32002R1446

Regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione, dell'8 agosto 2002, relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 09/08/2002 pag. 0003 - 0007


Regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione

dell'8 agosto 2002

relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2), segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/278/CE del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente(3), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, la Repubblica di Bulgaria, dall'altro, approvato con decisione 94/908/CECA, CE, Euratom del Consiglio e della Commissione(4), determina il regime degli scambi per i prodotti agricoli trasformati ivi enumerati.

(2) Con decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 1o luglio 2002, relativa al miglioramento del regime degli scambi per i prodotti agricoli trasformati ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo europeo(5) il protocollo n. 3 dell'accordo europeo è stato modificato per quanto concerne il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali. Le modifiche sono applicabili a partire dal 1o settembre 2002.

(3) È opportuno quindi sospendere l'applicazione dei contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria aperti per l'anno 2002 dal regolamento (CE) n. 2542/2001(6), e aprire i nuovi contingenti annuali previsti dall'allegato I al protocollo n. 3. Dal momento che questi contingenti annuali potranno essere aperti solamente a partire dal 1o settembre 2002, è necessario ridurli, per l'anno 2002, in proporzione al periodo trascorso.

(4) È opportuno prevedere che i contingenti tariffari aperti per la Bulgaria vengono gestiti conformemente al regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(8).

(5) È opportuno sopprimere gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché dei dazi addizionali applicabili a partire dal 1o luglio 2000 all'importazione nella Comunità delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3448/93, determinati nel quadro dell'accordo europeo con la Bulgaria dal regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2002(10).

(6) Il regolamento (CE) n. 1477/2000 deve essere modificato di conseguenza.

(7) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato del regolamento (CE) n. 2542/2001 è sospesa a partire dal 1o settembre 2002.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari della Bulgaria di cui in allegato sono aperti annualmente dal 1o gennaio al 31 dicembre in esenzione dal dazio.

Per l'anno 2002, tali contingenti saranno diminuiti in proporzione al periodo trascorso, in mesi interi.

Articolo 3

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1477/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 2 è soppresso il quinto comma.

2) Gli allegati XI e XII sono soppressi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 1o settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2002.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

(3) GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.

(4) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.

(5) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(6) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 82.

(7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(8) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

(9) GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 44.

(10) GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 15.

ALLEGATO

Contingenti applicabili alle importazioni nella Comunità di merci originarie della Bulgaria - esenti da dazio

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