32002R0886

Regolamento (CE) n. 886/2002 della Commissione, del 27 maggio 2002, recante deroga e modifica al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 29/05/2002 pag. 0030 - 0036


Regolamento (CE) n. 886/2002 della Commissione

del 27 maggio 2002

recante deroga e modifica al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002(2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione(3) (in appresso "l'accordo con la Svizzera"), riguarda in particolare l'apertura di contingenti e la concessione di riduzioni dei dazi doganali per alcuni prodotti lattiero-caseari originari della Svizzera. È quindi opportuno adattare il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione(4).

(2) L'accordo con la Svizzera entra in vigore il 1o giugno 2002. Il regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede una gestione dei contingenti tariffari per periodi semestrali che iniziano il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno. Per ragioni di armonizzazione, è opportuno gestire secondo la stessa periodicità i contingenti previsti dal suddetto accordo, nel rispetto dei quantitativi annui previsti dall'accordo con la Svizzera.

(3) A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per taluni formaggi importati dalla Svizzera il beneficio della riduzione dei dazi doganali è subordinato al rispetto di un valore franco frontiera minimo e, in caso di mancata osservanza di tale valore, si applica una sanzione. Poiché nell'accordo con la Svizzera non è più previsto il rispetto di un valore franco frontiera minimo occorre sopprimere tale articolo.

(4) Per permettere agli operatori che intendono partecipare all'attribuzione dei contingenti aperti nel quadro dell'accordo con la Svizzera di conformarsi alle disposizioni in materia di riconoscimento previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di riconoscimento.

(5) L'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 e approvato con la decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione(5) (in appresso "l'accordo con la Giordania") riguarda in particolare alcune concessioni tariffarie per taluni tipi di formaggi originari della Giordania. È opportuno gestire tale contingente secondo le modalità previste nel titolo 2, capo I, del regolamento (CE) n. 2535/2001 inserendovi le disposizioni necessarie.

(6) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede la fissazione di quantitativi massimi per i quali gli operatori possono presentare domande di titoli. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, la Commissione stabilisce la quantità che si aggiunge alla quantità disponibile per il secondo periodo dell'anno contingentale qualora i quantitativi attribuiti nel corso del primo periodo siano inferiori al quantitativo disponibile. Occorre chiarire che, in alcuni casi, i quantitativi indicati all'articolo 13 devono pertanto essere adattati.

(7) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede che le autorità competenti degli Stati membri comunichino alla Commissione l'elenco degli operatori riconosciuti. Per una migliore identificazione di ogni richiedente è opportuno precisare i dati che devono essere comunicati per ciascun operatore.

(8) In uno spirito di cooperazione con i paesi candidati all'adesione e per facilitare un utilizzo ottimale dei contingenti e delle concessioni tariffarie concesse a tali paesi, è anche opportuno permettere, su richiesta del paese interessato, la comunicazione dell'elenco degli operatori riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché della libera circolazione di tali dati(6).

(9) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2535/2001 il richiedente del titolo ha l'obbligo di definire i prodotti da importare, indicando sulla domanda di titolo e sul titolo determinati tenori precisi, in particolare della sostanza secca e della materia grassa. Per i contingenti tariffari disciplinati dal titolo 2, capo I, spesso vengono richiesti titoli di importazione per volumi notevolmente superiori ai quantitativi disponibili, il che dà esito a coefficienti di attribuzione minimi e all'attribuzione di quantitativi per richiedente che rappresentano una frazione minima di quantitativi richiesti. Ne consegue che al momento della presentazione della domanda gli operatori non sono in grado di concludere contratti e non conoscono ancora la composizione esatta dei prodotti che intendono importare contemplati dai codici indicati nella domanda di titolo. Tenendo conto del fatto che gli operatori conoscono la composizione precisa del prodotto quando presentano la dichiarazione di importazione, è opportuno sostituire le disposizioni in esame con l'obbligo, per l'importatore, di indicare i tenori dei prodotti sulla dichiarazione di importazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali.

(10) Per seguire l'andamento di alcuni dei tenori indicati, è altresì opportuno prevedere che tali dati siano trasmessi alla Commissione. Tuttavia, per non creare oneri supplementari a carico delle amministrazioni nazionali, è opportuno chiedere alle autorità competenti di trasmettere esclusivamente i dati relativi ai tenori che superano determinati valori rappresentativi di riferimento. A tal fine è necessario fissare tali valori basandosi sui tenori definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione(8) e sui tenori definiti nell'allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2002(10).

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 5 sono aggiunte le seguenti lettere: "f) contingenti previsti nell'allegato 2 e nell'appendice 1 dell'allegato 3 dell'accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli concluso tra la Comunità e la Svizzera il 21 giugno 1999(11);

g) contingente previsto nell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo con la Giordania(12)."

2) All'articolo 6, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: "I quantitativi di cui all'allegato I, parti B, D, e F, sono ripartiti per ogni anno di importazione in parti uguali in due semestri, che iniziano rispettivamente il 1o luglio e il 1o gennaio di ogni anno."

3) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10

1. Anteriormente al 20 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano, conformemente al paragrafo 3, l'elenco degli operatori riconosciuti, alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Solo gli operatori figuranti nell'elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, a norma degli articoli da 11 a 14.

2. La Commissione può comunicare ai paesi candidati all'adesione per i quali è aperto un contingente di importazione, su loro richiesta, un elenco degli operatori riconosciuti a condizione che questi ultimi abbiano acconsentito a tale comunicazione. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per ottenere l'assenso degli operatori.

3. Gli Stati membri trasmettono l'elenco degli operatori riconosciuti compilando il modulo riprodotto nell'allegato XIV, indicando nella parte A gli operatori riconosciuti che hanno dato l'assenso di cui al paragrafo 2 e nella parte B gli altri operatori riconosciuti."

4) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. La domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo stabilito per il contingente, per il semestre di cui all'articolo 6.

Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e) e g), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo fissato per ogni periodo, a norma dell'articolo 6.

3. I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titolo, di cui al paragrafo 2, sono maggiorati dei quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma."

5) All'articolo 18, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) nella casella 15, la descrizione del prodotto figurante nell'allegato I, oppure, in mancanza, la descrizione della nomenclatura combinata del codice NC indicato nel contingente di cui trattasi;"

6) L'articolo 19 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere: "f) protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972(13);

g) protocollo n. 3 dell'accordo con la Giordania."

b) È aggiunto il seguente paragrafo: "3. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'importatore è tenuto ad indicare, per le importazioni di formaggi indicati all'allegato XIII, coperte dal contingente di cui all'articolo 5, nella casella 31 della dichiarazione di importazione, il tenore in peso ( %) della sostanza secca, il tenore delle materie grasse in peso ( %) della sostanza secca e, se del caso, il tenore della materia grassa in peso ( %). Se i tenori indicati superano i tenori di cui all'allegato XIII, le autorità competenti ne informano quanto prima la Commissione trasmettendole una copia della dichiarazione di importazione e una copia del relativo titolo di importazione."

7) All'articolo 20, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli, concluso tra la Comunità e la Svizzera, allegato 2 e appendice 1 dell'allegato 3."

8) L'articolo 23 è soppresso.

9) Il testo figurante nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto all'allegato I come parti F e G.

10) Il testo dell'allegato II, parte D, è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

11) Il testo figurante nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV.

12) Il testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XIII.

Articolo 2

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di riconoscimento relative ai contingenti che saranno aperti il 1o luglio 2002 possono essere presentate fino al 10 giugno 2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punti 1, 2, 6, lettera a), 7, 8, 9, 10, si applica a decorrere dal 1o giugno 2002, ad esclusione delle disposizioni relative all'accordo con la Giordania. Il disposto dei punti 4, 5, 6, lettera b), e 12 si applica a decorrere dal 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

(3) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(4) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(5) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1.

(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(8) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.

(9) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(10) GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 20.

(11) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(12) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

(13) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

ALLEGATO I

"I. F

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ALLEGATI II E III DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

I. G

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 1 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON LA GIORDANIA

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"II. D

DAZI RIDOTTI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO III DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

"ALLEGATO XIV

>PIC FILE= "L_2002139IT.003503.TIF">"

ALLEGATO IV

"ALLEGATO XIII

>SPAZIO PER TABELLA>"