32002R1408

Regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 02/08/2002 pag. 0009 - 0021


Regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio

del 29 luglio 2002

che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra(1), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria.

(2) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Ungheria figurano nel protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato con la decisione 1999/67/CE del Consiglio(2).

(3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo con l'Ungheria sono stati ugualmente previsti a conclusione di un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1o luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(3). Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo - che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo - non è ancora entrato in vigore.

(4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

(5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con l'Ungheria. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio delle concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria.

(6) Il regolamento (CE) n. 1727/2000 dovrebbe quindi essere abrogato.

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(4), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Ungheria, definite negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato VIII dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (in appresso denominato "accordo europeo").

2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 1727/2000 sono interamente inglobati nei quantitativi previsti nell'allegato A(b) del presente regolamento, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1o luglio 2002.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio(6) ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1727/2000 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2002, salvo per nuove concessioni che implicano l'apertura di nuovi contingenti tariffari. Per tali nuove concessioni che ricadono nei numeri d'ordine 09.4774, 09.4776, 09.4777, 09.4778, 09.4780, 09.5862 e 09.5864 e esso si applica dalla data di entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

(2) GU L 28 del 2.2.1999, pag. 1.

(3) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari dell'Ungheria di seguito elencati sono aboliti

Codice NC(1)

0101 10 90

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0106 19 10

0106 39 10

0205 00

0206 80 91

0206 90 91

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208 10 11

0208 10 19

0208 20 00

0208 30 00

0208 40

0208 50 00

0208 90 10

0208 90 55

0208 90 60

0208 90 95

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 79

0407 00 11

0407 00 19

0409 00 00

0410 00 00

0601

0602

0603

0604 10 90

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 41

0604 91 49

0604 91 90

0604 99 90

0701 10 00

0703 10 90

0703 20 00

0703 90 00

0704 20 00

0704 90 90

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

0706 90

0707 00 90

0708 10 00

0708 90 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 00

0709 52 00

0709 59

0709 60 10

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 31

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

0710 10 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0711 30 00

0711 40 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 80

0712 20 00

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 05

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

0713 50 00

0713 90

0714 20

0714 90 90

0802 11 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 50 00

0802 90 50

0802 90 60

0802 90 85

0805 10 80

0805 50 90

0806 20

0808 20 90

0809 40 90

0810 10 00

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 50 00

0810 60 00

0810 90 95

0811 10 19

0811 20 59

0811 20 90

0811 90 31

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 70

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 85

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 10

0812 90 20

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 70

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50

0814 00 00

0901 12 00

0901 90 90

0904 12 00

0904 20 90

0905 00 00

0907 00 00

0910 20 90

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

1006 10 10

1007 00 10

1106 10 00

1106 30

1107 10

1107 20 00

1108 20 00

1208 10 00

1209 10 00

1209 21 00

1209 23 80

1209 29 50

1209 29 60

1209 29 80

1209 30 00

1209 91

1209 99 91

1209 99 99

1210 10 00

1210 20 10

1210 20 90

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1302 12 00

1302 13 00

1302 19 05

1501 00 90

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1508 10 90

1508 90

1511 10 90

1511 90

1512 11 99

1512 19 99

1512 21

1512 29

1513 11 10

1513 11 91

1513 11 99

1513 19

1513 21

1513 29

1515

1516 10

1516 20 91

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 95

1522 00 91

1601 00 10

1602 20 11

1602 20 19

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 19

1602 41 90

1602 42 90

1602 49 90

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

1603 00 10

2001 10 00

2001 90 50

2001 90 60

2001 90 65

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 91

2001 90 93

2001 90 96

2003 20 00

2003 90 00

2004 90 30

2004 90 50

2004 90 91

2005 51 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 70 10

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 80

2006 00 91

2006 00 99

2007 99 10

2007 99 91

2007 99 93

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19

2008 20 19

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 50 11

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 59

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 94

2008 50 99

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 61

2008 60 69

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 60 99

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 32

2008 92 34

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2008 99 19

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 47

2008 99 49

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 99

2009 31 11

2009 39 31

2009 41 10

2009 49 30

2009 50

2009 71

2009 79 19

2009 79 30

2009 79 93

2009 79 99

2009 80 19

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 49

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

2302 50 00

2306 90 19

2308 00 90

2309 10 51

2309 10 90

2309 90 10

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 91

2309 90 93

2309 90 95

2309 90 97

(1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO A(b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Ungheria, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice all'allegato A(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nella presente appendice, originari dell'Ungheria, sono soggetti alle condizioni in appresso indicate.

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità ungheresi per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o dell'Ungheria, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.