Regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 27/06/2002 pag. 0014 - 0030
Regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione del 20 giugno 2002 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/48/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, considerando quanto segue: (1) La Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE. La prima fase di detto programma è stata stabilita con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione(4). Tale prima fase è in corso. La seconda e la terza fase di lavoro, anch'esse in corso, sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio(5). (2) Per tutte le sostanze attive non incluse nella prima, nella seconda e nella terza fase del programma è prevista una quarta fase di lavori. Per alcune categorie di sostanze attive è opportuno indicare quali specifiche sostanze attive, o a quali condizioni di utilizzo, sono da inserire nella quarta fase del programma. (3) Occorre prevedere una procedura di notifica che dia la possibilità ai produttori di informare la Commissione del loro interesse all'iscrizione di una determinata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e del loro impegno a presentare tutte le informazioni richieste, necessarie per una corretta valutazione e per la decisione in merito a tale sostanza attiva, in base ai criteri per l'iscrizione stabiliti all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. Tali informazioni consentirebbero di fissare le successive priorità del programma di lavoro e di decidere se le suddette sostanze potranno rimanere sul mercato dopo il 25 luglio 2003 in attesa dell'esito della valutazione circa la conformità dell'utilizzo delle sostanze stesse ai requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. (4) Devono essere definiti gli obblighi del notificante riguardo alla forma, ai termini e alle autorità destinatarie delle informazioni. Diverse categorie di sostanze attive richiedono diversi livelli di notifica. Per alcune categorie di sostanze attive sono stati stabiliti i dati richiesti e i criteri di valutazione. È pertanto necessario che i produttori informino in maniera particolareggiata sullo stato di completezza dei loro fascicoli e sui parametri corrispondenti e si impegnino a fornire un fascicolo completo entro un termine stabilito. Per le restanti sostanze attive i produttori dovrebbero fornire le informazioni di base necessarie ad identificare la sostanza attiva e le sue utilizzazioni nonché impegnarsi a presentare un fascicolo entro un termine stabilito. (5) La notifica di un fascicolo non deve essere una condizione per la possibilità, dopo l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di porre in commercio prodotti fitosanitari soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE. (6) Le procedure stabilite nel presente regolamento lasciano impregiudicate procedure ed azioni che possono essere avviate nel quadro di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive(6), modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE della Commissione(7), qualora la Commissione disponga di informazioni secondo cui i relativi requisiti possono essere soddisfatti. (7) Alla luce delle conclusioni della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti relativamente al programma, prevista all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione adotterà altre norme che consentano di completare il più presto possibile la valutazione e le decisioni concernenti le sostanze attive per le quali sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento in materia di notifica. (8) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, una decisione della Commissione non deve includere sostanze attive nell'allegato I se non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE o se le informazioni e i dati richiesti non sono stati trasmessi entro il termine prescritto. In tal caso gli Stati membri devono ritirare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Può tuttavia rivelarsi opportuno, in casi particolari e debitamente giustificati dagli Stati membri, prorogare tale ritiro per alcune utilizzazioni indispensabili e per le quali non esistono alternative ai fini di una protezione efficace dei vegetali o dei prodotti vegetali, tali da consentire di sostituire i prodotti ritirati. La necessità di riesaminare queste disposizioni dovrà essere dimostrata caso per caso. (9) Qualora per una particolare sostanza attiva non siano soddisfatti i requisiti del presente regolamento concernenti la notifica, le parti interessate possono chiedere l'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE applicando le procedure dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE ad una data successiva. (10) I produttori sono tenuti a sostenere i costi della valutazione necessaria per dimostrare che i loro prodotti sono idonei alla commercializzazione. Va pertanto versata una tassa all'autorità designata dalla Commissione per esaminare le notifiche delle sostanze attive. (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI Articolo 1 Campo d'applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione iniziale della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in appresso "la direttiva". 2. L'attuazione iniziale della quarta fase riguarda la notifica delle sostanze attive di cui agli allegati I e II del presente regolamento per poterle inserire in un successivo elenco prioritario di sostanze attive ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva. L'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva non si applicano alle sostanze elencate, o a cui è fatto riferimento, negli allegati I e II prima della conclusione delle procedure previste dal presente regolamento al riguardo di tali sostanze. 3. Il presente regolamento si applica fermi restando: a) i riesami da parte degli Stati membri, particolarmente nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva; b) i riesami da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva; c) le valutazioni effettuate in forza della direttiva 79/117/CEE. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) "produttore": - per le sostanze attive prodotte all'interno della Comunità, il fabbricante o la persona stabilita all'interno della Comunità e designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini della conformità al presente regolamento, - per le sostanze attive prodotte al di fuori della Comunità, la persona stabilita all'interno della Comunità e designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo all'interno della Comunità ai fini della conformità al presente regolamento, - per le sostanze attive per le quali viene effettuata una notifica in comune oppure viene presentato un fascicolo in comune, l'associazione di produttori stabilita all'interno della Comunità e designata dai produttori di cui al primo o al secondo trattino ai fini della conformità al presente regolamento; b) "fabbricante": la persona che fabbrica la sostanza attiva in proprio o che ne appalta ad altri la fabbricazione; c) "comitato": il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 19 della direttiva. Articolo 3 Autorità nazionale 1. Gli Stati membri incaricano una o più autorità dell'esecuzione degli obblighi che loro incombono in base al programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. 2. In ogni Stato membro un'autorità, indicata nell'allegato VI, coordina e garantisce tutti i necessari contatti con i produttori, gli altri Stati membri e la Commissione in conformità del presente regolamento. Ogni Stato membro informa la Commissione e l'autorità di coordinamento designata di ciascun altro Stato membro delle eventuali modificazioni degli estremi comunicati riguardanti l'autorità di coordinamento designata. CAPITOLO 2 QUARTA FASE DEL PROGRAMMA DI LAVORO Articolo 4 Notifica di base 1. Il produttore che desideri che venga iscritta nell'allegato I della direttiva una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente regolamento ne invia notifica all'ente di cui all'allegato V. La Commissione controlla periodicamente l'esecuzione dei compiti indicati nell'allegato V affidati all'ente designato nell'allegato. Qualora i compiti non fossero eseguiti in modo adeguato, può essere decisa la designazione di un altro ente, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19 della direttiva. 2. Una notifica distinta è presentata per ogni sostanza attiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento conformemente al modello che figura nell'allegato III, parte 1, e comprendente un impegno scritto a presentare un fascicolo. 3. Il produttore che non abbia notificato, entro i termini di cui al paragrafo 2, una determinata sostanza attiva di cui al paragrafo 1 o la cui notifica sia stata respinta conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, sarà autorizzato a partecipare al riesame soltanto collettivamente con uno o più notificanti della sostanza attiva in questione, compreso uno Stato membro che ha presentato notifica in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, la cui notifica sia stata accettata conformemente all'articolo 6, presentando un fascicolo in comune. Articolo 5 Notifica completa 1. Il produttore che desideri che venga iscritta nell'allegato I della direttiva una delle sostanze attive indicate nell'allegato II del presente regolamento ne invia notifica all'ente designato nell'allegato V. 2. Una notifica distinta è presentata per ogni sostanza attiva come segue: a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una prima notifica conformemente al modello riportato nell'allegato III, parte 1; e b) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una seconda notifica conformemente al modello riportato nell'allegato III, parte 2, comprendente un impegno scritto a presentare un fascicolo completo. 3. Il produttore che non abbia notificato, entro i termini di cui al paragrafo 2, una determinata sostanza attiva di cui al paragrafo 1 o la cui notifica sia stata respinta conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, sarà autorizzato a partecipare al riesame soltanto collettivamente con uno o più notificanti della sostanza attiva in questione, compreso uno Stato membro che ha presentato notifica in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, la cui notifica sia stata accettata conformemente all'articolo 6, presentando un fascicolo in comune. Articolo 6 Esame delle notifiche di base e delle notifiche complete 1. Entro due mesi dal termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), la Commissione informa il comitato in merito alle notifiche pervenute entro i termini previsti. 2. Uno Stato membro può manifestare il proprio interesse ad iscrivere nell'allegato I della direttiva una sostanza attiva per la quale nessun produttore ha presentato notifica informandone l'ente designato nell'allegato V conformemente all'articolo 4 o 5. Tali notifiche devono essere presentate il prima possibile e, in particolare, entro tre mesi da quando la Commissione ha comunicato allo Stato membro che nessuna notifica era stata presentata per detta sostanza. Uno Stato membro che ha presentato una notifica viene di conseguenza considerato un produttore ai fini della valutazione della sostanza attiva di cui trattasi. 3. Entro sei mesi dai termini indicati nell'articolo 4, paragrafo 2 e nell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione informa il comitato circa l'ammissibilità delle notifiche ricevute, tenendo conto dei criteri enunciati all'allegato IV, parti 1 e 2. 4. Le modalità concernenti la presentazione dei fascicoli, i termini di presentazione nonché il regime pecuniario da applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata ricevuta una notifica ammissibile saranno precisati in un regolamento che la Commissione adotterà conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva. 5. La Commissione decide, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, di non includere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive elencate nell'allegato I o II del presente regolamento per le quali non è stata presentata una notifica ammissibile entro i termini prescritti. Nella decisione vengono esposti i motivi della mancata inclusione. Gli Stati membri ritirano l'autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive entro il periodo fissato nella decisione. CAPITOLO 3 TASSE Articolo 7 Tasse relative alle notificazioni per la quarta fase del programma di lavoro 1. Un produttore che presenta una notifica conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 versa all'ente designati nell'allegato V, all'atto della presentazione, una tassa di 750 EUR per ogni sostanza attiva. La tassa viene utilizzata esclusivamente per finanziare i costi sostenuti nell'espletamento dei compiti di cui all'allegato V. 2. Un produttore che presenta una notifica conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), versa all'ente designato nell'allegato V, all'atto della presentazione, una tassa di 5000 EUR per ogni sostanza attiva. La tassa viene utilizzata esclusivamente per finanziare i costi sostenuti nell'espletamento dei compiti di cui all'allegato V. CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI Articolo 8 Misure provvisorie Per una sostanza attiva per la quale non è stata presentata alcuna notifica ammissibile la Commissione può, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE e ove siano state fornite dallo Stato membro prove tecniche supplementari intese a dimostrare la necessità di continuare ad utilizzare detta sostanza e la mancanza di alternative efficaci, stabilire con una decisione un periodo di eliminazione sufficientemente lungo da consentire l'elaborazione di idonee alternative. Articolo 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 230 del 9.8.1991, pag. 1. (2) GU L 148 del 6.6.2002, pag. 19. (3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. (4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27. (5) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. (6) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. (7) GU L 92 del 13.4.1991, pag. 42. ALLEGATO I Sostanze attive rientranti nella quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE Tutte le sostanze attive (incluse le loro varianti, come i sali, gli esteri o le ammine) presenti sul mercato prima del 25 luglio 1993, ad eccezione di quelle elencate in: - regolamento (CEE) n. 3600/92, - regolamento (CE) n. 451/2000, - allegato II del presente regolamento. Nonostante le eccezioni di cui sopra, le sostanze che precedentemente erano ritenute disciplinate dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1), ma che, a seguito del chiarimento della portata della direttiva, sono attualmente considerate rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 91/414/CEE e sono state incluse nel regolamento (CE) n. 451/2000, possono essere notificate ai sensi dell'articolo 4. Ciò vale in particolare per le sostanze autorizzate come disinfettanti e cioè prodotti applicati indirettamente (ad esempio per la disinfezione o la disinfestazione di depositi vuoti o altre strutture e articoli come serre, vivai, container, scatole, sacchi, ecc.), il cui impiego ha lo scopo di distruggere organismi esclusivamente e specificamente dannosi per vegetali o prodotti vegetali e, dopo il trattamento, nelle strutture trattate potranno svilupparsi o essere conservati soltanto vegetali o i prodotti vegetali. Tutte le sostanze appartenenti alle seguenti categorie devono essere notificate anche se non sono indicate nella tabella in appresso: - sostanze attive il cui impiego è autorizzato nei prodotti alimentari per l'uomo o negli alimenti per animali conformemente alla legislazione dell'Unione europea, - sostanze attive consistenti in estratti vegetali, - sostanze attive che sono prodotti animali o da questi derivati per semplice trasformazione, - le sostanze attive che sono o saranno esclusivamente utilizzate come esche o insettifughi (inclusi i feromoni); le sostanze attive che sono o saranno esclusivamente utilizzate in trappole e/o dispensatori, in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(2) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli. In particolare, devono essere notificate conformemente all'articolo 5 tutte le sostanze elencate o rientranti in una delle categorie indicate qui in appresso: (4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-il-acetato (4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol (7Z-11Z)-7,11-Esadien-1-il-acetato (E)-10-Dodecenil acetato (E)-11-Tetradecenil acetato (E)7-(Z)9-Dodecadienil acetato (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (E/Z)-8-Dodecenil acetato (Z)-11-Esadecanolo (Z)-11-Tetradecen-1-il-acetato (Z)-13-Ottadecanolo (Z)-3-Metil-6-isopropenil-3,4-decadien-1-il (Z)-3-Metil-6-isopropenil-9-decen-1-il-acetato (Z)-5-Dodecen-1-il-acetato (Z)-7-Tetradecanolo (Z)-7-Tetradecenal (Z)-8-Dodecenol (Z)-8-Dodecenil acetato (Z)-9-Dodecenil acetato (Z)-9-Esadecenal (Z)-9-Tetradecenil acetato (Z)-9-Tricosene (Z,E)-11-Tetradecadien-1-il-acetato (Z,Z) Ottadienil acetato 1,7-Diossaspiro-5,5-undecano 1-Decanol 2-Fenilfenol (incluso sale sodico) 2-Alcole propilico 3,7-Dimetil-2,6-ottadien-1-ol 3,7-Dimetil-2,6-ottadienal 4-cloro-3-metilfenol 5-Decen-1-ol 5-Decen-1-il-acetato 6-Benziladenina 7,8-Epossi-2-metil-ottadecano 7-Metil-3-metilene-7-ottene-1-il-propionato Acido acetico Basi acridiniche Cloruro di alchildimetilbenzilammonio Cloruro di alchildimetiletilbenzilammonio Solfato di alluminio e ammonio Solfato di alluminio Aminoacidi Carbonato di ammonio Idrossido di ammonio Solfato di ammonio Antrachinone Azadiractin Nitrato di bario Bifenil Olio di Dippel Acido borico Carburo di calcio Caseina in polvere e lattosio in polvere Cloruro di calcio Idrossido di calcio Ossido di calcio Anidride carbonica Cloridrato di Poli(imino imido biguanidina) Clorofillina Cloruro di colina cis-7,trans-11-Esadecadienil acetato cis-Zeatina Citronellol Cisteina Denathonium benzoato Cloruro didecil-dimetilammonio Cloruro dioctildimetilammonio Dodecil alcole EDTA e suoi sali Etanolo Etossichina Farnesol Acidi grassi, loro esteri e sali quali(3): - Acido decanoico - Etilesanoato - Etiloleato - Sale potassico di acido grasso - Acido pelargonico Alcoli grassi Acido folico Formaldeide Acido formico Estratto d'aglio Gelatina Acido gibberellico Gibberellina Glutaraldeide Grasso (fasce ad anello su alberi da frutta) Perossido di idrogeno Proteine idrolizzate Acido indolilacetico Acido indolilbutirrico Solfato di ferro Kieselgur (terra diatomacea) Acido lattico Bromuro di laurildimetilbenzilammonio Cloruro di laurildimetilbenzilammonio Lecitina Fosfato di calce Zolfo calcico Metil nonil chetone Metil-trans-6-nonenoato Naftalene 1-Naftilacetammide Acido 1-naftilacetico 2-Naftilossiacetammide Acido 2-naftilossiacetico Estere etilico dell'acido naftilacetico Nicotina Azoto Cloruro di octildecildimetilammonio Estratto di cipolla Ossichinolina Papaina Olio di paraffina p-Cresil acetato Pepe Oli di petrolio Ferodim Acido fosforico Foxim Oli vegetali quali(4): - Olio di noce di cocco - Olio di Dafne - Oli eterici - Olio di eucalipto - Olio di mais - Olio d'oliva - Olio d'arachide - Olio di Pinus - Olio di colza - Olio di soia - Olio di girasole Permanganato di potassio Sorbato di potassio Pronumone Acido propionico Piretrine Sabbia quarzosa Quassia Composti quaternari d'ammonio Derivati di chinolina Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale Resine e polimeri Polvere di roccia Rotenone Estratto d'alga marina Alghe marine Acido sebacico Serricornina Silicati (di sodio e potassio) Ioduro d'argento P-toluenesolfoclorammide di sodio Saponi a base di sodio e di potassio Cloruro di sodio Idrogenocarbonato di sodio Idrossido di sodio Ipoclorito di sodio Laurilsolfato di sodio Metabisulfito di sodio o-benzil-p-clorfenossido di sodio Orto fenil fenolo di sodio Propionato di sodio p-t-amilfenossido di sodio Tetraborato di sodio Estratto di soia Olio di soia, epossilato Zolfo e anidride solforosa Acido solforico Oli di catrame Trans-6-Nonen-1-ol Trans-9-Dodecil acetato Trimedlure Urea Cere (1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. (2) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. (3) Ogni acido grasso deve essere notificato separatamente, ma non le sue varianti. (4) Ogni olio vegetale deve essere notificato separatamente. ALLEGATO II Tutte le sostanze attive (incluse loro varianti quali sali, esteri o ammine) soggette a notificazione completa per la quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva Sostanze attive (incluse le loro varianti) presenti sul mercato prima del 25 luglio 1993 che: 1) sono microorganismi (virus inclusi), comprendenti: Aschersonia aleyrodis Agrotis segetum granulosis virus Bacillus sphaericus Bacillus thuringiensis comprendente(1): - sottospecie aizawai - sottospecie israelensis - sottospecie kurstaki - sottospecie tenebrionis Beauveria bassiana Beauveria brongniartii (sinonimo: B. tenella) Cydia pomonella granulosis virus Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus Metarhizium anisopliae Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus Phlebiopsis gigantea Streptomyces griseoviridis Virus del mosaico del pomodoro Trichoderma harzianum Trichoderma polysporum Trichoderma viride Verticillium dahliae Kleb. Verticillium lecanii 2) sono utilizzati come rodonticidi [prodotti applicati in zone di colture vegetali (campi agricoli, serre, foreste) per proteggere vegetali o prodotti vegetali temporaneamente conservati in zone di crescita vegetale all'aperto senza l'impiego di apparecchiature di immagazzinamento], comprendenti: Brodifacoum Bromadiolone Brometalin Calciferol Fosfato di calcio Cloralose Clorofacinone Colecalciferol Coumaclor Coumafuril Coumatetralil Crimidina p-Diclorobenzene Difenacoum Difetialone Difacinone Etanetiol Flocumafen Fluoroacetammide Isoval Papaina Fosfina e prodotti producenti fosfina quali: - Fosfuro d'alluminio - Fosfuro di calcio - Fosfuro di magnesio - Fosfuro di zinco Piranocumarin Scilliroside Cianuro di sodio Dimetilarsinato di sodio Stricnina Sulfachinossalina Solfato di tallio Tiourea Fosfato tricalcico 3) sono utilizzate su vegetali o prodotti vegetali conservati, comprendenti: Cianuri quali: - Cianuro di calcio - Acido cianidrico - Cianuro di sodio Fosfina e prodotti producenti fosfina quali: - Fosfuro d'alluminio - Fosfuro di magnesio (1) Ogni sottospecie deve essere notificata separatamente. ALLEGATO III >PIC FILE= "L_2002168IT.002302.TIF"> >PIC FILE= "L_2002168IT.002401.TIF"> >PIC FILE= "L_2002168IT.002501.TIF"> >PIC FILE= "L_2002168IT.002601.TIF"> >PIC FILE= "L_2002168IT.002701.TIF"> ALLEGATO IV PARTE 1 Criteri di accettazione delle notifiche di cui all'articolo 4 Una notifica verrà accettata solo se: 1) è presentata entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2; 2) è introdotta da un notificante che è un produttore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), per una sostanza attiva ai sensi della direttiva, posta sul mercato ed utilizzata per fini fitosanitari; 3) è presentata nel formato specificato all'allegato III, parte 1; 4) è stata pagata una tassa come previsto all'articolo 7, paragrafo 1. PARTE 2 Criteri di accettazione delle notifiche di cui all'articolo 5 Una notifica verrà accettata solo se: 1) è presentata entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2; 2) è introdotta da un notificante che è un produttore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), per una sostanza attiva ai sensi della direttiva, posta sul mercato ed utilizzata per fini fitosanitari; 3) è presentata nel formato specificato all'allegato III, parte 2; 4) se dal controllo della completezza risulta che il fascicolo disponibile al momento è sufficientemente completo oppure se viene proposto uno scadenzario per completarlo; 5) se l'elenco dei parametri è sufficientemente completo; 6) è stata pagata una tassa come previsto all'articolo 7, paragrafo 2. ALLEGATO V Ente designato di cui agli articoli 4 e 5 L'ente seguente è designato ad espletare, in nome della Commissione, i compiti di cui all'articolo 6: Biologische Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft, (RENDER 4) Messeweg 11-12, D-38104 Braunschweig (indirizzo elettronico: http://www.bba.de/english/render.htm oppure: render@bba.de). La tassa di cui all'articolo 7 deve essere versata a: Bundeskasse Halle Conto n.: 8000 10 20 BLZ 800 000 00, Landeszentralbank Halle IBAN: DE 588 00 00 00 00 8000 10 20 BIC: ZBNS DE 21 800 (Riferimento: "BBA-RENDER 4", menzionando il numero di riferimento della notifica). Il suddetto ente: 1) esaminerà le notificazioni di cui agli articoli 4 e 5; 2) trasmetterà ai notificanti il formato della notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2; 3) esaminerà le notifiche ed eventualmente consulterà esperti di altri Stati membri alla luce dei criteri di accettabilità di cui all'allegato IV; 4) riferirà alla Commissione, entro 3 mesi dal termine previsto all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, in merito all'accettabilità delle notifiche pervenutegli; 5) metterà a disposizione della Commissione le notifiche pervenutegli; 6) metterà a disposizione della Commissione un resoconto dettagliato; 7) qualora l'importo totale delle tasse versate da tutti i notificanti superi le spese effettive per l'esame e il trattamento amministrativo di tutte le notifiche, rimborserà ai notificanti l'importo in eccedenza ripartito in parti uguali. ALLEGATO VI AUTORITÀ DI COORDINAMENTO NEGLI STATI MEMBRI AUSTRIA Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Spargelfeldstraße 191 A - 1226 Wien BELGIO Ministère des classes moyennes et de l'agriculture Service qualité des matières premières et analyses WTC 3, 8e étage Boulevard S. Bolivar 30 B - 1000 Bruxelles DANIMARCA Ministry of Environment Danish Environmental Protection Agency Pesticide Division Strandgade 29 DK - 1401 Copenhagen K GERMANIA Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP) Messeweg 11-12 D - 38104 Braunschweig GRECIA Hellenic Republic Ministry of Agriculture General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Department of Pesticides 3-5 Hippokratous Street GR - 10164 Athens SPAGNA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas C/ Ciudad de Barcelona, 118-120 E - 28007 Madrid FINLANDIA Plant Production Inspection Centre Pesticide Division P.O. BOX 42 FIN - 00501 Helsinki FRANCIA Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction générale de l'alimentation Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux 251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15 IRLANDA Pesticide Control Service Department of Agriculture, Food and Rural Development Abbotstown Laboratory Complex Abbotstown, Castleknock Dublin 15 Ireland ITALIA Ministero della Sanità Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria Ufficio XIV Piazza G. Marconi, 25 I - 00144 Roma LUSSEMBURGO Administration des services techniques de l'agriculture Service de la protection des végétaux Boîte postale 1904 16, route d'Esch L - 1019 Luxembourg PAESI BASSI College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen PO Box 217 6700 AE Wageningen Nederland PORTOGALLO Direcção-Geral de Protecção das Culturas, Quinta do Marquês P - 2780-155 Oeiras SVEZIA National Chemicals Inspectorate P.O. Box 1384 S - 17127 Solna REGNO UNITO Pesticides Safety Directorate Department for Environment, Food and Rural Affairs Mallard House, Kings Pool, 3 Peasholme Green, York, Y01 7PX United Kingdom