32002R1578

Regolamento (CE) n. 1578/2002 della Commissione, del 12 agosto 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio concernente il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 04/09/2002 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 1578/2002 della Commissione

del 12 agosto 2002

che modifica temporaneamente il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio concernente il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali(1), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/2002(2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il volume contingentale di un contingente tariffario comunitario autonomo non è sufficiente per soddisfare le necessità dell'industria comunitaria. Occorre, quindi, aumentare il volume contingentale per i granuli di vetro (numero d'ordine 09.2867).

(2) Il regolamento (CE) n. 2505/96 deve essere pertanto modificato. Risulta perciò necessario modificare detto regolamento con effetto dal 1o gennaio 2002 al fine di consentire la continuità di accesso a questi contingenti.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo contingentale che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

- Il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2867 passa a 450 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2002.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

(2) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 11.