32002R1491

Regolamento (CE) n. 1491/2002 della Commissione, del 20 agosto 2002, recante modalità di applicazione delle misure specifiche per il vino istituite dai regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio a favore delle regioni ultraperiferiche

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 21/08/2002 pag. 0049 - 0052


Regolamento (CE) n. 1491/2002 della Commissione

del 20 agosto 2002

recante modalità di applicazione delle misure specifiche per il vino istituite dai regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio a favore delle regioni ultraperiferiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e abrogante il regolamento (CE) n. 1600/92 (Poseima)(1), in particolare gli articoli 9, 20 e 31,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e abrogante il regolamento (CE) n. 1601/92 (Poseican)(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1195/2002 della Commissione(3), in particolare gli articoli 12 e 13,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1453/2001 è concesso un aiuto forfettario per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) nelle zone di produzione tradizionali.

(2) Gli articoli 20 e 31 dello stesso regolamento prevedono la concessione di aiuti per sostenere l'elaborazione di vini liquorosi tradizionali e la loro commercializzazione limitatamente al fabbisogno corrispondente ai metodi tradizionali nell'isola di Madera e per l'invecchiamento del vino "verdelho" nelle Azzorre.

(3) Per Madera tale regime comporta un aiuto per l'acquisto di mosti concentrati rettificati nel resto della Comunità, un aiuto per l'acquisto di alcole vinico, un aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi e un aiuto per la spedizione e la commercializzazione di tali vini sul mercato comunitario.

(4) In via temporanea, in attesa dei risultati di uno studio sui costi di approvvigionamento, è opportuno mantenere l'importo attuale degli aiuti per l'acquisto di mosti concentrati rettificati e per l'acquisto di alcole vinico a Madera.

(5) Nelle Azzorre viene versato ogni anno un aiuto per l'invecchiamento del vino "verdelho" per un periodo di tre campagne, a favore dei vini il cui invecchiamento non sia inferiore a 3 anni.

(6) Per garantire una corretta ed agevole gestione del regime degli aiuti per l'invecchiamento dei vini liquorosi è opportuno disporre che i produttori interessati concludano un contratto d'invecchiamento di durata quinquennale con l'organismo competente di Madera.

(7) Nello stesso spirito, occorre frazionare in maniera equilibrata il pagamento dell'aiuto nel corso del periodo di esecuzione del contratto e subordinarlo alla costituzione, in una sola volta, di una cauzione di buon fine di congruo importo.

(8) Gli aiuti forfettari per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali sono concessi, su loro richiesta, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori e, nel corso di un periodo transitorio da stabilirsi, anche ai produttori individuali.

(9) È opportuno prevedere le modalità necessarie per la gestione di tali regimi e per i controlli da effettuare.

(10) Tali modalità devono riguardare le informazioni minime da indicare nella domanda di aiuto, in modo da permettere in particolare l'identificazione delle superfici viticole in esame, nonché la realizzazione dei necessari controlli.

(11) Per garantire la continuità dei regimi di aiuto in causa, occorre prevedere l'applicazione del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2002.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Campo di applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9, 20 e 31 del regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

CAPITOLO II

Aiuto per l'acquisto di mosto concentrato rettificato e aiuto per l'acquisto di alcole vinico a Madera

Articolo 2

1. I produttori stabiliti nell'isola di Madera che desiderano beneficiare dell'aiuto per l'acquisto di mosti concentrati rettificati da utilizzare nel processo di vinificazione per lo zuccheraggio dei vini liquorosi di Madera, oppure dell'aiuto all'acquisto di alcole vinico in applicazione dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001 presentano all'organismo competente entro una data che quest'ultimo dovrà stabilire, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre, una domanda nella quale figurano almeno i seguenti elementi:

- la copia del contratto di acquisto di mosti concentrati rettificati o di alcole vinico nel resto della Comunità,

- il quantitativo di mosti concentrati rettificati o di alcole vinico per il quale è chiesto l'aiuto, espresso in ettolitri e in % vol,

- la data di presa in consegna dei mosti o di alcole vinico,

- la data prevista per l'inizio delle operazioni di produzione dei vini liquorosi, nonché il luogo dove tali operazioni avverranno.

2. L'importo dell'aiuto è fissato a 12,08 EUR per ettolitro.

3. L'aiuto è versato per un quantitativo massimo di 3600 ettolitri per l'acquisto di mosti concentrati rettificati e per un quantitativo massimo di 8000 ettolitri per l'acquisto di alcole vinico, per ciascuna campagna di commercializzazione.

Articolo 3

1. L'organismo competente adotta tutti i provvedimenti necessari per accertare l'esattezza dei dati contenuti nelle domande e controllare la conformità e la realtà dell'impiego dei mosti concentrati rettificati o dell'alcole vinico oggetto delle domande di aiuto.

2. L'organismo competente versa l'aiuto al produttore entro la fine della campagna vitivinicola, fatti salvi eventuali ritardi causati da controlli complementari.

CAPITOLO III

Aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi nell'isola di Madera e di vini nelle isole Azzorre

Articolo 4

1. L'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi nell'isola di Madera e l'aiuto per l'invecchiamento del vino "verdelho" nelle isole Azzorre, previsti rispettivamente all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1453/2001, sono versati per i quantitativi di vino messi ad invecchiare alla stessa data e sottoposti ad un invecchiamento ininterrotto di almeno cinque anni per Madera e di almeno tre anni per le Azzorre.

2. L'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera e dei vini delle Azzorre è concesso ai produttori di tali regioni che ne presentano domanda all'organismo competente nel corso dei primi due mesi di ogni anno.

3. L'aiuto è versato in via prioritaria per i vini dell'ultima vendemmia. Le domande relative ai vini prodotti nel corso di precedenti campagne sono accettate nel caso in cui non siano stati raggiunti i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1453/2001, dando la precedenza ai vini più giovani.

4. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è superiore ai limiti quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1453/2001, si applica una percentuale di riduzione ad ogni domanda. Il quantitativo complessivo di prodotto per il quale un produttore presenta una domanda d'aiuto non può essere superiore al quantitativo indicato nella dichiarazione di produzione presentata per la campagna di cui trattasi conformemente al regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione(4).

5. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione:

- i quantitativi globali per i quali sono stati conclusi contratti ogni anno,

- le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. L'operatore che desidera beneficiare del suddetto regime d'aiuto conclude con l'organismo competente un contratto d'invecchiamento di una durata minima di cinque anni per l'isola di Madera e di tre anni per le Azzorre.

7. Il contratto è concluso in base ad una domanda d'aiuto presentata una sola volta all'inizio del periodo summenzionato. La domanda contiene almeno i seguenti dati:

a) il nome e l'indirizzo del produttore richiedente;

b) il numero di partite oggetto del contratto d'invecchiamento e l'identificazione precisa di ciascuna partita (in particolare: numero del tino, quantitativo da invecchiare, ubicazione precisa);

c) per ciascuna partita, l'anno del raccolto, le caratteristiche tecniche del vino liquoroso in oggetto ed in particolare il titolo alcolometrico totale, il titolo alcolometrico effettivo, il tenore di zuccheri, l'acidità totale e volatile;

d) per ciascuna partita, il sistema di condizionamento;

e) per ciascuna partita, l'indicazione del primo e dell'ultimo giorno del periodo di invecchiamento.

8. La corretta esecuzione del contratto d'invecchiamento conferisce il diritto al pagamento dell'importo globale dell'aiuto stabilito al momento della firma del contratto. Per Madera, il pagamento dell'aiuto è effettuato in tre rate nel corso del primo, del terzo e del quinto anno di invecchiamento. Per le Azzorre, l'aiuto è versato in ragione di un terzo per ogni anno di invecchiamento.

9. L'accettazione del contratto è subordinata alla costituzione di una cauzione di buon fine per il periodo di esecuzione, d'importo pari al 40 % dell'aiuto complessivo. Tale cauzione è costituita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(5).

10. L'organismo competente accerta il rispetto delle clausole del contratto d'invecchiamento procedendo in particolare alla verifica dei registri del produttore e a ispezioni sul posto.

11. La cauzione di buon fine è svincolata una volta constatata la corretta esecuzione del contratto.

12. L'organismo competente mette fine al contratto qualora constati che il vino liquoroso oggetto del contratto non è più atto al consumo umano diretto.

Salvo forza maggiore, la disdetta del contratto comporta il recupero degli importi versati e l'incameramento della cauzione di buon fine. I casi di forza maggiore invocati sono comunicati all'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi al loro verificarsi.

CAPITOLO IV

Aiuto per la spedizione e la commercializzazione del vino di Madera

Articolo 5

1. L'aiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1453/2001 è concesso sino alla fine della campagna 2005/2006.

2. Se l'aiuto è richiesto per recipienti inferiori a un litro, si applica una percentuale di riduzione per tener conto della capacità della bottiglia.

3. L'aiuto è versato agli speditori che presentano domanda all'organismo competente, per ogni partita, durante il periodo fissato da quest'ultimo. Tuttavia, per il vino spedito e commercializzato a partire dal 1o gennaio 2002, la domanda deve essere presentata a partire dal 30 settembre 2002.

4. La domanda contiene almeno i seguenti dati:

- copia della parte n. 3 del DAA (Documento Amministrativo di Accompagnamento) debitamente compilato, con l'indicazione dello speditore e del destinatario (nome, indirizzo e paese), del quantitativo di vino spedito, in equivalente litri, l'indicazione del codice della nomenclatura doganale, il timbro dell'Istituto del Vino di Madera che attesta la conformità del prodotto e il timbro degli uffici doganali di Madera che certificano l'uscita dal suo territorio,

- copia della fattura del trasportatore/spedizioniere con l'indicazione della destinazione finale o della polizza di carico,

- copia della fattura spedita all'acquirente, con indicazione del quantitativo in equivalente litri, che deve corrispondere a quello indicato nel DAA.

CAPITOLO V

Aiuto per la produzione di v.q.p.r.d. a Madera, nelle Azzorre e nelle Canarie

Articolo 6

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1454/2001 soltanto le superfici:

- che sono state interamente coltivate e sottoposte a tutte le normali operazioni colturali,

- la cui produzione è stata oggetto delle dichiarazioni di raccolta conformemente al regolamento (CE) n. 1282/2001.

2. Per determinare i produttori a cui deve essere versato l'aiuto:

- il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1454/2001, per il versamento ai singoli produttori scade il 31 luglio 2007.

- Le organizzazioni di produttori sono quelle definite all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999(6). Gli Stati membri interessati stabiliscono i criteri che le associazioni di produttori devono rispettare per poter beneficiare di tali aiuti e li comunicano alla Commissione.

Articolo 7

1. L'interessato presenta una domanda di aiuto per ettaro all'autorità competente nel corso del periodo da questa stabilito e comunque non oltre il 15 maggio di ogni anno per la campagna vitivinicola successiva. Tuttavia, per la campagna vitivinicola 2002/2003 la domanda è presentata entro il 30 settembre 2002.

2. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e indirizzo del viticoltore o dell'associazione/organizzazione di produttori;

b) superfici coltivate per la produzione di v.q.p.r.d., in ettari e are, con il loro riferimento catastale o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'ente incaricato del controllo delle superfici;

c) varietà delle uve utilizzate;

d) una stima della produzione che può essere vendemmiata.

Articolo 8

Dopo la constatazione della vendemmia e delle rese effettive delle superfici in esame, lo Stato membro versa l'aiuto anteriormente al 1o aprile della campagna vitivinicola per la quale è concesso.

Articolo 9

Entro il 30 aprile, lo Stato membro comunica alla Commissione le superfici per le quali sono state presentate domande di aiuto e per le quali l'aiuto è stato effettivamente versato.

CAPITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 10

Controlli e sanzioni

1. Le autorità nazionali adottano le misure necessarie per accertare il rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento.

2. I controlli delle domande di aiuto sono eseguiti in modo da garantire un'efficace verifica del rispetto delle condizioni stabilite. A seconda del carattere delle misure di sostegno, gli Stati membri definiscono le modalità e i mezzi da utilizzare per il loro controllo nonché i beneficiari da controllare. Nei casi opportuni, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo e del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio(7).

3. I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.

4. Il controllo amministrativo deve essere esauriente e comportare verifiche incrociate, nei casi opportuni, con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo per evitare un'eventuale e ingiustificata doppia concessione del sostegno.

5. Sulla base di un'analisi di rischio, le autorità nazionali eseguono controlli in loco per sondaggio su un numero di domande di aiuto di cui agli articoli 2, 5 e 6 che rappresentino almeno il 10 % delle quantità o il 5 % delle superfici sovvenzionate.

6. Tutti i contratti dell'aiuto per l'invecchiamento di cui all'articolo 4 devono essere controllati in loco all'inizio, durante e alla fine del periodo contrattuale.

7. Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi sottoscritti e delle disposizioni applicabili in materia e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

8. Qualora si constati una falsa dichiarazione imputabile a negligenza grave, il beneficiario in causa viene escluso, per l'anno civile considerato, da tutte le misure del settore del vino nell'ambito di Poseima e Poseican. In caso di dichiarazione falsa rilasciata deliberatamente, egli viene escluso dall'aiuto anche per l'anno successivo. Questa sanzione si applica fatte salve le sanzioni supplementari previste a livello nazionale.

9. Qualora siano stati corrisposti aiuti indebitamente, i servizi competenti provvedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse che decorre dalla data di versamento dell'aiuto sino al recupero effettivo. Il tasso d'interesse applicato è quello previsto dal diritto nazionale per analoghe operazioni di recupero.

10. L'aiuto recuperato e, se del caso, gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.

CAPITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 11

1. Per la campagna 2001/2002, le domande per gli aiuti di cui agli articoli 2 e 4 sono presentate agli organismi competenti entro il 30 settembre 2002.

2. Fatto salvo l'articolo 10, gli organismi competenti versano gli aiuti di cui agli articoli 2 e 6 ai produttori e/o alle associazioni di produttori entro il 31 dicembre 2002 e, per gli aiuti di cui agli articoli 4 e 5, entro una data che essi stessi stabiliranno.

Articolo 12

I regolamenti (CEE) n. 3233/92(8) e (CEE) n. 3234/92(9) sono abrogati.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

(3) GU L 174 del 4.7.2002, pag. 11.

(4) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

(5) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(6) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(7) GU L 335 del 5.12.1992, pag. 1.

(8) GU L 321 del 6.11.1992, pag. 11.

(9) GU L 321 del 6.11.1992, pag. 16.