Regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 07/09/2002 pag. 0039 - 0042
Regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri provvedono, mediante un sistema di controllo ufficiale, affinché i materiali forestali di moltiplicazione provenienti da singole unità di ammissione o partite rimangano chiaramente identificabili durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale. (2) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di controllo, gli organismi ufficiali devono ottenere le informazioni necessarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione da parte dei fornitori registrati, nonché i documenti rilasciati dai fornitori stessi. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 1999/105/CE, i fornitori consegnano agli organismi ufficiali i documenti contenenti le informazioni necessarie. (3) Se, durante il processo dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale, i materiali forestali di moltiplicazione vengono trasportati da uno Stato membro a un altro, l'organismo ufficiale dello Stato membro di destinazione può ottenere le informazioni necessarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prima della loro registrazione nel sistema di controllo di questo Stato membro soltanto tramite l'organismo ufficiale dello Stato membro del fornitore. Affinché dette informazioni siano comunicate in modo tempestivo ed efficiente, è opportuno definire una procedura di scambio normalizzata. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Se i materiali forestali di moltiplicazione vengono trasportati da uno Stato membro a un altro, l'organismo ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore comunica informazioni all'organismo ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il destinatario. Tali informazioni sono notificate per mezzo di un documento informativo redatto secondo il modello standard riportato nell'allegato. Le informazioni sono trasmesse - per posta, fax, e-mail o altri mezzi elettronici - entro i tre mesi che seguono la data della spedizione dei materiali forestali di moltiplicazione da parte del fornitore. 2. Qualora l'organismo ufficiale dello Stato membro del destinatario richieda informazioni aggiuntive a quelle che figurano nel documento informativo di cui al paragrafo 1, l'organismo ufficiale dello Stato membro del fornitore si adopera, nella misura del possibile, per ottenere e trasmettere tali informazioni. Articolo 2 Se, nel quadro delle attività ufficiali di controllo, l'organismo ufficiale di uno Stato membro ha bisogno di informazioni, campioni o altri elementi che possono essere ottenuti soltanto in un altro Stato membro, l'organismo ufficiale di quest'altro Stato membro si adopera, nella misura del possibile, per ottenere e trasmettere, su espressa richiesta, le suddette informazioni, campioni o altri elementi. Articolo 3 Qualora insorgano dubbi quanto all'autenticità dei materiali forestali di moltiplicazione, gli organismi ufficiali competenti collaborano per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Articolo 4 Se l'organismo ufficiale dello Stato membro del fornitore constata che il fornitore ha comunicato informazioni errate, esso ne informa immediatamente l'organismo ufficiale dello Stato membro o degli Stati membri a cui le informazioni erano state trasmesse. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai materiali spediti dopo il 31 dicembre 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2002240IT.004102.TIF"> >PIC FILE= "L_2002240IT.004201.TIF">