32002R1112

Regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 27/06/2002 pag. 0014 - 0030


Regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione

del 20 giugno 2002

che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/48/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE. La prima fase di detto programma è stata stabilita con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione(4). Tale prima fase è in corso. La seconda e la terza fase di lavoro, anch'esse in corso, sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio(5).

(2) Per tutte le sostanze attive non incluse nella prima, nella seconda e nella terza fase del programma è prevista una quarta fase di lavori. Per alcune categorie di sostanze attive è opportuno indicare quali specifiche sostanze attive, o a quali condizioni di utilizzo, sono da inserire nella quarta fase del programma.

(3) Occorre prevedere una procedura di notifica che dia la possibilità ai produttori di informare la Commissione del loro interesse all'iscrizione di una determinata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e del loro impegno a presentare tutte le informazioni richieste, necessarie per una corretta valutazione e per la decisione in merito a tale sostanza attiva, in base ai criteri per l'iscrizione stabiliti all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. Tali informazioni consentirebbero di fissare le successive priorità del programma di lavoro e di decidere se le suddette sostanze potranno rimanere sul mercato dopo il 25 luglio 2003 in attesa dell'esito della valutazione circa la conformità dell'utilizzo delle sostanze stesse ai requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE.

(4) Devono essere definiti gli obblighi del notificante riguardo alla forma, ai termini e alle autorità destinatarie delle informazioni. Diverse categorie di sostanze attive richiedono diversi livelli di notifica. Per alcune categorie di sostanze attive sono stati stabiliti i dati richiesti e i criteri di valutazione. È pertanto necessario che i produttori informino in maniera particolareggiata sullo stato di completezza dei loro fascicoli e sui parametri corrispondenti e si impegnino a fornire un fascicolo completo entro un termine stabilito. Per le restanti sostanze attive i produttori dovrebbero fornire le informazioni di base necessarie ad identificare la sostanza attiva e le sue utilizzazioni nonché impegnarsi a presentare un fascicolo entro un termine stabilito.

(5) La notifica di un fascicolo non deve essere una condizione per la possibilità, dopo l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di porre in commercio prodotti fitosanitari soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

(6) Le procedure stabilite nel presente regolamento lasciano impregiudicate procedure ed azioni che possono essere avviate nel quadro di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive(6), modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE della Commissione(7), qualora la Commissione disponga di informazioni secondo cui i relativi requisiti possono essere soddisfatti.

(7) Alla luce delle conclusioni della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti relativamente al programma, prevista all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione adotterà altre norme che consentano di completare il più presto possibile la valutazione e le decisioni concernenti le sostanze attive per le quali sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento in materia di notifica.

(8) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, una decisione della Commissione non deve includere sostanze attive nell'allegato I se non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE o se le informazioni e i dati richiesti non sono stati trasmessi entro il termine prescritto. In tal caso gli Stati membri devono ritirare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Può tuttavia rivelarsi opportuno, in casi particolari e debitamente giustificati dagli Stati membri, prorogare tale ritiro per alcune utilizzazioni indispensabili e per le quali non esistono alternative ai fini di una protezione efficace dei vegetali o dei prodotti vegetali, tali da consentire di sostituire i prodotti ritirati. La necessità di riesaminare queste disposizioni dovrà essere dimostrata caso per caso.

(9) Qualora per una particolare sostanza attiva non siano soddisfatti i requisiti del presente regolamento concernenti la notifica, le parti interessate possono chiedere l'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE applicando le procedure dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE ad una data successiva.

(10) I produttori sono tenuti a sostenere i costi della valutazione necessaria per dimostrare che i loro prodotti sono idonei alla commercializzazione. Va pertanto versata una tassa all'autorità designata dalla Commissione per esaminare le notifiche delle sostanze attive.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione iniziale della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in appresso "la direttiva".

2. L'attuazione iniziale della quarta fase riguarda la notifica delle sostanze attive di cui agli allegati I e II del presente regolamento per poterle inserire in un successivo elenco prioritario di sostanze attive ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva. L'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva non si applicano alle sostanze elencate, o a cui è fatto riferimento, negli allegati I e II prima della conclusione delle procedure previste dal presente regolamento al riguardo di tali sostanze.

3. Il presente regolamento si applica fermi restando:

a) i riesami da parte degli Stati membri, particolarmente nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva;

b) i riesami da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva;

c) le valutazioni effettuate in forza della direttiva 79/117/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "produttore":

- per le sostanze attive prodotte all'interno della Comunità, il fabbricante o la persona stabilita all'interno della Comunità e designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini della conformità al presente regolamento,

- per le sostanze attive prodotte al di fuori della Comunità, la persona stabilita all'interno della Comunità e designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo all'interno della Comunità ai fini della conformità al presente regolamento,

- per le sostanze attive per le quali viene effettuata una notifica in comune oppure viene presentato un fascicolo in comune, l'associazione di produttori stabilita all'interno della Comunità e designata dai produttori di cui al primo o al secondo trattino ai fini della conformità al presente regolamento;

b) "fabbricante": la persona che fabbrica la sostanza attiva in proprio o che ne appalta ad altri la fabbricazione;

c) "comitato": il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 19 della direttiva.

Articolo 3

Autorità nazionale

1. Gli Stati membri incaricano una o più autorità dell'esecuzione degli obblighi che loro incombono in base al programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.

2. In ogni Stato membro un'autorità, indicata nell'allegato VI, coordina e garantisce tutti i necessari contatti con i produttori, gli altri Stati membri e la Commissione in conformità del presente regolamento. Ogni Stato membro informa la Commissione e l'autorità di coordinamento designata di ciascun altro Stato membro delle eventuali modificazioni degli estremi comunicati riguardanti l'autorità di coordinamento designata.

CAPITOLO 2

QUARTA FASE DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Articolo 4

Notifica di base

1. Il produttore che desideri che venga iscritta nell'allegato I della direttiva una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente regolamento ne invia notifica all'ente di cui all'allegato V. La Commissione controlla periodicamente l'esecuzione dei compiti indicati nell'allegato V affidati all'ente designato nell'allegato. Qualora i compiti non fossero eseguiti in modo adeguato, può essere decisa la designazione di un altro ente, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19 della direttiva.

2. Una notifica distinta è presentata per ogni sostanza attiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento conformemente al modello che figura nell'allegato III, parte 1, e comprendente un impegno scritto a presentare un fascicolo.

3. Il produttore che non abbia notificato, entro i termini di cui al paragrafo 2, una determinata sostanza attiva di cui al paragrafo 1 o la cui notifica sia stata respinta conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, sarà autorizzato a partecipare al riesame soltanto collettivamente con uno o più notificanti della sostanza attiva in questione, compreso uno Stato membro che ha presentato notifica in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, la cui notifica sia stata accettata conformemente all'articolo 6, presentando un fascicolo in comune.

Articolo 5

Notifica completa

1. Il produttore che desideri che venga iscritta nell'allegato I della direttiva una delle sostanze attive indicate nell'allegato II del presente regolamento ne invia notifica all'ente designato nell'allegato V.

2. Una notifica distinta è presentata per ogni sostanza attiva come segue:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una prima notifica conformemente al modello riportato nell'allegato III, parte 1; e

b) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una seconda notifica conformemente al modello riportato nell'allegato III, parte 2, comprendente un impegno scritto a presentare un fascicolo completo.

3. Il produttore che non abbia notificato, entro i termini di cui al paragrafo 2, una determinata sostanza attiva di cui al paragrafo 1 o la cui notifica sia stata respinta conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, sarà autorizzato a partecipare al riesame soltanto collettivamente con uno o più notificanti della sostanza attiva in questione, compreso uno Stato membro che ha presentato notifica in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, la cui notifica sia stata accettata conformemente all'articolo 6, presentando un fascicolo in comune.

Articolo 6

Esame delle notifiche di base e delle notifiche complete

1. Entro due mesi dal termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), la Commissione informa il comitato in merito alle notifiche pervenute entro i termini previsti.

2. Uno Stato membro può manifestare il proprio interesse ad iscrivere nell'allegato I della direttiva una sostanza attiva per la quale nessun produttore ha presentato notifica informandone l'ente designato nell'allegato V conformemente all'articolo 4 o 5. Tali notifiche devono essere presentate il prima possibile e, in particolare, entro tre mesi da quando la Commissione ha comunicato allo Stato membro che nessuna notifica era stata presentata per detta sostanza. Uno Stato membro che ha presentato una notifica viene di conseguenza considerato un produttore ai fini della valutazione della sostanza attiva di cui trattasi.

3. Entro sei mesi dai termini indicati nell'articolo 4, paragrafo 2 e nell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione informa il comitato circa l'ammissibilità delle notifiche ricevute, tenendo conto dei criteri enunciati all'allegato IV, parti 1 e 2.

4. Le modalità concernenti la presentazione dei fascicoli, i termini di presentazione nonché il regime pecuniario da applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata ricevuta una notifica ammissibile saranno precisati in un regolamento che la Commissione adotterà conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.

5. La Commissione decide, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, di non includere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive elencate nell'allegato I o II del presente regolamento per le quali non è stata presentata una notifica ammissibile entro i termini prescritti. Nella decisione vengono esposti i motivi della mancata inclusione. Gli Stati membri ritirano l'autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive entro il periodo fissato nella decisione.

CAPITOLO 3

TASSE

Articolo 7

Tasse relative alle notificazioni per la quarta fase del programma di lavoro

1. Un produttore che presenta una notifica conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 versa all'ente designati nell'allegato V, all'atto della presentazione, una tassa di 750 EUR per ogni sostanza attiva. La tassa viene utilizzata esclusivamente per finanziare i costi sostenuti nell'espletamento dei compiti di cui all'allegato V.

2. Un produttore che presenta una notifica conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), versa all'ente designato nell'allegato V, all'atto della presentazione, una tassa di 5000 EUR per ogni sostanza attiva. La tassa viene utilizzata esclusivamente per finanziare i costi sostenuti nell'espletamento dei compiti di cui all'allegato V.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Misure provvisorie

Per una sostanza attiva per la quale non è stata presentata alcuna notifica ammissibile la Commissione può, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE e ove siano state fornite dallo Stato membro prove tecniche supplementari intese a dimostrare la necessità di continuare ad utilizzare detta sostanza e la mancanza di alternative efficaci, stabilire con una decisione un periodo di eliminazione sufficientemente lungo da consentire l'elaborazione di idonee alternative.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 9.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 148 del 6.6.2002, pag. 19.

(3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

(5) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(6) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

(7) GU L 92 del 13.4.1991, pag. 42.

ALLEGATO I

Sostanze attive rientranti nella quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE

Tutte le sostanze attive (incluse le loro varianti, come i sali, gli esteri o le ammine) presenti sul mercato prima del 25 luglio 1993, ad eccezione di quelle elencate in:

- regolamento (CEE) n. 3600/92,

- regolamento (CE) n. 451/2000,

- allegato II del presente regolamento.

Nonostante le eccezioni di cui sopra, le sostanze che precedentemente erano ritenute disciplinate dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1), ma che, a seguito del chiarimento della portata della direttiva, sono attualmente considerate rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 91/414/CEE e sono state incluse nel regolamento (CE) n. 451/2000, possono essere notificate ai sensi dell'articolo 4. Ciò vale in particolare per le sostanze autorizzate come disinfettanti e cioè prodotti applicati indirettamente (ad esempio per la disinfezione o la disinfestazione di depositi vuoti o altre strutture e articoli come serre, vivai, container, scatole, sacchi, ecc.), il cui impiego ha lo scopo di distruggere organismi esclusivamente e specificamente dannosi per vegetali o prodotti vegetali e, dopo il trattamento, nelle strutture trattate potranno svilupparsi o essere conservati soltanto vegetali o i prodotti vegetali.

Tutte le sostanze appartenenti alle seguenti categorie devono essere notificate anche se non sono indicate nella tabella in appresso:

- sostanze attive il cui impiego è autorizzato nei prodotti alimentari per l'uomo o negli alimenti per animali conformemente alla legislazione dell'Unione europea,

- sostanze attive consistenti in estratti vegetali,

- sostanze attive che sono prodotti animali o da questi derivati per semplice trasformazione,

- le sostanze attive che sono o saranno esclusivamente utilizzate come esche o insettifughi (inclusi i feromoni); le sostanze attive che sono o saranno esclusivamente utilizzate in trappole e/o dispensatori, in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(2) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

In particolare, devono essere notificate conformemente all'articolo 5 tutte le sostanze elencate o rientranti in una delle categorie indicate qui in appresso:

(4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-il-acetato

(4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol

(7Z-11Z)-7,11-Esadien-1-il-acetato

(E)-10-Dodecenil acetato

(E)-11-Tetradecenil acetato

(E)7-(Z)9-Dodecadienil acetato

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol

(E/Z)-8-Dodecenil acetato

(Z)-11-Esadecanolo

(Z)-11-Tetradecen-1-il-acetato

(Z)-13-Ottadecanolo

(Z)-3-Metil-6-isopropenil-3,4-decadien-1-il

(Z)-3-Metil-6-isopropenil-9-decen-1-il-acetato

(Z)-5-Dodecen-1-il-acetato

(Z)-7-Tetradecanolo

(Z)-7-Tetradecenal

(Z)-8-Dodecenol

(Z)-8-Dodecenil acetato

(Z)-9-Dodecenil acetato

(Z)-9-Esadecenal

(Z)-9-Tetradecenil acetato

(Z)-9-Tricosene

(Z,E)-11-Tetradecadien-1-il-acetato

(Z,Z) Ottadienil acetato

1,7-Diossaspiro-5,5-undecano

1-Decanol

2-Fenilfenol (incluso sale sodico)

2-Alcole propilico

3,7-Dimetil-2,6-ottadien-1-ol

3,7-Dimetil-2,6-ottadienal

4-cloro-3-metilfenol

5-Decen-1-ol

5-Decen-1-il-acetato

6-Benziladenina

7,8-Epossi-2-metil-ottadecano

7-Metil-3-metilene-7-ottene-1-il-propionato

Acido acetico

Basi acridiniche

Cloruro di alchildimetilbenzilammonio

Cloruro di alchildimetiletilbenzilammonio

Solfato di alluminio e ammonio

Solfato di alluminio

Aminoacidi

Carbonato di ammonio

Idrossido di ammonio

Solfato di ammonio

Antrachinone

Azadiractin

Nitrato di bario

Bifenil

Olio di Dippel

Acido borico

Carburo di calcio

Caseina in polvere e lattosio in polvere

Cloruro di calcio

Idrossido di calcio

Ossido di calcio

Anidride carbonica

Cloridrato di Poli(imino imido biguanidina)

Clorofillina

Cloruro di colina

cis-7,trans-11-Esadecadienil acetato

cis-Zeatina

Citronellol

Cisteina

Denathonium benzoato

Cloruro didecil-dimetilammonio

Cloruro dioctildimetilammonio

Dodecil alcole

EDTA e suoi sali

Etanolo

Etossichina

Farnesol

Acidi grassi, loro esteri e sali quali(3):

- Acido decanoico

- Etilesanoato

- Etiloleato

- Sale potassico di acido grasso

- Acido pelargonico

Alcoli grassi

Acido folico

Formaldeide

Acido formico

Estratto d'aglio

Gelatina

Acido gibberellico

Gibberellina

Glutaraldeide

Grasso (fasce ad anello su alberi da frutta)

Perossido di idrogeno

Proteine idrolizzate

Acido indolilacetico

Acido indolilbutirrico

Solfato di ferro

Kieselgur (terra diatomacea)

Acido lattico

Bromuro di laurildimetilbenzilammonio

Cloruro di laurildimetilbenzilammonio

Lecitina

Fosfato di calce

Zolfo calcico

Metil nonil chetone

Metil-trans-6-nonenoato

Naftalene

1-Naftilacetammide

Acido 1-naftilacetico

2-Naftilossiacetammide

Acido 2-naftilossiacetico

Estere etilico dell'acido naftilacetico

Nicotina

Azoto

Cloruro di octildecildimetilammonio

Estratto di cipolla

Ossichinolina

Papaina

Olio di paraffina

p-Cresil acetato

Pepe

Oli di petrolio

Ferodim

Acido fosforico

Foxim

Oli vegetali quali(4):

- Olio di noce di cocco

- Olio di Dafne

- Oli eterici

- Olio di eucalipto

- Olio di mais

- Olio d'oliva

- Olio d'arachide

- Olio di Pinus

- Olio di colza

- Olio di soia

- Olio di girasole

Permanganato di potassio

Sorbato di potassio

Pronumone

Acido propionico

Piretrine

Sabbia quarzosa

Quassia

Composti quaternari d'ammonio

Derivati di chinolina

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale

Resine e polimeri

Polvere di roccia

Rotenone

Estratto d'alga marina

Alghe marine

Acido sebacico

Serricornina

Silicati (di sodio e potassio)

Ioduro d'argento

P-toluenesolfoclorammide di sodio

Saponi a base di sodio e di potassio

Cloruro di sodio

Idrogenocarbonato di sodio

Idrossido di sodio

Ipoclorito di sodio

Laurilsolfato di sodio

Metabisulfito di sodio

o-benzil-p-clorfenossido di sodio

Orto fenil fenolo di sodio

Propionato di sodio

p-t-amilfenossido di sodio

Tetraborato di sodio

Estratto di soia

Olio di soia, epossilato

Zolfo e anidride solforosa

Acido solforico

Oli di catrame

Trans-6-Nonen-1-ol

Trans-9-Dodecil acetato

Trimedlure

Urea

Cere

(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(3) Ogni acido grasso deve essere notificato separatamente, ma non le sue varianti.

(4) Ogni olio vegetale deve essere notificato separatamente.

ALLEGATO II

Tutte le sostanze attive (incluse loro varianti quali sali, esteri o ammine) soggette a notificazione completa per la quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva

Sostanze attive (incluse le loro varianti) presenti sul mercato prima del 25 luglio 1993 che:

1) sono microorganismi (virus inclusi), comprendenti:

Aschersonia aleyrodis

Agrotis segetum granulosis virus

Bacillus sphaericus

Bacillus thuringiensis comprendente(1):

- sottospecie aizawai

- sottospecie israelensis

- sottospecie kurstaki

- sottospecie tenebrionis

Beauveria bassiana

Beauveria brongniartii (sinonimo: B. tenella)

Cydia pomonella granulosis virus

Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus

Metarhizium anisopliae

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

Phlebiopsis gigantea

Streptomyces griseoviridis

Virus del mosaico del pomodoro

Trichoderma harzianum

Trichoderma polysporum

Trichoderma viride

Verticillium dahliae Kleb.

Verticillium lecanii

2) sono utilizzati come rodonticidi [prodotti applicati in zone di colture vegetali (campi agricoli, serre, foreste) per proteggere vegetali o prodotti vegetali temporaneamente conservati in zone di crescita vegetale all'aperto senza l'impiego di apparecchiature di immagazzinamento], comprendenti:

Brodifacoum

Bromadiolone

Brometalin

Calciferol

Fosfato di calcio

Cloralose

Clorofacinone

Colecalciferol

Coumaclor

Coumafuril

Coumatetralil

Crimidina

p-Diclorobenzene

Difenacoum

Difetialone

Difacinone

Etanetiol

Flocumafen

Fluoroacetammide

Isoval

Papaina

Fosfina e prodotti producenti fosfina quali:

- Fosfuro d'alluminio

- Fosfuro di calcio

- Fosfuro di magnesio

- Fosfuro di zinco

Piranocumarin

Scilliroside

Cianuro di sodio

Dimetilarsinato di sodio

Stricnina

Sulfachinossalina

Solfato di tallio

Tiourea

Fosfato tricalcico

3) sono utilizzate su vegetali o prodotti vegetali conservati, comprendenti:

Cianuri quali:

- Cianuro di calcio

- Acido cianidrico

- Cianuro di sodio

Fosfina e prodotti producenti fosfina quali:

- Fosfuro d'alluminio

- Fosfuro di magnesio

(1) Ogni sottospecie deve essere notificata separatamente.

ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

PARTE 1

Criteri di accettazione delle notifiche di cui all'articolo 4

Una notifica verrà accettata solo se:

1) è presentata entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

2) è introdotta da un notificante che è un produttore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), per una sostanza attiva ai sensi della direttiva, posta sul mercato ed utilizzata per fini fitosanitari;

3) è presentata nel formato specificato all'allegato III, parte 1;

4) è stata pagata una tassa come previsto all'articolo 7, paragrafo 1.

PARTE 2

Criteri di accettazione delle notifiche di cui all'articolo 5

Una notifica verrà accettata solo se:

1) è presentata entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

2) è introdotta da un notificante che è un produttore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), per una sostanza attiva ai sensi della direttiva, posta sul mercato ed utilizzata per fini fitosanitari;

3) è presentata nel formato specificato all'allegato III, parte 2;

4) se dal controllo della completezza risulta che il fascicolo disponibile al momento è sufficientemente completo oppure se viene proposto uno scadenzario per completarlo;

5) se l'elenco dei parametri è sufficientemente completo;

6) è stata pagata una tassa come previsto all'articolo 7, paragrafo 2.

ALLEGATO V

Ente designato di cui agli articoli 4 e 5

L'ente seguente è designato ad espletare, in nome della Commissione, i compiti di cui all'articolo 6:

Biologische Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft, (RENDER 4) Messeweg 11-12, D-38104 Braunschweig (indirizzo elettronico: http://www.bba.de/english/render.htm oppure: render@bba.de). La tassa di cui all'articolo 7 deve essere versata a:

Bundeskasse Halle

Conto n.: 8000 10 20

BLZ 800 000 00, Landeszentralbank Halle

IBAN: DE 588 00 00 00 00 8000 10 20

BIC: ZBNS DE 21 800

(Riferimento: "BBA-RENDER 4", menzionando il numero di riferimento della notifica).

Il suddetto ente:

1) esaminerà le notificazioni di cui agli articoli 4 e 5;

2) trasmetterà ai notificanti il formato della notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2;

3) esaminerà le notifiche ed eventualmente consulterà esperti di altri Stati membri alla luce dei criteri di accettabilità di cui all'allegato IV;

4) riferirà alla Commissione, entro 3 mesi dal termine previsto all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, in merito all'accettabilità delle notifiche pervenutegli;

5) metterà a disposizione della Commissione le notifiche pervenutegli;

6) metterà a disposizione della Commissione un resoconto dettagliato;

7) qualora l'importo totale delle tasse versate da tutti i notificanti superi le spese effettive per l'esame e il trattamento amministrativo di tutte le notifiche, rimborserà ai notificanti l'importo in eccedenza ripartito in parti uguali.

ALLEGATO VI

AUTORITÀ DI COORDINAMENTO NEGLI STATI MEMBRI

AUSTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Spargelfeldstraße 191 A - 1226 Wien

BELGIO

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture Service qualité des matières premières et analyses

WTC 3, 8e étage

Boulevard S. Bolivar 30 B - 1000 Bruxelles

DANIMARCA

Ministry of Environment Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29 DK - 1401 Copenhagen K

GERMANIA

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP) Messeweg 11-12 D - 38104 Braunschweig

GRECIA

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-5 Hippokratous Street GR - 10164 Athens

SPAGNA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

C/ Ciudad de Barcelona, 118-120 E - 28007 Madrid

FINLANDIA

Plant Production Inspection Centre Pesticide Division P.O. BOX 42 FIN - 00501 Helsinki

FRANCIA

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction générale de l'alimentation

Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15

IRLANDA

Pesticide Control Service Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock Dublin 15 Ireland

ITALIA

Ministero della Sanità Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

Ufficio XIV

Piazza G. Marconi, 25 I - 00144 Roma

LUSSEMBURGO

Administration des services techniques de l'agriculture Service de la protection des végétaux Boîte postale 1904 16, route d'Esch L - 1019 Luxembourg

PAESI BASSI

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen PO Box 217 6700 AE Wageningen Nederland

PORTOGALLO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas, Quinta do Marquês P - 2780-155 Oeiras

SVEZIA

National Chemicals Inspectorate P.O. Box 1384 S - 17127 Solna

REGNO UNITO

Pesticides Safety Directorate Department for Environment, Food and Rural Affairs Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, Y01 7PX United Kingdom