32002R1608

Regolamento (CE) n. 1608/2002 della Commissione, del 10 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1661/1999 per quanto riguarda l'elenco degli uffici doganali che consentono la dichiarazione di prodotti atti alla libera circolazione all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 11/09/2002 pag. 0007 - 0010


Regolamento (CE) n. 1608/2002 della Commissione

del 10 settembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1661/1999 per quanto riguarda l'elenco degli uffici doganali che consentono la dichiarazione di prodotti atti alla libera circolazione all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000(2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) A termini dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Cernobil(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1621/2001(4), i prodotti elencati nell'allegato I a tale regolamento possono essere dichiarati atti alla libera circolazione nello Stato membro di destinazione solo in un numero limitato di uffici doganali. L'allegato III al regolamento (CE) n. 1661/1999 contiene un elenco di tali uffici doganali.

(2) Vista la richiesta degli organismi competenti di Germania, Svezia e Francia risulta appropriato modificare l'elenco degli uffici doganali nei loro rispettivi territori.

(3) Il regolamento (CE) n. 1661/1999 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(4) Le misure contemplate nel presente regolamento rispettano il parere del comitato istituito in forza dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1661/1999 è modificato come segue:

l'allegato III del regolamento (CE) n. 1661/1999 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2002.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

(2) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.

(3) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

(4) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 18.

ALLEGATO

"ALLEGATO III

ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI ATTRAVERSO I QUALI I PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I POSSONO ESSERE DICHIARATI IDONEI ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITÀ EUROPEA

>SPAZIO PER TABELLA>"