o, in alcuni singoli casi individuali, quelli dell'industria comunitaria non metteva in evidenza alcuna sottoquotazione. Si è chiesto pertanto di riesaminare opportunamente i calcoli della sottoquotazione.

(46) Secondo la prassi normale, per calcolare la sottoquotazione, vengono confrontate tra loro la media dei prezzi verificati dell'industria comunitaria e la media dei prezzi degli esportatori, validi per l'intero PI, in base al tipo di prodotto e allo stesso stadio commerciale. Dal confronto così effettuato è emersa una sottoquotazione e, di conseguenza, l'argomento in questione è stato respinto.

(47) Si è argomentato che, poiché le statistiche di Eurostat indicano in Germania prezzi più bassi che negli altri Stati membri, il calcolo della sottoquotazione dovrebbe essere eseguito mettendo a confronto i prezzi dei produttori esportatori e dell'industria comunitaria in ciascuno Stato membro.

(48) A questo proposito si osserva che la Comunità è considerata un mercato unico ai fini delle inchieste antidumping e, per individuare con precisione il livello della sottoquotazione, è prassi consueta calcolarlo confrontando i prezzi di ciascun produttore esportatore con i prezzi medi dell'industria comunitaria nel suo complesso. Va notato inoltre che le vendite del prodotto in esame avvengono principalmente tramite grossisti-distributori, i cui acquirenti possono essere ubicati in qualsiasi parte del mercato comunitario, come confermano le statistiche di Eurostat, che indicano l'esistenza di un forte commercio intracomunitario.

(49) L'esportatore tailandese che ha cooperato ha affermato che, per confrontare il prodotto in esame importato allo stesso stadio commerciale di quello dell'industria comunitaria, il valore cif delle merci importate doveva essere adeguato del 10 % per tener conto delle spese generali, amministrative e di vendita e degli utili degli importatori.

(50) Va rilevato che i prezzi del prodotto in esame importato sono stati aumentati di 10 EUR la tonnellata per tener conto dei costi sostenuti dagli importatori dopo l'importazione. Sia l'industria comunitaria che gli esportatori effettuano le proprie vendite principalmente agli stessi tipi di acquirenti, ossia ai grossisti-distributori-importatori, i quali vendono poi il prodotto agli utilizzatori. Pertanto, se i prezzi degli esportatori fossero aumentati nella misura richiesta, essi rappresenterebbero in realtà dei prezzi ad uno stadio commerciale diverso da quello dei prezzi dell'industria comunitaria. Inoltre, non è stata addotta alcuna prova a sostegno della richiesta. Essa è pertanto respinta.

(51) In mancanza di nuovi elementi relativi alla metodologia utilizzata per calcolare la sottoquotazione e tenendo conto della correzione di errori materiali, i prodotti in esame originari dei paesi interessati sono stati venduti nella Comunità durante il PI a prezzi che sottoquotavano in media quelli dell'industria comunitaria nella misura, espressa in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, che segue: Repubblica ceca 14,8 %, Polonia 14,5 %, Tailandia 21,4 %, Turchia 14,0 % e Ucraina 33,0 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

(52) In assenza di nuove informazioni che interessino le risultanze relative alla situazione dell'industria comunitaria, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 107 a 139 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni sul pregiudizio

(53) In assenza di nuove informazioni sulla situazione dell'industria comunitaria, sono confermate le risultanze provvisorie relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria riportate ai considerando da 140 a 142 del regolamento provvisorio, ad eccezione del livello medio di sottoquotazione indicato al considerando 140, che è stato portato al 16,6 %.

G. NESSO CAUSALE

(54) Nessuna delle parti interessate ha addotto nuove argomentazioni o nuovi elementi di prova per quanto riguarda il nesso causale. Non si è tralasciato tuttavia di esaminare gli effetti sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria delle misure di protezione degli scambi introdotte da paesi terzi e delle importazioni originarie di altri paesi terzi.

(55) Per quanto riguarda le misure di protezione degli scambi introdotte da paesi terzi, si è constatato che, anche se le esportazioni totali dell'industria comunitaria si fossero mantenute stabilmente al livello del 1997, la diminuzione della produzione e dell'utilizzo delle capacità dell'industria comunitaria tra il 1997 e il PI sarebbe rimasta sostanziale. Ciò è dovuto al fatto che le esportazioni svolgono un ruolo minore nel totale delle vendite. È vero che le esportazioni verso tutti i paesi (e non solo verso quelli che hanno istituito misure di protezione degli scambi) sono diminuite tra il 1997 e il PI, ma il calo è stato solo dal 9,5 % delle vendite totali della Comunità nel 1997 all'8 % circa nel PI. Di conseguenza, l'incidenza delle misure di protezione degli scambi istituite da paesi terzi è stata trascurabile. Inoltre, la stabilità delle esportazioni non avrebbe cambiato il trend negativo della redditività.

(56) Per quanto riguarda le importazioni originarie della Romania e dell'Ungheria e le importazioni non oggetto di dumping originarie della Turchia, si è rilevato che, in termini di volume, esse sono diminuite cumulativamente del 25 % tra il 1997 e il PI. Questa tendenza negativa è analoga a quella osservata nelle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti, che sono diminuite del 17 %. Essa è inoltre opposta all'incremento del 20 % delle importazioni in dumping originarie dei cinque paesi oggetto dell'inchiesta. In conclusione, l'andamento decrescente del volume delle suddette importazioni e le loro esigue quote di mercato confermano che esse non alterano le risultanze relative al nesso causale.

(57) Alla luce di quanto precede, sono confermate le risultanze del regolamento provvisorio figuranti ai considerando da 143 a 168.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(58) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, le uniche osservazioni ricevute riguardo all'interesse comunitario sono state quelle dell'industria comunitaria che ha appoggiato le conclusioni provvisorie della Commissione, secondo le quali l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe causare un aumento considerevole dei costi degli utilizzatori né incidere seriamente sulla loro situazione. Il settore nel quale il prodotto in esame è maggiormente utilizzato è quello delle costruzioni. Per questi utilizzatori i costi della posa, dell'installazione e della manutenzione delle condutture, essendo legati al costo della manodopera, sono molto più elevati del costo dei tubi stessi. Inoltre, lo stesso costo delle condutture installate è una parte molto ridotta dei costi totali della costruzione di abitazioni.

(59) Inoltre, poiché il prodotto in esame è commercializzato principalmente attraverso grossisti-distributori, i prezzi applicati effettivamente agli utilizzatori finali dipendono dalla politica dei prezzi dei grossisti-distributori.

(60) In considerazione di quanto precede e in mancanza di nuove informazioni riguardanti l'analisi dell'interesse della Comunità nel presente caso e in particolare l'assenza di cooperazione o di reazioni da parte degli utilizzatori, sono confermate le risultanze provvisorie descritte ai considerando da 169 a 196 del regolamento provvisorio.

(61) Si è affermato che il presente procedimento antidumping doveva essere concluso per evitare che il livello di protezione superasse quanto è ritenuto necessario, poiché il prodotto in esame rientra nell'ambito dell'inchiesta di salvaguardia avviata il 28 marzo 2002(6).

(62) Il prodotto in esame ricade effettivamente nel campo dell'inchiesta di salvaguardia, ma non sono state adottate nei suoi confronti misure provvisorie di salvaguardia. Qualora la Commissione proponga l'adozione di misure di salvaguardia definitive nei confronti di questo prodotto, essa esaminerà anche se la combinazione di differenti tipi di misure non determini un grado di protezione superiore al necessario e se il dazio antidumping non debba essere modificato di conseguenza. Le parti interessate avranno la possibilità di esprimersi sulla questione.

I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(63) Alcuni esportatori hanno argomentato che il metodo utilizzato nella fase provvisoria del procedimento per determinare il livello di prezzi non pregiudizievole aveva l'effetto di gonfiare artificialmente i prezzi. Essi hanno chiesto pertanto una revisione di tale metodo.

(64) Il metodo utilizzato nella fase provvisoria del procedimento per determinare il livello non pregiudizievole dei prezzi per lo stesso modello e lo stesso stadio commerciale consisteva nelle seguenti operazioni:

- per determinare il punto di pareggio, la media ponderata dei prezzi di vendita realmente applicati da ciascuna società dell'industria comunitaria è stata corretta verso l'alto o verso il basso a seconda se la società ha subito perdite o realizzato utili,

- a tale punto di pareggio è stato aggiunto un margine di utili del 5 %.

Nella fase definitiva del procedimento il metodo è stato rivisto e il livello non pregiudizievole dei prezzi per lo stesso modello e lo stesso stadio commerciale è stato calcolato nel modo seguente:

- per determinare il punto di pareggio, la media ponderata dei prezzi di vendita realmente applicati da ciascuna società dell'industria comunitaria è stata corretta verso il basso in proporzione alla media degli utili reali dell'industria comunitaria,

- a tale punto di pareggio è stato aggiunto un margine di utili del 5 %.

(65) Va notato anche che utilizzando la media ponderata per gli utili dell'industria comunitaria, come si è fatto nella fase definitiva del procedimento, si riproduce fedelmente la situazione dell'industria comunitaria in termini di prezzi, redditività e quantitativi interessati.

(66) Si è inoltre affermato che il metodo rivisto determinava per alcuni modelli discrepanze tra i costi di produzione e i prezzi non pregiudizievoli. A questo proposito va detto che, essendo basati sui prezzi reali dell'industria comunitaria, i prezzi non pregiudizievoli rispecchiano anche la situazione di mercato di ciascun modello. Questo metodo consente pertanto un corretto confronto tra i prezzi.

(67) Inoltre, la correzione degli errori materiali compiuti nel contesto dei calcoli per determinare la sottoquotazione dei prezzi è stata applicata anche al calcolo del margine di pregiudizio.

(68) In considerazione del fatto che un'unica società tailandese ha cooperato nella fase definitiva e dello scarso livello di cooperazione delle imprese di tale paese, e per non premiare la mancata cooperazione, il margine di pregiudizio residuo per la Tailandia è stato determinato in base ai dati Eurostat, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base.

(69) I margini per l'eliminazione del pregiudizio così rivisti sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Misure antidumping definitive

(70) Si è sostenuto che le misure non dovevano superare la differenza tra il margine di profitto perseguito e gli utili ottenuti dall'industria comunitaria durante il PI. Il margine di profitto perseguito, pari al 5 % del fatturato, che l'industria comunitaria poteva sperare di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole, è stato stabilito al considerando 199 del regolamento provvisorio.

(71) Va rilevato che i dazi sono istituiti per ciascuna società che ha cooperato e per ciascun paese oggetto dell'inchiesta in base alla regola del dazio minore. Inoltre, il metodo utilizzato per determinare i prezzi non pregiudizievoli per l'industria comunitaria si basa su un obiettivo di profitto calcolato del 5 %, ma è la differenza tra il livello effettivo dei prezzi applicati dagli esportatori e il livello dei prezzi non pregiudizievoli per l'industria comunitaria che determina il pregiudizio accertato. L'argomento è pertanto respinto.

(72) Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina pari ai margini di dumping accertati o, se sono inferiori, ai margini di pregiudizio accertati.

(73) In considerazione di quanto precede, le aliquote del dazio definitivo proposte, espresse in percentuale del prezzo cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(74) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non sia citata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota di dazio applicabile a "tutte le altre società".

(75) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(7) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso e previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente la decisione, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

3. Impegni

(76) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, una serie di produttori esportatori, tra cui Jäkl Karvina e Zelezárny Veselí nella Repubblica ceca, Saha Thai in Tailandia e Borusan Birlesik Boru Fabrikalari/Mannesmann Boru Endustrisi in Turchia, hanno offerto impegni relativi ai prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(77) A questo proposito la Commissione osserva quanto segue:

- il prodotto in esame è un prodotto di base i cui prezzi sono notevolmente volatili, anche a brevissimo termine, e non si presta di conseguenza alla definizione d'impegni precisi sui prezzi,

- la volatilità è dovuta alla variazione dei prezzi delle materie prime, cioè bobine laminate a caldo e zinco, che costituiscono le componenti principali ma variabili dei costi di produzione. Essa è anche legata ai tassi di cambio delle monete, che sono stabili all'interno della Comunità, salvo per quanto riguarda il Regno Unito, la Svezia e la Danimarca, ma variano rapidamente rispetto al dollaro statunitense, la valuta nella quale si eseguono le transazioni, specialmente in Tailandia e in Turchia. Impegni sui prezzi richiederebbero una revisione mensile dei prezzi,

- se i prezzi minimi all'importazione (MIP) fossero indicizzati sui prezzi delle bobine laminate a caldo e dello zinco, dovrebbero essere stabilite formule d'indicizzazione diverse per gruppi di sottoprodotti, poiché l'energia e la manodopera per tonnellata variano in base alle dimensioni. Per questo motivo, se fosse istituito un sistema con una formula di revisione, sarebbe necessario fissare da 3 a 4 sottoformule per ciascuna categoria di prodotti secondo la gamma di grandezze.

(78) Inoltre, alcuni dei produttori che hanno offerto di assumere impegni sui prezzi esportano vari prodotti d'acciaio quali tubi saldati, tubi strutturali, tubi di acciaio al carbonio, tubi quadrati, rettangolari ecc., che rientrano solo in parte nell'inchiesta antidumping. Il rischio di compensazioni tra i prezzi dei vari prodotti esportati verso lo stesso acquirente è perciò elevato. In generale anche l'industria comunitaria sostiene che impegni sui prezzi, e pertanto la fissazione di prezzi minimi, non sarebbero chiaramente misure appropriate nel caso del prodotto in esame, adducendo le stesse ragioni. In considerazione di quanto precede, l'offerta di impegni sui prezzi è stata respinta.

4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(79) In considerazione dell'entità dei margini di dumping rilevati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi saldati di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare, aventi diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, ad esclusione dei tipi di tubi utilizzati per gli oleodotti e i gasdotti, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, o muniti di accessori destinati ad aeromobili civili, diversi dai tubi di precisione, attualmente classificabili ai codici NC ex 7306 30 51, ex 7306 30 59, ex 7306 30 71, e ex 7306 30 78 (codici TARIC 7306 30 51*10, 7306 30 59*10, 7306 30 71*91, 7306 30 78*91 ), originarie della Repubblica ceca, della Polonia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità del regolamento provvisorio sono definitivamente riscossi a concorrenza delle aliquote del dazio fissate all'articolo 1 o delle aliquote del dazio provvisorio, se queste ultime sono inferiori. La parte degli importi che supera l'aliquota del dazio definitivo è svincolata.

Articolo 3

Qualora un produttore turco fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti del fatto che non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel corso del periodo dell'inchiesta, che non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure imposte dal presente regolamento e che ha esportato le merci interessate dopo il periodo dell'inchiesta, o che ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo significativo nella Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, per attribuire a tale produttore il dazio applicabile ai produttori esportatori che hanno cooperato non inclusi nel campione, pari al 5,2 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Fischer Boel

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 83 del 27.3.2002, pag. 3.

(3) Regolamento (CE) n. 3319/94 del Consiglio relativo ad importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 20) e regolamento (CE) n. 2022/95 relativo a importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1).

(4) GU L 180 del 23.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1005/95 (GU L 101 del 4.5.1995, pag. 35).

(5) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 43 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 844/2002 (GU L 135 del 23.5.2002, pag. 1).

(6) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 39.

(7) Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzione B

B - 1049 Bruxelles.