32002R0996

Regolamento (CE) n. 996/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti complementari nel settore delle carni bovine a favore delle isole minori del Mar Egeo

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 12/06/2002 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 996/2002 della Commissione

dell'11 giugno 2002

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti complementari nel settore delle carni bovine a favore delle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2019/93, che prevede tra l'altro misure specifiche a favore dell'allevamento nel settore delle carni bovine nelle isole minori del Mar Egeo, è stato sostanzialmente modificato dal regolamento (CE) n. 442/2002. A seguito di tale modifica, e per motivi di chiarezza giuridica, è necessario adottare nuove disposizioni di applicazione del regolamento suddetto per quanto riguarda gli aiuti complementari a favore dei produttori di carni bovine ed abrogare il regolamento (CEE) n. 2889/93 della Commissione, del 21 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio riguardo alle integrazioni del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici(3).

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2019/93, un aiuto all'ingrasso dei bovini maschi viene concesso ai produttori di carni bovine ad integrazione del premio speciale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(5). Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento citato, è opportuno disporre che tale integrazione sia concessa nel limite di 12000 bovini maschi per anno all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3) Per non complicare la gestione amministrativa, è opportuno disporre che sia presentata una sola domanda per beneficiare degli aiuti complementari ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93, nonché dei premi ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'integrazione del premio speciale all'ingrasso dei bovini maschi, previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2019/93, è concessa nel quadro delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1254/1999 applicabili alle domande del premio speciale per i bovini maschi.

L'integrazione è concessa nel limite di 12000 bovini maschi per anno all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999. Entro tale limite non si applica la riduzione proporzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento citato.

2. L'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2019/93, è concessa nel quadro delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1254/1999 applicabili alle domande del premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Articolo 2

Gli aiuti complementari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché il premio speciale e il premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsti dal regolamento (CE) n. 1254/1999, sono oggetto di una sola domanda da parte del produttore, conformemente alle disposizioni del regolamento citato.

Articolo 3

1. Le autorità elleniche comunicano senza indugio alla Commissione le eventuali disposizioni da esse adottate per la concessione degli aiuti complementari di cui all'articolo 1.

2. Le autorità elleniche comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 luglio, per l'anno civile precedente, il numero di animali per il quale sono stati richiesti e concessi gli aiuti complementari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2889/93 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

(2) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.

(3) GU L 263 del 22.10.1993, pag. 8.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(5) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.