Regolamento (CE) n. 1228/2002 della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/2002
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 09/07/2002 pag. 0021 - 0021
Regolamento (CE) n. 1228/2002 della Commissione dell'8 luglio 2002 relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/2002 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio di titoli per le domande successive. (2) I quantitativi richiesti il 1o e il 2 luglio 2002 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e può essere sospeso il rilascio degli stessi per tutte le domande successive. (3) Una verifica ha evidenziato errori palesi per ogni operatore interessato nel regolamento (CE) n. 1218/2002 relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi. Occorre pertanto sostituire e abrogare tale regolamento con effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titoli di importazione richiesti il 1o e il 2 luglio 2002 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina e comunicati alla Commissione il 3 luglio 2002, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 19,23 % del quantitativo richiesto. Articolo 2 Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina è sospeso per le domande presentate dal 3 luglio al 31 dicembre 2002. Articolo 3 Il regolamento (CE) n. 1218/2002 è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2002. Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. (2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.