Regolamento (CE) n. 1235/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 10/07/2002 pag. 0013 - 0014
Regolamento (CE) n. 1235/2002 della Commissione del 9 luglio 2002 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione(5), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2002(7), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina. (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. (2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7. (3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. (4) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. (5) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49. (6) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. (7) GU L 152 del 12.6.2002, pag. 21. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 9 luglio 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 "ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA>"