32002R1324

Regolamento (CE) n. 1324/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1163/2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/2002 pag. 0026 - 0026


Regolamento (CE) n. 1324/2002 della Commissione

del 22 luglio 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 1163/2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione(3) prevede deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni per i prodotti agricoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002(5) per quanto riguarda il pagamento della restituzione in caso di restituzione differenziata.

(2) L'articolo 2 precisa che questo regolamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2002. Poiché questa data può causare confusione, occorre precisare a cosa si riferisce l'applicabilità del regolamento.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1163/2002 è sostituito dal seguente: "Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1o luglio 2002."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

(4) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(5) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.