32002R1033

Regolamento (CE) n. 1033/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 15/06/2002 pag. 0027 - 0028


Regolamento (CE) n. 1033/2002 della Commissione

del 14 giugno 2002

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 678/2002 della Commissione(2), ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.

(2) Per i pomodori, tenendo conto della situazione economica e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che il tasso definitivo delle restituzioni e la percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dal tasso indicativo. Il tasso definitivo non può essere superiore al tasso indicativo maggiorato del 50 %.

(3) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 678/2002, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1961/2001 è fissata al 15 giugno 2002.

2. Nell'allegato del presente regolamento è fissato il tasso definitivo delle restituzioni e la percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.

3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori al corrispondente tasso definitivo indicato nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 3.

ALLEGATO

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