32002R1646

Regolamento (CE) n. 1646/2002 della Commissione, del 16 settembre 2002, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 249 del 17/09/2002 pag. 0003 - 0005


Regolamento (CE) n. 1646/2002 della Commissione

del 16 settembre 2002

relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.

(2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari.

(3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario(3). È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

(2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

(3) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. Azione n.: 370/01

2. Beneficiario(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; fax 36 41 701; telex 30960 EURON NL

3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario

4. Paese di destinazione: Haiti

5. Prodotto da mobilitare: piselli spezzati (piselli verdi)

6. Quantitativo totale (t nette): 637

7. Numero di lotti: 1

8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(4): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [B.6]

9. Condizionamento(5)(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1 A 1.a, 2.a e B.4] o [4.0 A 1.c, 2.c e B.4]

10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IV.A.3]

- Lingua da utilizzare per la marcatura: francese

- Diciture complementari: -

11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità

Il prodotto deve provenire dalla Comunità

12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco

13. Stadio di consegna alternativo: -

14. a) Porto d'imbarco: -

b) Indirizzo di carico: -:

15. Porto di sbarco: -

16. Luogo di destinazione: - porto o magazzino di transito: -

- via di trasporto terrestre: -

17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 21.10-10.11.2002

- 2o termine: 4-24.11.2002

18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: -

- 2o termine: -

19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 1.10.2002

- 2o termine: 15.10.2002

20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t

21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau; L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Restituzione all'esportazione: -

Note:

(1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:

- certificato fitosanitario.

(5) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: "la dicitura 'Comunità europea'" ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: "Piselli spezzati".

(7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Loktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.