32002R1693

Regolamento (CE) n. 1693/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile mediante importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile spedite dall'Argentina, e che dispone la registrazione di tali importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 26/09/2002 pag. 0027 - 0029


Regolamento (CE) n. 1693/2002 della Commissione

del 25 settembre 2002

che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile mediante importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile spedite dall'Argentina, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

(1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso "regolamento di base"), una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile.

(2) La richiesta è stata presentata il 12 agosto 2002 dal comitato di difesa dell'industria degli accessori per tubi di ghisa malleabile dell'Unione europea per conto di una percentuale maggioritaria di produttori comunitari di accessori per tubi di ghisa malleabile.

B. PRODOTTO

(3) I prodotti oggetto della denuncia di elusione sono gli accessori filettati per tubi di ghisa malleabile, attualmente classificabili al codice NC ex 7307 19 10. Il codice è indicato unicamente a titolo informativo.

C. MISURE IN VIGORE

(4) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio(3).

D. MOTIVAZIONE

(5) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile vengono eluse mediante il trasbordo di tali prodotti in Argentina.

(6) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

a) dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sul prodotto in questione, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dal Brasile e dall'Argentina nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio.

Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Argentina di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile;

b) la domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni del prodotto in questione originario del Brasile risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione dal Brasile sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore;

c) la domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi di certi accessori per tubi di ghisa malleabile sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per detti prodotti originari del Brasile.

E. PROCEDURA

(7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

i) Questionari

(8) Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori e alle loro associazioni in Argentina, ai produttori esportatori e alle loro associazioni in Brasile, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità brasiliane e argentine. All'occorrenza, potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

(9) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione, entro il termine di cui all'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda e, in caso contrario, per chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, visto che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(10) Le autorità di Brasile e Argentina saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

ii) Raccolta delle informazioni e audizioni

(11) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

iii) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dal dazio

(12) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in questione possono non essere soggette a registrazione o dazio se non costituiscono una forma di elusione.

(13) Poiché la presunta elusione si verifica al di fuori della Comunità, l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dai dazi dipende interamente dalle conclusioni nei confronti degli esportatori argentini. Gli esportatori che desiderino essere esentati dalla registrazione delle importazioni o dai dazi devono pertanto farne richiesta e inviare la propria risposta al questionario (per accertare che essi non eludano i dazi antidumping ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base) entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Sebbene non sia possibile concedere un'esenzione basandosi esclusivamente sulle informazioni fornite dagli importatori, questi potrebbero beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi qualora le importazioni provenissero da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione.

F. REGISTRAZIONE

(14) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in questione per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping a decorrere dalla data di apertura della presente inchiesta su determinati accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina.

G. TERMINI

(15) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali le parti interessate possano:

- manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o tutte le altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,

- chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

(16) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro il termine fissato, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile di cui al codice NC ex 7307 19 10, spediti dall'Argentina (a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'Argentina), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio.

Articolo 2

1. A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che hanno richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non sono risultati aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste riguardanti l'esenzione dalla registrazione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 05/17 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8.