32002R0937

Regolamento (CE) n. 937/2002 della Commissione, del 31 maggio 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 51a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 01/06/2002 pag. 0035 - 0035


Regolamento (CE) n. 937/2002 della Commissione

del 31 maggio 2002

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 51a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001(4), stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 51a gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 28 maggio 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

(3) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

(4) GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.