32002R1186

Regolamento (CE) n. 1186/2002 della Commissione, del 2 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 03/07/2002 pag. 0004 - 0004


Regolamento (CE) n. 1186/2002 della Commissione

del 2 luglio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno(1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 434/2002(3), ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000.

(2) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 94/2002 definisce alcune modalità delle procedure di esame e di approvazione da parte della Commissione dei programmi elaborati dalle organizzazioni professionali o interprofessionali.

(3) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 94/2002 prevede, ove si applichi l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2826/2000, alcuni elementi della procedura di esame e di approvazione da parte della Commissione dei programmi presentati dagli Stati membri.

(4) Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, è opportuno precisare che le procedure di cui sopra sono completate da una decisione della Commissione sui programmi ammissibili, nel rispetto delle disponibilità di bilancio indicative di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 94/2002.

(5) Occorre pertanto adattare in conformità l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 94/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso nella riunione congiunta dei comitati di gestione e di promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 94/2002 è sostituito dal testo seguente: "3. Dopo aver verificato i programmi riportati nell'elenco definitivo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione decide, entro il 15 novembre e per la prima volta entro il 14 agosto 2002, i programmi che essa può cofinanziare nel quadro delle disponibilità di bilancio indicative di cui all'allegato III del presente regolamento.

La Commissione comunica tale decisione ai comitati di gestione congiunti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2826/2000."

Articolo 2

L'ultima frase dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 94/2002 è sostituita dal testo seguente: "La Commissione decide, entro il 15 dicembre e per la prima volta entro il 30 settembre 2002, i programmi che essa può cofinanziare nel quadro delle disponibilità di bilancio indicative di cui all'allegato III del presente regolamento.

La Commissione comunica tale decisione ai comitati di gestione congiunti."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 328 del 21.12.2000, pag. 2.

(2) GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20.

(3) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 6.