32002R1495

Regolamento (CE) n. 1495/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Piment d'Espelette o Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra, Oberpfälzer Karpfen, Carne de Charneca, Carne Cachena da Peneda)

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 22/08/2002 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 1495/2002 della Commissione

del 21 agosto 2002

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Piment d'Espelette o Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra, Oberpfälzer Karpfen, Carne de Charneca, Carne Cachena da Peneda)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Portogallo ha trasmesso alla Commissione due domande per registrare come denominazioni di origine le denominazioni "Carne da Charneca" e "Carna Cachena de Peneda", la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine la denominazione "Piment d'Espelette o Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra", la Germania ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine la denominazione "Oberpfälzer Karpfen".

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazioni d'origine protetta o indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1241/2002(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

(3) GU C 354 del 13.12.2001, pag. 14 (Carne da Charneca).

GU C 354 del 13.12.2001, pag. 16 (Carne Cachena da Peneda).

GU C 354 del 13.12.2001, pag. 9 (Piment d'Espelette o Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra).

GU C 354 del 13.12.2001, pag. 12 (Oberpfälzer Karpfen).

(4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(5) GU L 181 dell'11.7.2002, pag. 4.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni bovine fresche

PORTOGALLO

Carne da Charneca (DOP)

Carne Cachena da Peneda (DOP)

Ortaggio

FRANCIA

Piment d'Espelette o Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra (DOP)

Pesci

GERMANIA

Oberpfälzer Karpfen (IGP ).