Regolamento (CE) n. 1292/2002 della Commissione, del 16 luglio 2002, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 2002 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 17/07/2002 pag. 0005 - 0005
Regolamento (CE) n. 1292/2002 della Commissione del 16 luglio 2002 che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 2002 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87(4). (2) Il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il terzo trimestre 2002. Non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il terzo trimestre 2002 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79. Articolo 2 Nei primi dieci giorni del quarto trimestre 2002 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5000 t. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. (2) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18. (3) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. (4) GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7.