Regolamento (CE) n. 1179/2002 della Commissione, del 1° luglio 2002, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare
Gazzetta ufficiale n. L 172 del 02/07/2002 pag. 0006 - 0010
Regolamento (CE) n. 1179/2002 della Commissione del 1o luglio 2002 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob. (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari. (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario(3). È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato. Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. (2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10. (3) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23. ALLEGATO Note: LOTTO A 1. Azione n.: 274/01 2. Beneficiario(2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario 4. Paese di destinazione: Liberia 5. Prodotto da mobilitare: semola di granturco 6. Quantitativo totale (t nette): 3000 7. Numero di lotti: 1 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.14] 9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.1] 10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità 12. Stadio di consegna previsto(8): reso porto di sbarco - franco banchina 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco - fob stivato 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: Monrovia 16. Luogo di destinazione: - porto o magazzino di transito: - - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 8.9.2002 - 2o termine: 22.9.2002 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 5-18.8.2002 - 2o termine: 19-31.8.2002 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 16.7.2002 - 2o termine: 30.7.2002 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B - 1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 26.6.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 935/2002 della Commissione (GU L 144 dell'1.6.2002, pag. 31) LOTTO B 1. Azione n.: 293/01 2. Beneficiario(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 767; fax 36 41 701; telex 30960 EURON NL 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario 4. Paese di destinazione: Eritrea 5. Prodotto da mobilitare: frumento tenero 6. Quantitativo totale (t nette): 13500 7. Numero dei lotti: 1 in 2 partite (B1: 11250 tonnellate; B2: 2250 tonnellate) 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 1] 9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3] 10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità 12. Stadio di consegna previsto(8): reso porto di sbarco - franco banchina 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco - fob stivato 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: B1: Massawa; B2: Assab 16. Luogo di destinazione: - porto o magazzino di transito: - - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 8.9.2002 - 2o termine: 22.9.2002 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 5-11.8.2002 - 2o termine: 19-25.8.2002 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 16.7.2002 - 2o termine: 30.7.2002 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 26.6.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 935/2002 della Commissione (GU L 144 dell'1.6.2001, pag. 31) LOTTO C 1. Azioni n.: 289/01 (C1); 290/01 (C2) 2. Beneficiario(2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; fax 36 41 701; telex 30 960 EURON NL 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario 4. Paese di destinazione: Angola 5. Prodotto da mobilitare: granturco 6. Quantitativo totale (t nette): 8811 7. Numero dei lotti: 1 in 2 partite (C1: 4026 tonnellate; C2: 4785 tonnellate) 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 4] 9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3] 10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità 12. Stadio di consegna previsto(8): reso porto di sbarco - franco banchina 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco - fob stivato 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: Luanda (C1); Lobito (C2) 16. Luogo di destinazione: - porto o magazzino di transito: - - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 15.9.2002 - 2o termine: 29.9.2002 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 5-11.8.2002 - 2o termine: 19-25.8.2002 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 16.7.2002 - 2o termine: 30.7.2002 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, B - 1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 26.6.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 935/2002 della Commissione (GU L 144 dell'1.6.2002, pag. 31) (1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05]. (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari. (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131. (4) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato. (5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente: - certificato fitosanitario. (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: "la dicitura 'Comunità europea'". (7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola. (8) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].