32002R1374

Regolamento (CE) n. 1374/2002 della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 27/07/2002 pag. 0044 - 0044


Regolamento (CE) n. 1374/2002 della Commissione

del 26 luglio 2002

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2002.

(2) Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

a) 39,727 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2002, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98;

b) 5,384 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.

(2) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.