32002R1194

Regolamento (CE) n. 1194/2002 della Commissione, del 3 luglio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2234/92 recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi di Madera

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 04/07/2002 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 1194/2002 della Commissione

del 3 luglio 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 2234/92 recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1453/2001 ha fissato l'importo dell'aiuto al consumo umano di prodotti a base di latte fabbricati a Madera a 12 EUR per 100 kg di latte intero consegnato alle latterie. Tale aiuto è concesso per il consumo umano di prodotti a base di latte di vacca fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. Il summenzionato articolo autorizza inoltre a Madera la produzione, per il consumo locale, di latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere di origine comunitaria a condizione che tale misura garantisca la raccolta e lo smercio della produzione del latte ottenuto sul posto.

(2) Secondo le stime, il fabbisogno di consumo dell'arcipelago non supera le 4000 tonnellate, corrispondenti al limite della produzione locale per la quale non è applicabile a Madera il regime di prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 582/2002 della Commissione(3). Occorre pertanto limitare a 4000 tonnellate il quantitativo di latte per il quale viene versato alle latterie l'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001 per ogni prodotto ottenuto dalla trasformazione del latte ottenuto sul posto.

(3) Occorre inoltre precisare le modalità di smercio del latte vaccino fresco prodotto a Madera che beneficia dell'aiuto al consumo umano e del volume minimo che dev'essere contenuto nel latte UHT ricostituito destinato al consumo locale. Un volume minimo del 15 % appare idoneo a garantire la raccolta e lo smercio della produzione locale.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2234/92 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95(5), deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(5) Dato che le disposizioni relative all'importo dell'aiuto e i prodotti ammissibili sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1453/2001, è opportuno rendere applicabile il presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento summenzionato.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2234/92 è modificato nel modo seguente:

1) Il paragrafo 1 dell'articolo 1 è sostituto dal testo seguente: "1. L'aiuto al consumo umano di prodotti a base di latte fabbricati a Madera, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001 viene erogato limitatamente a 4000 tonnellate di latte intero per un periodo di dodici mesi."

2) Il paragrafo 2 dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "2. Il latte prodotto a Madera che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve essere interamente utilizzato per la fabbricazione in loco di prodotti a base di latte destinati esclusivamente al consumo locale."

3) È aggiunto l'articolo 1 bis seguente: "Articolo 1 bis

Il latte UHT ricostituito di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1453/2001 deve contenere almeno il 15 % di latte fresco prodotto sul posto."

4) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

(2) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

(3) GU L 89 del 5.4.2002, pag. 7.

(4) GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 102.

(5) GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.