32002R1325

Regolamento (CE) n. 1325/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che avvia un riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, originarie dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/2002 pag. 0027 - 0028


Regolamento (CE) n. 1325/2002 della Commissione

del 22 luglio 2002

che avvia un riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, originarie dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Domanda di riesame

(1) La Commissione ha ricevuto la richiesta di avviare un riesame relativo ai "nuovi esportatori", ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Garg Sales Co. PVT Ltd ("il richiedente"), produttore esportatore in India ("il paese in oggetto").

B. Il Prodotto

(2) Il prodotto in esame è filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente, in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19, originario dell'India ("il prodotto in questione"). Il codice NC è indicato unicamente a titolo informativo.

C. Misura in vigore

(3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio(3), in forza del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 55,6 %, ad eccezione delle importazioni di numerose società, specificamente menzionate, che sono soggette ad aliquote del dazio individuali.

D. Giustificazione del riesame

(4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 1997 e il 31 marzo 1998.

Il richiedente afferma inoltre di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta, e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle misure antidumping summenzionate.

E. Procedimento

(5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(6) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame relativo ai "nuovi esportatori", ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, per determinare il margine di dumping del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.

a) Questionari

Al fine di ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. Inoltre, la Commissione può concedere audizioni alle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

F. Abrogazione del dazio in vigore e registrazione delle importazioni

(7) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, deve essere abrogato il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in oggetto fabbricato e venduto dal richiedente per essere esportato nella Comunità. Parallelamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare gli eventuali futuri dazi da corrispondere.

G. Termini

(8) Per ragioni di buona amministrazione, occorre fissare dei termini entro i quali:

- le parti interessate possano manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le risposte al questionario di cui al considerando 6, lettera a), del presente regolamento, o comunicare qualsiasi altra informazione di cui si debba tenere conto nel corso dell'inchiesta,

- le parti interessate possano presentare una richiesta scritta di essere sentite dalla Commissione.

H. Omessa collaborazione

(9) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(10) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene avviata la revisione del regolamento (CE) n. 1600/1999, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 per determinare se e in quale misura le importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente, in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19, originarie dell'India e prodotte e vendute per essere esportate nella Comunità da Garg Sales Co. PVT Ltd (codice addizionale Taric A999) debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1600/1999.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1600/1999 sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

È chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Salvo indicazione contraria, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare le risposte al questionario di cui al considerando 6, lettera a), del presente regolamento, o comunicare qualsiasi altra informazione, entro 40 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 - 05/16 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 19.