32002R1346

Regolamento (CE) n. 1346/2002 del Consiglio, del 25 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2465/96 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 26/07/2002 pag. 0001 - 0013


Regolamento (CE) n. 1346/2002 del Consiglio

del 25 luglio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2465/96 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune del Consiglio 2002/599/PESC, del 22 luglio 2002, che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe dell'embargo nei confronti dell'Iraq(1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq(2), vieta, con alcune eccezioni, l'esportazione in Iraq di tutti i prodotti e le merci originari della, provenienti dalla o in transito attraverso la Comunità. Questo regime di esportazione è stato imposto a seguito delle risoluzioni 661(1990), 687(1991) e 986(1995) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2) A norma della risoluzione 986(1995) è stato aperto un conto presso terzi per il finanziamento di talune esportazioni in Iraq. Il 14 maggio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1409(2002), che stabilisce nuove procedure e regole per l'autorizzazione delle esportazioni in Iraq finanziate a partire dal suddetto conto. Tali procedure e regole sono state applicabili fino al 30 maggio 2002.

(3) Di conseguenza, si controllerà se le esportazioni per le quali viene presentata una domanda di finanziamento a partire dal conto presso terzi non figurano nell'elenco delle merci e dei prodotti militari e nell'elenco rivisto delle merci soggette a controllo (GRL), anch'essi adottati dal Consiglio di sicurezza. Il GRL comprende beni, servizi e tecnologie che possono essere utilizzati per scopi sia civili che militari (beni a duplice uso).

(4) Se i prodotti da esportare non figurano in tali elenchi, l'Ufficio del programma Iraq (OIP) conferma per iscritto allo Stato che ha presentato la domanda che quest'ultima non contiene merci o prodotti figuranti in detti elenchi. In caso di rilascio di tale conferma, l'esportazione può essere finanziata tramite il conto presso terzi. Tuttavia, tale pagamento è soggetto alle condizioni di cui al paragrafo 8(a) della risoluzione 986(1995), che prevede che l'esportazione avvenga su richiesta del governo dell'Iraq, che l'Iraq garantisca effettivamente l'equa distribuzione dei beni importati sulla base di un piano presentato al Segretariato generale e approvato dal medesimo e che il Segretariato generale riceva conferma autenticata dell'arrivo in Iraq dei beni esportati.

(5) Se contiene prodotti che figurano nel GRL rivisto, la domanda è trasmessa al comitato istituito dalla risoluzione 661(1990). Le esportazioni non sono consentite se il comitato non dà la sua autorizzazione. Al riguardo si noti che il comitato può autorizzare le esportazioni di merci e di prodotti figuranti nel GRL rivisto. Se la domanda contiene materiali di armamento, questa parte della domanda sarà considerata come non suscettibile di autorizzazione.

(6) Le domande relative al finanziamento delle esportazioni in Iraq a partire dal conto presso terzi devono essere presentate all'OIP tramite le missioni diplomatiche degli Stati e le organizzazioni internazionali accreditate presso le Nazioni Unite utilizzando il modulo prescritto dal Consiglio di sicurezza.

(7) È opportuno che le competenti autorità della Comunità confermino senza indugio e per iscritto alla persona, all'entità o all'organismo in nome dei quali è stata fatta la domanda, l'eventuale conferma ricevuta dall'OIP o l'eventuale autorizzazione ricevuta dal suddetto comitato. La conferma costituisce una prova sufficiente del fatto che l'esportazione non viola il regolamento (CE) n. 2465/96 e che il comitato ha autorizzato l'esportazione o che quest'ultima non necessita di un'autorizzazione. Tuttavia, la conferma non costituisce un'autorizzazione d'esportazione quale richiesta ai sensi della normativa comunitaria in vigore e, in particolare, del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso(3). Per quanto concerne i prodotti alimentari, l'autorità competente dovrebbe confermare per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati notificati al comitato a norma della risoluzione 661(1990).

(8) Il regolamento (CE) n. 2465/96 dovrebbe essere modificato per tener conto del fatto che le esportazioni non violano tale regolamento se, secondo le nuove procedure e regole, è stato confermato che sono state autorizzate dal comitato o che non richiedono l'autorizzazione del comitato.

(9) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2465/96 indica che occorrono chiarimenti soprattutto in merito alle procedure amministrative,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2465/96 è modificato come segue:

1) è aggiunto il considerando seguente: "Considerando che il presente regolamento mira esclusivamente a dare attuazione alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2

1. I divieti di cui all'articolo 1, punti 1 e 5 non si applicano all'introduzione nel territorio della Comunità di:

a) merci o prodotti che sono originari o che provengono dall'Iraq e sono stati esportati prima del 7 agosto 1990;

b) petrolio e prodotti petroliferi originari dell'Iraq, a condizione che sia provato per iscritto che il comitato istituito con la risoluzione 661(1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in seguito denominato il 'comitato') ha autorizzato l'acquisto delle merci o dei prodotti in questione e che il pagamento del prezzo totale sia effettuato tramite il conto presso terzi istituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite a norma della risoluzione 986(1995).

2. I divieti di cui all'articolo 1, punti 2 e 5 non si applicano all'esportazione da o al transito attraverso la Comunità verso l'Iraq di:

a) prodotti per usi strettamente medici, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia rilasciato un'autorizzazione scritta;

b) prodotti alimentari, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati notificati al comitato;

c) materiali e forniture di beni di prima necessità, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati autorizzati dal comitato;

d) parti e attrezzature necessarie al funzionamento sicuro dell'oleodotto iracheno di Kirkuk-Yumurtalik, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati autorizzati dal comitato e purché siano soddisfatte le condizioni di pagamento fissate dal comitato;

e) qualsiasi altra merce o prodotto, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'Ufficio del programma Iraq (OIP) del Segretariato generale delle Nazioni Unite ha notificato per iscritto che l'esportazione di tale merce o prodotto può aver luogo senza l'autorizzazione preventiva del comitato e può essere finanziata tramite il conto presso terzi previa verifica, da parte dei funzionari delle Nazioni Unite, che i prodotti sono stati consegnati all'Iraq;

f) qualsiasi altra merce o prodotto, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione è stata approvata dal comitato.

3. I divieti di cui all'articolo 1, punti 3, 4 e 5 non si applicano:

a) alla fornitura di servizi postali o di telecomunicazione, di servizi medici necessari al funzionamento di ospedali già esistenti, o di servizi a carattere non finanziario derivanti da contratti o modifiche di contratti conclusi prima del 7 agosto 1990, se la loro esecuzione ha avuto inizio anteriormente a tale data;

b) ai voli approvati dal comitato o destinati ad attività delle Nazioni Unite in Iraq, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che il volo è stato autorizzato dal comitato o è destinato ad attività delle Nazioni Unite in Iraq;

c) ai servizi, comprese le operazioni finanziarie, direttamente o indirettamente collegati alle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

4. Ad eccezione delle notifiche e delle domande presentate da organizzazioni internazionali accreditate presso le Nazioni Unite, tutte le notifiche al comitato, le domande di approvazione da parte di tale comitato e le domande di pagamento indirizzate all'OIP devono essere presentate attraverso l'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona, l'entità o l'organismo interessati sono residenti o insediati, che figura nell'elenco di cui all'allegato I. Nel caso di notifiche, domande e richieste di pagamento relative ad esportazioni in Iraq, la richiesta dev'essere accompagnata dal modulo 'Notifica o richiesta d'invio di merci in Iraq' compilato, che figura nell'allegato II.

5. La conferma scritta rilasciata da una delle autorità competenti di cui all'allegato I, cui si fa riferimento nel presente articolo, è valida su tutto il territorio della Comunità.

Appena ricevono un'autorizzazione del comitato o una notifica dell'OIP che un'esportazione non richiede l'approvazione del comitato le autorità competenti di cui all'allegato I trasmettono senza indugio tale conferma scritta alla persona, all'entità o all'organismo interessati.

Le autorità competenti fanno presente alla persona, all'entità o all'organismo interessati che nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione d'esportazione a norma del paragrafo 2, lettera a) o di altra normativa comunitaria in vigore, la conferma non li esenta dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione d'esportazione prima che l'esportazione abbia luogo.

Le autorità competenti rilasciano conferma scritta della notifica al comitato non appena effettuata tale notifica.

6. La conferma dell'autorizzazione riguardante l'esportazione o il transito in Iraq o della notifica di cui al paragrafo 5 è redatta su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato IV ed è rilasciata gratuitamente. Spetta agli Stati membri provvedere alla stampa di tale modulo.

L'esportatore presenta la conferma alle autorità doganali unitamente alla dichiarazione doganale.

All'esportatore può essere richiesta una traduzione di tale conferma in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentata la dichiarazione d'esportazione.

7. Se l'autorizzazione scritta di cui al paragrafo 2, lettera a) è rilasciata da una delle autorità competenti di cui all'allegato I, essa è valida su tutto il territorio della Comunità. L'autorizzazione è redatta su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato V ed è rilasciata gratuitamente. Spetta agli Stati membri provvedere alla stampa di tale modulo.

L'esportatore presenta l'autorizzazione alle autorità doganali unitamente alla dichiarazione doganale.

All'esportatore può essere richiesta una traduzione di tale autorizzazione in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentata la dichiarazione d'esportazione.

8. I moduli di cui ai paragrafi 6 e 7 sono stampati a norma dell'articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni(4). In particolare, la disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata e i moduli sono rivestiti da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.";

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4

Qualsiasi pagamento diretto o indiretto effettuato tramite il conto presso terzi istituito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a norma della risoluzione 986(1995) dovrà essere destinato solo agli scopi indicati nel paragrafo 8 della stessa risoluzione quale riportato nell'allegato III e non dovrà essere utilizzato per nessun altro fine.";

4) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente: "La Commissione è autorizzata ad emendare l'allegato II per conformarlo alle modifiche eventualmente apportate dal comitato.";

5) al regolamento (CE) n. 2465/96 sono aggiunti gli allegati I, II, III, IV e V, che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 47.

(2) GU L 337 del 27.12.1996, pag. 1.

(3) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 880/2002 (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 7).

(4) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2

BELGIO

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Politique d'accès aux marchés

Service: Licences

60, Rue Général Leman B - 1040 Bruxelles Tél. 32 2 206 58 11 Fax 32 2 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur economische betrekkingen

Marktordening

Dienst: vergunningen

60, Generaal Lemanstraat B - 1040 Brussel Tel.: 32 2 206 58 11 Fax: 32 2 230 83 22

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK - 2100 København Ø Tel.: 45 35 46 60 00 Fax: 45 35 46 60 01

GERMANIA

Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Postfach 20 01 00 D - 53170 Bonn Tel. 49 228 300 45 00 Fax 49 228 300 45 99 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Referat 214 Postfach 5160 D - 65726 Eschborn Tel. 49 6196 908 0 Fax 49 6196 908 905 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Referat 412 Postfach 18 02 03 D - 60322 Frankfurt a.M. Tel. 49 69 1564 0 Fax 49 69 1564 444

GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων

Τηλ.: 301 03286021, 03286051 Φαξ: 301 03286094, 03286059 E-mail: e3c@dos.gr Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations

General Directorate for Policy Planning and Implementation

Directory for International Economy Issues

Tel.: 301 03286021, 03286051 Fax: 301 03286094, 03286059 E-mail: e3c@dos.gr

SPAGNA

Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Tel.: 34 91 3493904 Fax: 34 91 3493802 Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil Paseo de la Castellana 67 E - 28071 Madrid Tel.: 34 91 5977000 Fax: 34 91 5975357

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

Sous-direction du commerce international

Bureau E/2 - Prohibitions, agriculture et protection du consommateur

Cellule embargo

23 bis, rue de l'Université F - 75700 Paris 07 SP Tél. 33 1 44 74 48 93 (ou 96) Fax 33 1 44 74 48 97

IRLANDA

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment

Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland Tel.: 353 1-6312534 Fax: 353 1-6312562

ITALIA

Ministero delle Attività Produttive D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV - UOPAT

Viale Boston, 35 I - 00144 Roma Dirigente: Tel. 39 06 59647534 Fax 39 06 59647506 Collaboratori: Tel. 39 06 59933295 Fax 39 06 59932430

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales

Office des licences

BP 113 L - 2011 Luxembourg Tél. 352 478 23 70 Fax 352 46 61 38

PAESI BASSI

Per i prodotti agricoli

Ministerie van Landbouw Directie Juridische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland tel.: 31 70 378 4481 fax: 31 70 378 6127

Per le altre esportazioni

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland tel.: 31 50 5239111 fax: 31 50 5260698 e-mailadres: cdiusgs@bart.nl

Per i voli a destinazione dell'Iraq

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Luchtvaart Postbus 90771 2509 LT Den Haag Nederland tel.: 31 70 351 7526 fax: 31 70 356 3450

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abteilung C/2/2

Außenwirtschaftsadministration

Landstraßer Hauptstrasse 55-57 A - 1030 Wien Tel. 43 1 71100/8327 Fax 43 1 71100/8386

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais

Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas, P - 1399-030 Lisboa e-mail: mne_dgam_spm@hotmail.com Tel.: 351 21 3946702 Fax: 351 21 3946073

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN - 00161 Helsinki/Helsingfors Tel.: 358 9 16 05 59 00 Fax: 358 9 16 05 57 07

SVEZIA

Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor S - 103 39 Stockholm Tel.: 46 8 405 1000 Fax: 46 8 723 1176

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit Department for Trade and Industry (DTI)

Bay 310

4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT United Kingdom Tel.: 44 20 7215 0594 Fax: 44 20 7215 0593

COMUNITÀ EUROPEA

Commission of the European Communities Directorate-general for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel.: 32 2 295 68 80 Fax: 32 2 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Paragrafo 8 della risoluzione 986(1995)

di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2465/96

8. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre seront utilisés par le secrétaire général pour répondre aux besoins humanitaires de la population iraquienne, ainsi qu'aux autres fins ci-après:

a) Financer l'exportation vers l'Iraq, conformément aux modalités établies par le Comité créé par la résolution 661 (1990), des médicaments, fournitures médicales, denrées alimentaires et produits et fournitures de première nécessité pour la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), à condition que:

i) Chaque exportation soit effectuée à la demande du gouvernement iraquien;

ii) L'Iraq garantisse effectivement la distribution équitable des marchandises, sur la base d'un plan soumis au secrétaire général et approuvé par celui-ci, comprenant une description des marchandises concernées;

iii) Le secrétaire général reçoive confirmation authentifiée que les marchandises exportées sont parvenues en Iraq;

b) Compléter, eu égard aux conditions exceptionnelles qui existent dans les trois provinces mentionnées ci-après, la distribution par le gouvernement iraquien des marchandises importées en vertu de la présente résolution, de façon à assurer une distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays, en virant tous les quatre-vingt-dix jours au Programme humanitaire interorganisations des Nations unies exécuté sur le territoire souverain de l'Iraq, dans les trois provinces d'Iraq du Nord de Dohouk, Arbil et Souleimaniyeh, une somme de 130 à 150 millions de dollars des États-Unis; toutefois, si la valeur du pétrole et des produits pétroliers vendus au cours de la période de quatre-vingt-dix jours est inférieure à 1 milliard de dollars des États-Unis, le secrétaire général pourra réduire en conséquence le montant du virement;

c) Virer au Fonds d'indemnisation un pourcentage des fonds déposés au compte séquestre égal à celui fixé par le Conseil au paragraphe 2 de sa résolution 705 (1991) du 15 août 1991;

d) Financer les dépenses afférentes aux inspecteurs indépendants et aux comptables publics agréés ainsi qu'aux activités associées à l'application de la présente résolution qui sont à la charge de l'ONU;

e) Financer les dépenses de fonctionnement courantes de la Commission spéciale, en attendant le remboursement intégral des dépenses liées à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991);

f) Financer toutes dépenses raisonnables engagées en dehors de l'Iraq dont le Comité créé par la résolution 661 (1990) aura établi qu'elles sont directement liées à l'importation d'Iraq de pétrole et de produits pétroliers, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ou à l'exportation vers l'Iraq, ainsi qu'aux activités directement nécessaires à cet égard, des pièces et du matériel autorisés en vertu du paragraphe 9 ci-après;

g) Réserver tous les quatre-vingt-dix jours un montant maximum de 10 millions de dollars des États-Unis sur les fonds déposés sur le compte séquestre aux fins des paiements envisagés au paragraphe 6 de la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992;

ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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