32002R1316

Regolamento (CE) n. 1316/2002 della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 kg, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1247/1999

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 20/07/2002 pag. 0025 - 0025


Regolamento (CE) n. 1316/2002 della Commissione

del 19 luglio 2002

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 kg, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1247/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001(2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1247/1999 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina di peso da 80 a 300 kg, originari di taluni paesi terzi, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003.

(2) Sono state presentate domande di diritti di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1247/1999, è pertanto necessario stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione, presentata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1247/1999, è soddisfatta nella misura dello 0,54172 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.

(2) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.