Regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione, del 6 giugno 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 149 del 07/06/2002 pag. 0020 - 0020
Regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione del 6 giugno 2002 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) Per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è opportuno esplicitare i capitoli 39 e 40, riguardo ai guanti, mezziguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica (alveolare) o di gomma (alveolare). (2) Pertanto, una nota complementare deve essere aggiunta nel capitolo 39 ed una nota complementare deve essere aggiunta nel capitolo 40 della nomenclatura combinata. (3) Di conseguenza, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. (4) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 39 è aggiunta la nota complementare seguente: "1. Qualora il tessuto sia presente solamente per fini di rinforzo i guanti, i mezziguanti e le muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, rientrano nel capitolo 39, a prescindere dal fatto che essi: - siano confezionati con tessuti (diversi da quelli della voce 5903) impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o - siano confezionati con tessuti non impregnati, non spalmati né ricoperti e siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare. [Nota 2 a) 5) del capitolo 59]." Articolo 2 Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 40, è aggiunta la nota complementare seguente: "1. Qualora il tessuto sia presente solamente per fini di rinforzo, i guanti, i mezziguanti e le muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, rientrano nel capitolo 40, a prescindere dal fatto che essi: - siano confezionati con tessuti (diversi da quelli della voce 5906) impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o - siano confezionati con tessuti non impregnati, non spalmati né ricoperti e siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, (Nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59)." Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2002. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (2) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.