32002R1287

Regolamento (CE) n. 1287/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, recante modifica dell'allegato 3 del regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/2002 pag. 0025 - 0025


Regolamento (CE) n. 1287/2002 della Commissione

del 15 luglio 2002

recante modifica dell'allegato 3 del regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98(4),

sentito il comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 950/2002(6), istituisce dei contingenti tariffari per taluni prodotti dell'acciaio oltre i quali devono essere corrisposti dazi supplementari. La Commissione rammenta che l'ammontare dei contingenti tariffari è specificato nell'allegato 3 del suddetto regolamento e che tale ammontare è stato calcolato come indicato nei considerando 66 e 73 del regolamento.

(2) La Commissione è venuta a conoscenza di un errore materiale incorso nel calcolo dell'ammontare dei contingenti relativi ai prodotti numero 5 (fogli laminati a freddo), numero 6 (lamiere dette magnetiche, escluso il tipo GOES) e numero 10 (lamiere quarto). Per ognuno di questi prodotti l'ammontare del contingente avrebbe dovuto essere più elevato di quello che è stato indicato.

(3) L'ammontare del contingente tariffario per il prodotto numero 5 dovrebbe essere di 1114158 tonnellate invece di 935630 tonnellate. Quello per il prodotto numero 6 di 74678 tonnellate invece di 41444 tonnellate e quello per il prodotto numero 10 di 706964 tonnellate invece di 700446 tonnellate. Ne consegue che è necessario modificare l'allegato 3 del regolamento sopra menzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La quarta colonna dell'allegato 3 del regolamento (CE) n. 560/2002, che specifica l'ammontare (in tonnellate) dei contingenti tariffari è modificata come segue:

- in riferimento al prodotto numero 5 "1114158" sostituisce "935630",

- in riferimento al prodotto numero 6 "74678" sostituisce "41444",

- in riferimento al prodotto numero 10 "706964" sostituisce "700446".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

(2) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

(3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

(5) GU L 85 del 28.3.2002, pag. 1.

(6) GU L 145 del 4.6.2002, pag. 12.