Regolamento (CE) n. 1431/2002 della Commissione, del 2 agosto 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 03/08/2002 pag. 0015 - 0015
Regolamento (CE) n. 1431/2002 della Commissione del 2 agosto 2002 che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12, considerando quanto segue: (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina sono state fissate dal regolamento (CE) n. 934/2002 della Commissione(3). (2) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine. È necessario sopprimere l'Ungheria quale destinazione che comporta la concessione della restituzione. (3) Le restituzioni all'esportazione devono essere modificate in conformità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 934/2002 è modificato come segue: 1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4 Il fatto che non venga fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia e l'Ungheria non è considerato como una differenziazione della restituzione." 2) Le destinazioni B00 e B03 sono sostituite da: "B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Ungheria. B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato]." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29. (3) GU L 144 dell'1.6.2002, pag. 25.